In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Interno ha reso noto, mediante pubblicazione nel proprio sito istituzionale, il decreto del 5 agosto 2022 con il quale è stato aggiornato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” previsto dall’articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011, Piano precedentemente definito con decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015.
In particolare, con il nuovo decreto ministeriale sono state modificate le modalità di calcolo previste dai seguenti indicatori:
- 1.1 e 10.3 di cui all’allegato 1 al decreto del 2015 (riferiti al bilancio di previsione degli enti locali);
- 1.1 e 12.4 di cui all’allegato 2 al decreto del 2015 (riferiti al rendiconto degli enti locali);
- 1.1 e 9.3 di cui all’allegato 3 al decreto del 2015 (riferiti al bilancio di previsione degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali in contabilità finanziaria);
- 1.1 e 11.4 di cui all’allegato 4 al decreto del 2015 (riferiti al rendiconto degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali in contabilità finanziaria).
Le modifiche del decreto 5 agosto 2022
Gli indicatori oggetto di modifica riguardano la rigidità strutturale del bilancio, esponendo la incidenza delle cosiddette spese rigide (disavanzo, personale e debito) rispetto alle entrate correnti (indicatore 1.1) e la sostenibilità del disavanzo a carico dell’esercizio (i restanti indicatori 10.3, 12.4, 9.3 e 11.4).
Le modifiche disposte con il ricordato D.M. prevedono che, oltre alle entrate correnti, vengano computate anche le entrate in conto capitale destinate al ripiano del disavanzo: in concreto, all’importo dei primi tre titoli delle entrate dovranno essere aggiunti, al denominatore degli indicatori stessi, gli importi stanziati in bilancio (ovvero accertati nel rendiconto) che nel piano dei conti risultano registrati alle seguenti voci:
- 4.03.07.xx.xxx (trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche);
- 4.03.08.xx.xxx (trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da imprese);
- 4.03.09.xx.xxx (trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo).
Entrata in vigore
Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto 5 agosto espressamente prescrive poi che le modifiche come sopra disposte entreranno in vigore a decorrere dall’esercizio 2023, e quindi il piano degli indicatori aggiornati con le modifiche stesse troverà applicazione con il rendiconto riferito alla gestione 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025, dei quali il piano medesimo costituisce allegato obbligatorio a norma del comma 3 dell’articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011.
Si evidenzia infine che il decreto del Ministero dell’Interno sopra ricordato fa il paio con il correlato decreto adottato in data 2 agosto 2022 dal MEF (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto u.s.), concernente analoghe modifiche nei riguardi del piano degli indicatori delle Regioni e dei loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria[1]; ambedue i decreti sono stati adottati a seguito del favorevole esame della Commissione Arconet (sedute del 15 maggio 2022 e 20 luglio 2022).
Considerazioni critiche
Così riepilogate le modiche al piano degli indicatori, si impongono alcune considerazioni:
1) sia il decreto del Ministero dell’Interno che quello del M.E.F. riportano in allegato, pur non essendo previsto nel corpo dei decreti stessi, il testo coordinato del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” a suo tempo approvato (rispettivamente con il D.M. Interno del 22 dicembre 2015 e con decreto del M.E.F. del 9 dicembre 2015) con evidenziate le modifiche derivanti dai decreti medesimi;
2) relativamente all’allegato al decreto concernente gli enti locali si evidenziano però alcune “dimenticanze” da parte dell’estensore del medesimo (peraltro non riscontrabili nel decreto concernente le Regioni):
a) mentre risulta correttamente integrato il testo della definizione dell’indicatore 1.1 negli allegati 1-a, 2-a e 3-a (testo al quale è stato aggiunta l’indicazione “e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi”), analoga integrazione non è stata aggiunta alla definizione dell’indicatore 1.1 nell’allegato 4-a;
b) il Piano degli indicatori è composto, oltre che dagli indicatori sintetici (oggetto di modifica) e dagli indicatori analitici, anche dal “Quadro sinottico” per ciascuno dei quattro allegati, nel quale sono dettagliate le modalità di calcolo di ciascun indicatore sintetico: mentre negli allegati del decreto del M.E.F., relativo alle Regioni, le modalità di calcolo ivi esposte relative agli indicatori oggetto di modifica risultano (correttamente) integrate con l’indicazione dei trasferimenti in conto capitale per ripiano dei disavanzi - integrazioni esposte sia nella colonna “Calcolo indicatore” che nella colonna “Spiegazione dell’indicatore” - analoghe correzioni non sono indicate nell’allegato al decreto del Ministero dell’Interno relativo agli Enti Locali (allegati n. 1/d, n. 2/e, n. 3/d, n. 4/e): risulta evidente, a parere dello scrivente, che trattasi di una omissione non coerente con il testo del decreto, per cui è auspicabile che venga provveduto alle necessarie rettifiche e correzioni.
Si conclude con una annotazione: la modifica dell’indicatore 1.1, finalizzato a calcolare l’incidenza delle cosiddette “spese rigide”, avrà direttamente riflessi anche nell’ambito dei parametri di deficitarietà strutturale di cui all’art. 242 del TUEL, definiti con D.M. Interno del 28 dicembre 2018: questi otto parametri sono stati a suo tempo individuati all’interno del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” (di cui sette tra gli indicatori sintetici ed uno tra gli indicatori analitici), ed il parametro n. 1 non è altro che il mero riporto delle risultanze dell’indicatore 1.1 di cui si è detto più sopra.
Articolo di Ennio Braccioni
[1]) Il comma 4 dell’articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011 attribuisce la competenza a definire il sistema degli indicatori di risultato al Ministero dell’Interno per quanto concerne gli Enti Locali e al Ministero delle Finanze per quanto riguarda le Regioni.
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: