La Rivista del Sindaco


Rilascio della CIE agli italiani residenti all’estero

I chiarimenti del Garante per la privacy
Approfondimenti
di Paoli Stefano
02 Dicembre 2022


Le osservazioni del Garante della privacy
Il Garante della privacy, con il provvedimento di cui alla Newsletter 1° settembre 2022, ha affrontato la problematica relativa al rilascio della carta di identità elettronica (CIE) ai cittadini italiani residenti all’estero, sottoposta dal Ministero dell’Interno con la richiesta all’Autorità di valutazioni sullo schema di decreto direttoriale con cui sono disciplinate le modalità organizzative e tecniche per il rilascio della CIE. Nel provvedimento emesso, il Garante sottolinea la necessità di apportare allo schema, di cui trattasi, alcune modifiche necessarie per adeguarlo, da un punto di vista giuridico, anche ai principi comunitari.
Per quanto attiene la procedura di rilascio della CIE agli italiani residenti all’estero, basandosi su infrastruttura e soluzioni tecniche già in uso per il rilascio ordinario della CIE, il Garante non ha evidenziato criticità, riscontrate invece, con riferimento al rilascio del documento di identità ad un soggetto minore di anni 14.
Relativamente a questa fattispecie, il Garante, con il Provvedimento del 16 giugno 2022, n. 229 (Parere sullo schema di decreto direttoriale con il quale si approva il documento tecnico relativo al procedimento di “Emissione della Carta di identità elettronica per i cittadini italiani residenti all’estero da parte dei comuni. Modalità organizzative e tecniche di dettaglio”) aveva già evidenziato alcune problematiche sul documento tecnico ricordato nella nuova comunicazione.
Lo schema di decreto direttoriale stabilisce che, per i minori di anni 14, sia richiesto “ai suoi accompagnatori (padre e madre) se intendono stampare sul retro della Carta il cognome del padre o della madre o di un tutore”. Tale dizione è in contrasto con quanto già previsto dall’Autorità con il Parere 25 marzo 2021, n. 160 (“Parere su uno schema di decreto di modifica del DM 23 dicembre 2015, recante “Modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica”) secondo il quale non si devono indicare le figure genitoriali esclusivamente come “padre” o “madre” ma come “genitori”. Infatti, con quel provvedimento, il Garante aveva chiesto al Ministero di modificare, nello schema del decreto relativo al rilascio della CIE dei cittadini residente nel nostro Paese, la dizione “genitori”, utilizzando la formulazione “padre/genitore” o “madre/genitore”.
L’Autorità, nella newsletter sopra citata, sottolinea che La corretta rappresentazione del ruolo svolto dal soggetto richiedente l’emissione della CIE per il minore è infatti funzionale all’osservanza del principio di esattezza dei dati del Regolamento europeo, in relazione ai casi in cui i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non siano esattamente riconducibili alla figura paterna o materna (ad es., minore affidato non al padre e alla madre biologici ma a coloro i quali esercitino la responsabilità genitoriale a seguito di trascrizione di atto di nascita formato all'estero, sentenza di adozione in casi particolari o riconoscimento di provvedimento di adozione pronunciato all'estero)”.
Il Garante sottolinea, quindi, come sia opportuno modificare il decreto, al fine di coniugare il principio di esattezza dei dati trattati e l’esigenza di corrispondenza dei presupposti di emissione della CIE con la disciplina anagrafica, con il diritto all’identità del minore e, in termini di protezione dei dati e di tutela dei minori, con i casi nei quali i soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale non siano riconducibili alla dicotomia tra figura materna e paterna.

La procedura di rilascio della CIE agli italiani residenti all’estero
Date le sopracitate premesse, e prendendo spunto dall’intervento del Garante, si passa ora ad esaminare la procedura di rilascio e di gestione della CIE agli italiani residenti all’estero, secondo quanto prevede lo schema di decreto, recante le modalità sulle quali non sono state sollevate criticità o obiezioni.
Innanzitutto, i connazionali residenti all’estero devono richiedere il documento di identità in un comune italiano, seguendo i passaggi sintetizzati di seguito:

  • prenotazione della richiesta di rilascio CIE da parte del cittadino residente all’Estero mediante il sistema “Agenda CIE” o tramite lo sportello comunale, presso il Comune di iscrizione AIRE o altro Comune;
  • richiesta del nulla-osta al Comune di iscrizione AIRE, inviato dal Comune di Iscrizione AIRE al Comune presso cui il cittadino intende richiedere il rilascio della CIE, attraverso i medesimi canali adottati per il rilascio della CIE ai cittadini italiani residenti in Italia.

L’istruttoria avviata dagli operatori comunali implica:

  • l’identificazione del cittadino,
  • la verifica di possesso di un’altra Carta d’identità in corso di validità,
  • l’assegnazione del codice fiscale laddove necessario o convalida del medesimo per il tramite di ANPR e/o dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’acquisizione delle informazioni del richiedente, ovvero identità, elementi biometrici (foto e impronte digitali) e firma autografa nei casi previsti, nonché eventuali ulteriori dati previsti dall’art. 5 del decreto del ministero dell’interno 23 dicembre 2015;
  • la richiesta di rilascio al Ministero dell’Interno, certificazione dei dati ed invio in produzione della CIE;
  • la produzione del documento, la spedizione al cittadino richiedente e la notifica al Sistema Integrato Funzioni Consolari dell’avvenuta produzione del documento;
  • la gestione del “ciclo di vita” e degli eventuali stati della CIE (furto, smarrimento, ritiro o danneggiamento), e relative comunicazioni alle banche dati di polizia nazionali ed internazionali.

Il decreto esaminato dal Garante è particolarmente importante in quanto, attualmente, e in attesa dell’emanazione del provvedimento ministeriale suddetto, ai cittadini iscritti in AIRE non è possibile rilasciare la Carta d’Identità Elettronica, ma unicamente quella cartacea.
Relativamente ai minori, la normativa dispone, infatti, che il minore debba essere presente al momento della richiesta della carta d’identità cartacea assieme ai propri genitori, i quali devono sia sottoscrivere la domanda e la dichiarazione che il minore non si trovi in alcuna delle situazioni ostative al rilascio del passaporto, sia concedere il proprio assenso all’espatrio; la dichiarazione deve essere firmata da entrambi i genitori.
Il soggetto minore può essere accompagnato anche da un solo genitore, ma in questo caso è necessario consegnare all’Ufficio il modulo di assenso sottoscritto e la copia del documento di identità dell’altro genitore. Qualora quest’ultimo rifiuti il consenso, è possibile rivolgersi al Giudice Tutelare, affinché conceda l’autorizzazione.
Qualora il minore sia residente all’estero, l’autorizzazione è rilasciata dal Consolato italiano della Circoscrizione dove è emigrato il minore stesso, ed è comunque non necessaria nel caso in cui i genitori naturali siano conviventi.


Articolo di Stefano Paoli


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