Il circuito finanziario del PNRR
L’art. 2 del D.M. 11 ottobre 2021 ha previsto che le risorse del PNRR siano rese disponibili dal servizio centrale in favore dell'amministrazione centrale titolare dell'intervento mediante un anticipo del 10 per cento “previa semplice attestazione dell'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero dell'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività”. Le risorse successive sono erogate per quote intermedie fino al 90 per cento massimo del totale per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, mentre il saldo sulla base della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma e il raggiungimento di milestones e targets. Per alcune misure sono previste modalità differenti (ad es. rigenerazione urbana), ma lo schema è sempre il medesimo: l’ente incassa l’anticipo, che viene poi via via reintegrato in base alle rendicontazioni.
Nel caso delle misure per la digitalizzazione, invece, non è previsto nessun anticipo.
L’anticipazione contrattuale
In alcuni casi, tuttavia, tale circuito rischia di incepparsi. In particolare, su importi consistenti di lavori, il problema più frequente è rappresentato dalla richiesta dell’anticipazione contrattuale. Questa è fissata dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 (art. 125 nel nuovo codice dei contratti di cui al D. Lgs. 36/2023) al 20% del prezzo dell’appalto e deve riconosciuta all’appaltatore per far fronte alle spese necessarie all’avvio del contratto. Essa è obbligatoria e non può essere rateizzata se non nei casi di contratti pluriennali nel settore della difesa e della sicurezza.
Proviamo a fare un esempio. Ipotizziamo che un ente debba affidare un appalto per un importo di 1.000.000 euro. In tal caso, a fronte dell’erogazione di un anticipo iniziale di 100.000 euro (pari al 10%) potrebbe dover fronteggiare il pagamento di un’anticipazione contrattuale di 200.000 euro (pari al 20%). Anche immaginando che il contributo sia superiore all’importo del contratto di appalto su cui si calcola l’anticipazione e che quindi l’erogazione iniziale sua più alta, è evidente che i due valori possono disallinearsi a danno dell’ente.
In base all’art. 9, comma 6, del D.L. 152/2021, è possibile ottenere un anticipo in misura superiore al 10 per cento, ma il relativo iter è fin qui risultato estremamente complesso, tanto che il recente D.L. n. 13/2023 è intervenuto per tentare di semplificarlo. Ora la circolare RRS n. 19/2023 prova a completare il lavoro avviato dal legislatore.
La circolare RGS n. 19/2023
La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 19 del 27.04.2023 chiarisce innanzitutto che non è richiesto il caricamento sul sistema ReGiS di alcun documento giustificativo di spesa per poterne beneficiare, basta che il progetto sia censito nel sistema ReGiS. Si interviene poi sulla misura dell’anticipo, distinguendo fra nuovi progetti e progetti in essere, i primi finanziati direttamente sui fondi europei, i secondi su fondi statali.
In entrambi i casi, viene prevista la possibilità di ottenere anticipi anche superiori al 10% (non viene fissato un massimale), anche se con modalità non uniformi.
Per i nuovi progetti la richiesta di anticipazione va inoltrata al Mef dall’Amministrazione titolare della misura, anche sulla base delle esigenze manifestate dai soggetti attuatori, attraverso un’apposita funzione del sistema ReGiS, senza alcuna altra formalità salvo la dichiarazione che le procedure di attivazione della misura sono in corso.
Per i progetti in essere, invece, la richiesta può essere inoltrata (secondo le modalità descritte in apposita guida operativa che sarà emanata entro 15 giorni dalla pubblicazione della circolare) direttamente dagli attuatori sempre al Mef, il quale provvederà sentita l’Amministrazione titolare della misura.
La circolare stringe anche i tempi per le erogazioni successive all’anticipo, imponendo alle Amministrazioni titolari di esaminare i rendiconti dei soggetti attuatori entro 15 giorni e, se la documentazione è corretta e completa, a pagare entro i successivi 10 giorni lavorativi.
La rendicontazione
È comunque fondamentale rendicontare in modo tempestivo ed efficace al fine di evitare problemi di liquidità. E per farlo occorre alimentare correttamente il ReGiS. Su questo tema particolarmente caldo la circolare interviene sui seguenti punti:
Conclusioni
Chiusa la fase “ascendente” del PNRR, caratterizzata dalla corsa ai finanziamenti, è adesso in corso la fase “discendente” in cui si deve passare alla “messa a terra” degli interventi.
Se nella prima fase il focus era posto soprattutto sul lato della programmazione e della competenza, oggi i soggetti attuatori devono concentrarsi anche sulla cassa, poiché con l’avanzamento fisico e procedurale occorre iniziare a far fronte tempestivamente ai pagamenti. Non a caso, il tema della gestione di cassa è stato posto con forza dalle associazioni rappresentative, che hanno chiesto anche il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti.
La circolare RGS n. 19/2023 sembra andare nella direzione giusta, anche se a livello operativo manca ancora una precisa disciplina degli anticipi che garantisca tempi certi nell’erogazione delle somme. Spesso, infatti, i soggetti attuatori combattono contro i silenzi frapposti dalle amministrazioni responsabili. In questo senso, non è difficile scorgere fra le righe del documento anche un richiamo a queste ultime ad una maggiore collaborazione che ci auguriamo si concretizzi al più presto.
Articolo di Matteo Barbero
Ulteriori indicazioni pratiche introdotte dalla circolare 19/2023 con particolare riferimento agli interventi di edilizia scolastica verranno svolti nel corso del webinar organizzato da Halley il giorno 22 maggio 2023 (ore 11.00-12.30): “Monitoraggio e rendicontazione degli interventi di edilizia scolastica previsti dal Pnrr”
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