Scadrà domani, 31 marzo, il termine previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (l. n. 197/2022) per la definizione agevolata del contenzioso tributario.
I commi da 186 a 205 della legge di bilancio offrono la possibilità per i contribuenti, se la modalità è acconsentita con deliberazione consiliare, di definire le controversie tributarie pendenti con il fisco, versando un importo variabile a seconda del grado di giudizio e dell'esito dello stesso.
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, pendenti al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
Il valore della lite
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992).
In caso di ricorso pendente, iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.
Nel caso in cui il Comune sia già stato soccombente in un grado di giudizio (escludendo le ordinanze su istanze cautelari), la definizione può avvenire con il pagamento del 40% del valore della controversia oppure del 15% del valore della stessa in caso di vittoria del ricorrente nella pronuncia di secondo grado.
In caso di accoglimento parziale del ricorso, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero per la parte confermata in sentenza ed in misura ridotta, per la parte annullata.
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali il Comune sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
Per i ricorsi proposti unicamente avverso le sanzioni non collegate ai tributi, la definizione può avvenire con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare e con il pagamento del 40% negli altri casi.
In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione agevolata di cui trattasi.
La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 2022 ed il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
In effetti, però, per quanto sussista un’alea nella decisione, la definizione agevolata non appare particolarmente allettante per il contribuente.
In materia di fiscalità locale, poi, difficilmente un Comune coltiverà il giudizio in Cassazione dopo avere perso due gradi di giudizio. L’impatto della conciliazione agevolata sulle entrate di un ente locale sarà, presumibilmente ridotto.
In ogni caso sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti, anche solo in parte, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Modalità di perfezionamento della definizione agevolata
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti, entro il 30 giugno 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superano l’importo di mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Entro il 30 giugno 2023, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione agevolata esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.
Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli eventualmente già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.
Alla definizione non consegue, comunque, la restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 2023.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In questo caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
Diniego dell’agevolazione
L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
Le ulteriori misure deflative del contenzioso
Sempre in materia di misure deflattive del contenzioso, i Comuni avevano già avuto modo di adottare implicitamente o negare espressamente l’applicazione dell’annullamento automatico dei debiti di importo fino a mille euro (c.d. “stralcio mini-cartelle”), comprensivo di capitale ed interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
L'annullamento automatico ha operato limitatamente alle somme dovute, alla data di entrata in vigore della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (1° gennaio 2023) a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.
Se il Comune non ha adottato esplicita deliberazione di non applicazione della normativa, trova esecutività l’annullamento degli importi, ad esclusione del capitale e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.
Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, l’annullamento ha trovato applicazione limitatamente agli interessi, comunque denominati.
Gli enti locali hanno avuto tempo per adottare, entro il 31 gennaio 2023, un proprio atto per non applicare le disposizioni dell’art. 1, comma 227, della L. 197/2022. Il provvedimento aveva natura regolamentare e, quindi, si può considerare legittimamente ed efficacemente emanato se adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 D.Lgs. n. 446/1997 (“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”).
Il provvedimento andava comunicato, entro la stessa data del 31 gennaio 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente aveva pubblicato, nel proprio sito internet, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell'intero ammontare dei debiti coinvolti e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973.
Articolo di Lucio Catania
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