Art. 126, CdS: Patente scaduta da più di cinque anni
In sede di conversione del decreto legge n. 68/2022, il legislatore è intervenuto modificando il comma 8-ter dell'articolo 126, che era stato introdotto dal medesimo decreto legge. Con la modifica, si fa una distinzione tra le seguenti ipotesi:
1. l'interessato non si presenta il giorno dell'esperimento di guida, con la conseguente previsione della sospensione della patente fino all'esito di un ulteriore esperimento di guida, che può effettuarsi solo su richiesta dell'interessato stesso;
2. l’interessato non supera l’esperimento di guida, a cui consegue la previsione della revoca della patente.
Per espressa previsione normativa, non è necessaria l'emanazione di un decreto di sospensione; pertanto, la misura è direttamente efficace dal giorno successivo a quello fissato per la prova. In caso di circolazione con la patente sospesa, trattandosi di una procedura rivolta alla verifica della persistenza dell'idoneità tecnica per guidare veicoli, troverà applicazione la sanzione di cui all'articolo 128, comma 2 del Codice.
Per quanto riguarda la revoca, invece, è necessaria l'emanazione del relativo provvedimento da parte della Motorizzazione. Come già indicato nella circolare del Ministero dell’interno, ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all'articolo 116, comma 15 (circolazione con patente revocata), è necessario eseguire una preventiva verifica, attraverso la banca dati della motorizzazione, sulla presenza di un provvedimento di revoca, accertando, altresì, che sia stato notificato. Infatti, nelle more della notificazione del provvedimento di revoca, il soggetto risponderà della violazione di cui all'articolo 126 (circolazione con patente scaduta di validità). In tali casi, sarà opportuno, qualora possibile, procedere alla notificazione del provvedimento, dandone immediata comunicazione all'ufficio emittente ed inserendo la circostanza anche nella Banca Dati SDI.
Si ricorda infine che, ai sensi dell'ultimo periodo aggiunto al comma 9, le disposizioni del comma 8-ter si applicano anche nel caso di conferma di validità della patente di cui siano titolari soggetti residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi.
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Art. 126. Durata e conferma della validità della patente di guida
(commi 1 – 8-bis omissis)
8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'i-idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. In caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile;
(commi 9 – 12 omissis)
Art. 167, CdS: calcolo della massa dei veicoli adibiti al trasporto di cose
Con la modifica dell'articolo 167, viene ridisegnata la disciplina relativa alla verifica della massa dei veicoli a motore e rimorchi adibiti al trasporto di cose. Rispetto alla precedente formulazione della norma, ai fini del calcolo della massa di un veicolo, non dovrà più essere applicata la franchigia del 5% rispetto al peso massimo autorizzato nella carta di circolazione, ma una tolleranza rispetto alla misurazione eseguita con uno strumento di pesatura. Tale tolleranza si applicherà riducendo del 5% la risultanza dello strumento di misura, se questo è di tipo statico, e del 10% se è di tipo dinamico.
Sebbene tale nuova formulazione faccia riferimento alla verifica della massa eseguita attraverso strumenti di misurazione (pese statiche o dinamiche), si ritiene che il principio debba essere applicato anche in caso di accertamento della massa attraverso la verifica dei documenti di accompagnamento previsti da disposizione di legge. In considerazione dell'espresso richiamo del comma 12 contenuto nel comma 1-bis, anche in tali casi dovrà essere applicata una tolleranza del 5% al valore rilevato dalla lettura dei predetti documenti.
Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, pertanto, la tolleranza suindicata dovrà essere applicata sul peso rilevato.
Le modifiche hanno interessato anche il comma 2-bis, che disciplina l'eccedenza di peso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, che hanno massa complessiva a pieno carico superiore a 10 tonnellate. Rispetto alla precedente formulazione, che prevedeva un'eccedenza fino al 15% del peso indicato in carta di circolazione, questi veicoli possono circolare con un'eccedenza fissa di una tonnellata. Resta ferma, anche in questi casi, l'applicazione della tolleranza suindicata. Pertanto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, la franchigia di 1 una tonnellata va applicata sul valore di peso ottenuto a seguito della tolleranza.
Medesima disciplina è prevista al comma 3 per i veicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 tonnellate. Resta ferma, anche in questi casi, l'applicazione della tolleranza del 5% o 10%, ma le sanzioni si applicano in ragione dell'eccedenza calcolata sul valore percentuale e non sul valore assoluto.
Con la modifica del comma 3-bis, che disciplina i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 tonnellate, ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, l'eccedenza di peso ammissibile rispetto a quella indicata nella carta di circolazione è stata ridotta al 10% rispetto al 15% previsto nella precedente formulazione. Anche in questo caso, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, la franchigia del 10% va applicata sul valore di peso ottenuto a seguito della tolleranza.
L'applicazione della tolleranza del 5% o del 10% è prevista anche per l'eccedenza di peso dei veicoli complessi (autotreni e autoarticolati), disciplinata dal nuovo comma 5.
Con la modifica del comma 10, è stata ridotta al 5% l'eccedenza di peso oltre la quale è prevista la riduzione del carico per la prosecuzione del viaggio. Ai fini dell'applicazione di questa prescrizione, il calcolo della percentuale di eccedenza di peso rispetto a quanto indicato nella carta di circolazione, è riferito al peso accertato dopo aver applicato la tolleranza di cui al comma 1-bis e l'eventuale franchigia di cui ai commi 2-bis e 3-bis. Il comma 12 è stato modificato in funzione dell'introduzione del comma 12-bis, che introduce la possibilità di accertare la massa dei veicoli anche attraverso pese di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, che devono essere preventivamente omologate o approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
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Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi
(comma 1 omissis)
1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 42 a euro 173, se l'eccedenza non supera 1 t;
b) da euro 87 a euro 345, se l'eccedenza non supera le 2 t;
c) da euro 173 a euro 695, se l'eccedenza non supera le 3 t;
d) da euro 431 a euro 1.734, se l'eccedenza supera le 3 t.
2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi quella indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché l'eccedenza non superi rispettivamente il 5, il 15, il 25 per cento, oppure superi il 25 per cento della massa complessiva.
3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 10 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.
(comma 4 omissis)
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis; in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore.
(commi 6 – 9 omissis)
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al cinque per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.
10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al 5 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo statico in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
12-bis. Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
(comma 13 omissis)
Art. 190, CdS: macchine per uso di persone con disabilità
Con la modifica dell'articolo 190, si interviene per regolamentare la circolazione delle macchine per uso di persone con disabilità, che non rientrano nella categoria dei veicoli secondo quanto previsto dall'articolo 46 del codice della strada, alle quali sarà consentito di circolare, oltre che nelle zone riservate ai pedoni, anche nei percorsi normalmente riservati ai velocipedi. Sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili, sarà possibile la circolazione solo se la macchina è asservita da motore.
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Art. 190. Comportamento dei pedoni
(commi 1 – 6 omissis)
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46 possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. Le macchine per uso di persone con disabilità possono, altresì, circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili.
(commi 8 – 10 omissis)
Il nuovo Art. 198-bis, CdS: disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni
Il nuovo articolo 198-bis ha introdotto disposizioni per l’applicazione del cumulo materiale delle sanzioni, in presenza di ripetute violazioni riguardanti alcune norme tecniche o amministrative che disciplinano le condizioni per l'immissione in circolazione dei veicoli (revisione, assicurazione, ecc.).
Con riferimento alla nuova norma riportiamo ampio stralcio della circolare del Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza del 7 settembre 2022, che illustra i presupposti per l’applicazione della nuova norma, l’ambito di applicazione, indicazioni pratiche sulle condizioni per l’unificazione e sul regime sanzionatorio per ottenere l’unificazione.
In presenza di determinate condizioni, infatti, la norma considera come un unico illecito amministrativo tutte le violazioni dello stesso tipo, concernenti la mancanza di requisiti tecnici o amministrativi per la circolazione di un veicolo, anche se commessi in tempi diversi, applicando un'unica sanzione pecuniaria di importo pari al triplo di quella prevista per la violazione oggetto di assorbimento.
Presupposti per l'applicazione della norma
Presupposto per l'applicazione della norma è la commissione, anche in tempi diversi, di una pluralità di violazioni della medesima disposizione in materia di requisiti tecnici o amministrativi. Le violazioni oggetto di unificazione possono essere state accertate anche da diversi organi di polizia stradale.
La violazione di precetti diversi previsti dalla stessa norma non determina unificazione degli illeciti. Infatti, il presupposto richiesto dall'art. 198-bis per l'applicazione dell'unificazione è che si tratti della medesima disposizione e che, quindi, gli illeciti avvinti dal vincolo dell'unificazione siano assolutamente identici tra loro. Sono irrilevanti, invece, gli effetti eventualmente previsti dalle norme in caso di recidiva.
Ambito di applicazione
Si ritiene che il termine "requisiti" previsto dalla norma debba essere riferito soltanto alla idoneità alla circolazione sulla strada del veicolo, in termini generali, nel senso che possono essere comprese nell'ambito di applicazione della nuova norma solo le violazioni di quelle disposizioni che riguardano i presupposti tecnici o amministrativi richiesti per l'immissione in circolazione del veicolo stesso per qualsiasi ambito stradale.
In particolare:
• per quanto riguarda i "requisiti tecnici" sono da ritenersi comprese tutte le disposizioni del titolo III del codice e, in particolare, quelle contenute negli articoli 71, 72, 74, 78, 79 e 80;
• per quanto concerne i "requisiti amministrativi", sono ricomprese tutte le norme che riguardano presupposti giuridici per l'idoneità alla circolazione su tutte le strade quali, a titolo esemplificativo, l'omologazione (articoli 74 e 75), l'immatricolazione ed il possesso di valida carta di circolazione (articolo 97), la targa (articoli 97 e 100), l'assicurazione obbligatoria (articolo 193), il possesso dei titoli giuridici specifici richiesti per l'immatricolazione di alcuni veicoli (articoli 84, 85, 87, 88), nonché quelle riguardanti le limitazioni alla possibilità di circolazione per l'applicazione di sanzioni accessorie (di cui, ad esempio, agli articoli 213, 215, 216 e 217).
Occorre, tuttavia, considerare che l'unificazione degli illeciti potrà trovare concreta applicazione solo per alcune delle violazioni suindicate quali, ad esempio, quella relativa all'assicurazione obbligatoria (articolo 193), alla revisione (articoli 80 o 176, comma 18) o alla circolazione con veicolo sottoposto a sequestro (articolo 213, comma 8), per le quali è sempre astrattamente possibile l'accertamento senza contestazione immediata; mentre, per le altre violazioni (sempre riferite alla circolazione dei veicoli non aventi i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge), allo stato attuale non sono ipotizzabili accertamenti reiterati in mancanza della contestazione immediata.
Alla luce di quanto precede, sono da considerarsi fuori dall'ambito di applicazione della nuova norma le violazioni riguardanti la mancanza di autorizzazione per la circolazione in specifiche aree o tratti di strada come, ad esempio, quelle di cui agli articoli 6, 7 (per violazione dei divieti di circolazione mezzi pesanti, accesso a ZTL e ad aree pedonali, ecc.) e 10 (per la circolazione di veicoli e trasporti eccezionali senza autorizzazione) nonché, più in generale, le violazioni di tutte le norme che non attengono alla idoneità generale alla circolazione del mezzo ma che, invece, riguardano il comportamento del conducente in alcuni tratti di strada in cui il mezzo stesso transita o accede senza averne titolo legittimo o in deroga ai limiti, anche di ordine tecnico, imposti dalle norme (quali ad esempio, quelle di cui all'articolo 167, in caso di sovraccarico dei veicoli).
Peraltro, la nuova norma deve essere letta in relazione all'art. 198 CdS che, disciplinando il concorso formale di violazioni, deroga al principio generale del cumulo giuridico delle sanzioni per le violazioni riguardanti l'accesso nelle zone a traffico limitato.
Condizioni per l'unificazione
L'unificazione degli illeciti presuppone la commissione di più violazioni, anche in tempi e luoghi diversi, ed è interrotta in occasione della notificazione o della contestazione immediata di una delle violazioni. In particolare:
• se tutte le violazioni non sono state contestate immediatamente, per effetto dell'impiego di dispositivi di controllo remoto ovvero per altre situazioni o cause, tra quelle indicate dall'articolo 201 del codice della strada, l'unificazione degli illeciti commessi opera fino alla notifica del primo verbale relativo ad uno di essi, anche se non è il primo in ordine cronologico di commissione e si estende, comunque, per tutte le violazioni commesse nei 90 giorni precedenti alla prima notificazione;
• quando, invece, dopo una serie di violazioni accertate e non immediatamente contestate viene commessa un'ulteriore identica violazione oggetto di contestazione immediata, l'unificazione è interrotta per effetto della contestazione immediata medesima. Anche in tale caso, gli effetti dell'unificazione degli illeciti si estendono alle violazioni commesse al massimo nei 90 giorni antecedenti alla contestazione immediata, a condizione che nessuna di esse sia stata notificata prima della contestazione immediata.
Ai fini dell'applicazione della normativa, l'illecito oggetto di contestazione immediata o della prima notificazione assume la funzione di illecito principale, dal quale cominciano a decorrere i termini per provvedere al pagamento degli illeciti che possono essere unificati. L'illecito principale condiziona anche la prosecuzione degli effetti dell'unificazione. Infatti, per effetto della notificazione o contestazione immediata, una successiva violazione oggetto di accertamento non può più essere assorbita e ad essa può essere applicata una nuova sanzione, eventualmente dando luogo ad un'ulteriore possibilità di unificazione con gli stessi illeciti commessi successivamente alla contestazione o notificazione dell'illecito considerato principale.
Ai fini dell'applicazione dei principi indicati e dell'interruzione del vincolo dell'unificazione degli illeciti, qualora i verbali relativi a più violazioni siano stati notificati contemporaneamente (nella stessa data), si considera come violazione principale quella commessa per ultima in ordine di tempo rispetto al momento della notificazione. Lo stesso principio si applica qualora le violazioni notificate nello stesso giorno siano state commesse tutte nello stesso giorno e, quindi, sarà considerata violazione principale quella commessa per ultima in ordine di orario.
Nonostante la ricorrenza delle condizioni sopraindicate, l'unificazione non può operare quando non è ammesso il pagamento in misura ridotta. In tali casi, si applica la disciplina dell'articolo 198 ove le violazioni siano oggetto di un'unica condotta di guida.
Inoltre, il comma 4 dell'articolo 198-bis, indica che il pagamento della somma pari al triplo del minimo edittale è possibile solo se più favorevole, condizione che si concretizza solo quando le violazioni accertate oggetto di unificazione sono almeno 4. Infatti, se non sono state commesse almeno 4 violazioni, l'unificazione non sortirebbe, in termini pratici, alcun effetto mitigatorio rispetto al rigore del cumulo materiale delle sanzioni. Pertanto, in presenza di un numero inferiore di violazioni accertate, allorquando troverà applicazione la regola generale del cumulo materiale delle sanzioni (quando l’importo da pagare sarà pari alla somma delle sanzioni previste da ciascuna violazione), l'interessato non potrà pagare una sola sanzione maggiorata, ma dovrà necessariamente pagare l'importo indicato in ogni singolo verbale di contestazione, comprensivo delle spese di accertamento e notifica se dovute.
Effetti dell'unificazione
Fermo restando il limite suindicato delle 4 violazioni, l'unificazione presuppone una scelta da parte del trasgressore, che può valutare se l'operazione è a lui più favorevole: può scegliere se provvedere al pagamento delle sanzioni per ciascuna violazione contestata oppure avvalersi del vincolo dell'unificazione previsto dall'articolo 198-bis, pagando una somma pari al triplo di quella prevista per l'illecito principale, più le spese di accertamento e notificazione, se dovute.
Il pagamento della sanzione maggiorata nei termini indicati determina l'estinzione degli altri illeciti, a condizione che l'interessato produca istanza di archiviazione degli illeciti unificati entro i termini indicati dalla norma (120 giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata del verbale per l'illecito principale). Ciò significa che, in assenza di istanza o quando la stessa sia presentata oltre i termini, i verbali notificati relativi ad illeciti per i quali non è stata richiesta espressamente l'archiviazione e che, astrattamente, potrebbero essere oggetto di unificazione, seguono il loro iter ordinario e, qualora non oggetto di pagamento in forma ridotta, danno avvio ad un procedimento di riscossione coattiva, secondo le procedure previste dal Codice.
L'applicazione del principio sancito dall'articolo 198-bis non incide sull'esecuzione delle sanzioni accessorie o delle misure cautelari eventualmente previste che, perciò, trovano comunque applicazione nella misura prevista per l'illecito stesso. Tuttavia, il pagamento della sanzione maggiorata e delle eventuali spese di accertamento e notificazione se dovute, che danno luogo alla unificazione con conseguente archiviazione degli illeciti unificati, comporta il venir meno delle sanzioni accessorie connesse a questi ultimi.
Pagamento della sanzione per ottenere l'unificazione
Per sortire l'effetto sopraindicato derivante dall'unificazione degli illeciti reiterati, l'articolo 198-bis richiede il pagamento di una somma di denaro pari al triplo della sanzione prevista per l'illecito considerato principale. Il pagamento deve essere effettuato, in deroga ai termini indicati dall'articolo 202, entro 100 giorni dalla contestazione immediata o notificazione del verbale di una delle violazioni, all'Ufficio o Comando che ha notificato o contestato immediatamente l'illecito considerato principale. Tale pagamento può essere effettuato:
• in un'unica soluzione, entro il termine di 100 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale per l'illecito principale, pagando il triplo del minimo edittale previsto per questa violazione;
• in tempi diversi con due distinti versamenti; quando, entro i termini indicati dall'articolo 202 (60 giorni), sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della somma richiesta per l'illecito principale. In tale caso è possibile eseguire un secondo versamento, che può essere effettuato entro 100 giorni successivi alla notifica o contestazione immediata dell'illecito principale, che consente di integrare il primo pagamento, effettuato entro 60 giorni, fino al raggiungimento della somma prevista dall'articolo 198-bis. Tale pagamento integrativo, dà attuazione all'unificazione prevista dalla norma e costituisce il presupposto per chiedere l'archiviazione dei verbali relativi agli illeciti unificati.
Nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 202 del Codice, il trasgressore può avvalersi anche della facoltà di pagamento in misura ridotta in forma scontata (sconto del 30%). Tale facoltà, tuttavia, può essere esercitata solo qualora egli provveda al pagamento della sanzione prevista per l'intero ammontare richiesto dall'articolo 198-bis in un'unica soluzione o in più versamenti, effettuati entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale relativo all'illecito considerato principale. Non può, invece, ritenersi possibile l'applicazione del pagamento in forma scontata qualora l'interessato abbia provveduto ad effettuare l'integrazione del pagamento oltre i 5 giorni dalla contestazione o notificazione di questo verbale. In tale ultimo caso, peraltro, qualora per il pagamento della sanzione indicata nel verbale per l'illecito principale l'interessato si sia avvalso della facoltà di pagamento scontato, egli deve ulteriormente integrare il pagamento effettuato in modo che la somma pagata entro 100 giorni sia comunque pari al triplo della somma (non scontata) richiesta per il verbale relativo all'illecito considerato principale.
Secondo quanto previsto dagli articoli 203, Codice della strada, e 389, Regolamento di esecuzione, il pagamento di una somma pari alla metà del massimo previsto per la sanzione da pagare, prima dell'emissione del ruolo esattoriale, ha effetto estintivo dell'illecito. Pertanto, anche nel caso in esame, qualora il pagamento in misura ridotta non sia stato eseguito entro i termini indicati di 100 giorni, per l'attivazione della procedura di cui si parla è possibile effettuare un pagamento tardivo, con effetto estintivo dell'illecito principale, di un importo pari al triplo della metà del massimo. Tale operazione, tuttavia, può avere utile effetto ai fini dell'applicazione delle regole dell'unificazione di cui all'articolo 198-bis, solo se è effettuata entro 120 giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito principale. Infatti, dopo tale termine, il pagamento sarebbe comunque inutile, perché l'interessato non avrebbe più la possibilità di chiedere l'archiviazione degli illeciti unificati.
L'effetto estintivo derivante dall'unificazione si produce solo qualora oltre al pagamento della somma indicata il trasgressore abbia provveduto a pagare anche le spese di accertamento e notificazione dell'illecito principale, se dovute.
La somma pagata all'Ufficio o Comando è da questi introitata secondo le regole dell'articolo 208, CdS. Nessun provento è, invece, dovuto agli organi di polizia stradale che hanno accertato gli altri illeciti oggetto di unificazione, fatte salve le spese di accertamento e notificazione se previste.
Istanza di archiviazione dei verbali per gli illeciti unificati
La norma prevede una procedura semplificata di archiviazione degli illeciti unificati. Infatti, i verbali che sono stati notificati successivamente a quello oggetto dell'illecito principale (che ha assorbito gli altri illeciti anche se commessi in tempi diversi), devono essere annullati ad istanza dell'interessato per sopravvenuta estinzione delle sanzioni.
L'istanza di archiviazione deve essere avanzata dall'interessato all'Ufficio o Comando che ha accertato la violazione assorbita entro il termine di 120 giorni dalla notificazione o contestazione immediata dell'illecito principale [9]. I termini sono previsti a pena di decadenza. All'istanza devono essere allegati:
• la prova del versamento della sanzione per l'illecito principale, maggiorata secondo quanto previsto dall'art. 198-bis cds e delle spese di accertamento e notificazione, se dovute;
• copia dei verbali relativi a ciascuno degli illeciti, con l'indicazione del giorno in cui sono stati notificati;
• prova del versamento delle spese di accertamento e notificazione del verbale o dei verbali dei quali si chiede l'archiviazione, emessi dallo stesso Ufficio o Comando cui viene presentata l'istanza.
Procedura di archiviazione dei verbali notificati per gli illeciti unificati
L'archiviazione è disposta direttamente dal responsabile dell'Ufficio o Comando da cui dipende chi ha accertato le singole violazioni assorbite ai sensi dell'articolo 198-bis, commi 2 e 3. Il responsabile dell'Ufficio o Comando non dovrà, perciò, chiedere l'archiviazione al Prefetto, agendo direttamente secondo le regole previste dalla nuova norma. La procedura prevista per l'archiviazione dei verbali notificati non può comunque essere disposta d'ufficio neanche quando il responsabile indicato abbia avuto notizia del pagamento della sanzione richiesta dal comma 4 dell'articolo 198-bis per estinguere quelle degli illeciti unificati.
L'archiviazione è possibile solo se è stato effettuato anche il pagamento delle spese di accertamento e notificazione, se previste. In mancanza del pagamento di tali spese, il responsabile dell'Ufficio o Comando deve comunicare all'interessato che costui deve provvedervi entro un termine fissato dallo stesso Ufficio (che non dovrebbe essere superiore a 30 giorni) e che, in caso di mancato pagamento, l'istanza di archiviazione si deve intendere respinta.
Sebbene la norma preveda un certo automatismo nella procedura, prevedendo l'estinzione degli illeciti assorbiti senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale, l'archiviazione del verbale impone comunque l'adozione di un provvedimento amministrativo e richiede, in ossequio ai principi della legge n. 241/1990, la redazione e sottoscrizione di un atto da parte del responsabile dell'Ufficio o Comando che vi provvede. Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato e conservato nel rispetto delle regole dell'archiviazione documentale dei provvedimenti amministrativi.
Qualora l'istanza di archiviazione sia presentata tardivamente, ovvero quando il pagamento della sanzione non sia di importo sufficiente rispetto a quanto previsto dall'articolo 198-bis, il responsabile dell'Ufficio o Comando a cui è indirizzata deve provvedere ad adottare un provvedimento di rigetto della richiesta. In tali casi, il verbale di contestazione segue la procedura ordinaria, uscendo dal vincolo dell'unificazione e dando così luogo all'avvio di una procedura di riscossione coattiva, secondo le regole ordinarie del codice.
Il provvedimento di rigetto deve essere comunicato all'interessato e deve essere conservato agli atti dell'Ufficio o Comando che lo ha adottato.
Avverso i provvedimenti di archiviazione o di rigetto della stessa è ammesso ricorso al TAR, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le norme generali. La procedura di archiviazione prevista dall'art. 198-bis cds, infatti, non si inserisce in alcun modo in quella relativa al procedimento sanzionatorio e, quindi, non ne segue le relative norme.
Effetti dell'istanza di archiviazione su illeciti accertati non ancora notificati
La sussistenza delle condizioni richieste dalla norma per l'unificazione ed il pagamento della sanzione maggiorata, prevista dal comma 4 dell'articolo 198-bis, determina l'estinzione degli illeciti unificati, a seguito della presentazione dell'istanza dell'interessato. Tale effetto si estende, nei limiti temporali previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 198-bis, anche agli eventuali altri illeciti accertati ma non ancora notificati all'interessato al momento in cui egli ha avanzato l'istanza di archiviazione. L'istanza di archiviazione non può avere effetto nei confronti delle violazioni notificate dopo l'illecito principale e per le quali sia avvenuto il pagamento in misura ridotta. Infatti, il pagamento di tali illeciti, che pur astrattamente potrebbero essere riconducibili all'unificazione, ne estingue gli effetti e non consente, secondo le regole generali, di chiedere il rimborso di quanto già versato
In ossequio al principio dell'autotutela e dell'economia dell'azione amministrativa, in tali casi, qualora lo stesso Ufficio o Comando che riceve l'istanza di archiviazione abbia accertato altri illeciti che possono essere oggetto dell'assorbimento ed i cui verbali non sono stati ancora notificati, appare doveroso, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma (pagamento estintivo e istanza avanza dall'interessato anche per un altro illecito assorbito), non dare comunque corso alla notifica degli ulteriori verbali, disponendone d'ufficio l'archiviazione in autotutela, anche in assenza di esplicita domanda dell'interessato. Tale archiviazione sarà realizzata nel rispetto delle regole previste dalla prassi amministrativa per l'esercizio dell'autotutela amministrativa.
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Art. 198-bis. Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni
1. La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un'unica infrazione. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni.
2. Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata ai sensi dell'articolo 201, l'illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati.
3. Fuori dai casi di cui al comma 2, l'illecito amministrativo oggetto di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate, in assenza di contestazione ai sensi dell'articolo 201, nei novanta giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione e fatti salvi i divieti posti da altre disposizioni, l'organo accertatore può autorizzare il trasgressore a completare il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione per la via più breve e nel più breve tempo possibile.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna violazione, ove ricorrano le condizioni per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione violata, se più favorevole.
5. In deroga all'articolo 202, il pagamento della somma di cui al comma 4 può essere effettuato entro cento giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata di cui al comma 6. Qualora, nei termini indicati dall'articolo 202, sia stato già effettuato il pagamento in misura ridotta previsto per la specifica violazione, entro il suddetto termine di cento giorni può essere effettuata l'integrazione del pagamento da corrispondere all'organo di polizia stradale che ha effettuato la prima notificazione o la contestazione immediata, secondo le modalità indicate dallo stesso.
6. Il pagamento della somma prevista al comma 4, effettuato all'organo di polizia stradale che ha curato la prima notificazione o la contestazione immediata, con contestuale pagamento delle spese di accertamento e notificazione per la violazione da esso accertata, costituisce il presupposto per l'istanza di archiviazione, di cui al comma 7, delle violazioni assorbite ai sensi dei commi 2 e 3.
7. L'istanza di archiviazione deve essere presentata dall'interessato all'ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione assorbita ai sensi del comma 6, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata. L'istanza è corredata da copia dell'attestazione del pagamento di cui al comma 6 e dall'attestazione del pagamento delle spese di accertamento e notificazione relativa alla violazione o alle violazioni accertate dall'ufficio o al comando cui la stessa è presentata. L'archiviazione è disposta dal responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende chi ha accertato la violazione.
Art. 203, CdS: riscossione coattiva per veicoli esteri
Con il nuovo comma 3-bis dell'articolo 203, si introduce la possibilità di riscuotere le somme di sanzioni non pagate entro cinque anni per violazioni commesse con veicoli immatricolati all'estero, quando non sia stato possibile procedere all'iscrizione a ruolo o riscuotere le somme in altro modo, per difficoltà oggettive che possono essere legate, ad esempio, al fatto che il soggetto tenuto al pagamento è sconosciuto o è privo del codice fiscale, per l'impossibilità di procedere alla notifica del verbale ecc.
In questi casi, obbligato al pagamento della sanzione dovuta diventa il conducente che viene trovato alla guida del medesimo veicolo di cui sopra, con applicazione delle procedure di cui all'articolo 207 del codice della strada.
Tale norma, tuttavia, non è direttamente applicabile perché subordinata all'emanazione di un decreto interministeriale che stabilisca le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti cui spettano i proventi delle sanzioni.
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Art. 203. Ricorso al prefetto
(commi 1 – 3 omissis)
3-bis. Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all'estero e non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all'iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni.
Articolo di Marco Massavelli
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