La Rivista del Sindaco


La prescrizione delle bollette per la fornitura di energia, gas e acqua

18/05/2023 Approfondimenti
Termini e modalità operative
  1. Evoluzione normativa

Negli ultimi anni la disciplina della prescrizione delle bollette per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua è stata profondamente rinnovata, in termini di maggior favore per l’utente.

1.1 La legge di Bilancio del 2018

Con l’art. 1, comma 4, della Legge n. 205/2017, cd. Legge di Bilancio del 2018, il Legislatore ha infatti ridotto da cinque a - soli - due anni il termine per la prescrizione del diritto al corrispettivo per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico.

Tale modifica ha trovato applicazione a decorrere dalle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per il servizio elettrico, al 1° gennaio 2019 per il settore gas e al 1° gennaio 2020 per il settore idrico.

Ricordiamo che, nella sua versione originaria, la diminuzione del termine di prescrizione scontava un’eccezione, motivata dalla cd. “causa cliente”. Il comma 5, infatti, disponeva che la previsione di cui al precedente comma 4 non trovasse applicazione qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivasse da responsabilità accertata dell'utente.

1.2 La legge di Bilancio 2020

L’art. 1, comma 295, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, cd. Legge di Bilancio 2020, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il summenzionato comma 5, con la conseguenza che, per luce, acqua e gas, non è più possibile applicare il termine di prescrizione quinquennale.

 

  1. Gli interventi dell’ARERA

Atteso l’estremo tecnicismo della materia delle utilities, accanto alla norma primaria sussistono molteplici interventi regolatori dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, a tutela dell’utente finale, impongono regole sempre più stringenti agli operatori del mercato (vedi i commi 6-9 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 ).

Si assiste quindi ad una continua evoluzione regolamentare che, se da un lato spinge gli operatori ad efficientare i propri processi, dall’altro rischia di agevolare comportamenti opportunistici di alcuni utenti.

2.1 Gli obblighi informativi in capo al gestore del servizio

In particolare, la Delibera 547/2019/R/idr dell’ARERA ha previsto, a difesa degli utenti, obblighi informativi a carico del gestore del servizio idrico in ipotesi di fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni.

Il gestore è infatti tenuto ad evidenziare in modo chiaro la presenza in fattura di importi riferiti a consumi vecchi più di due anni, differenziandoli dagli importi relativi ai consumi più recenti. In alternativa, il gestore può emettere una fattura contenente solo gli importi riferiti a consumi vecchi più di due anni. La fattura deve poi essere integrata con una pagina iniziale contenente:

  • un avviso testuale in cui si evidenzia che la fattura contiene anche importi per consumi risalenti a più di due anni e si spiega che questi ultimi possono non essere pagati;
  • l’ammontare degli importi oggetto di prescrizione;
  • un format (disponibile anche nel sito internet del gestore e presso gli eventuali sportelli fisici) utilizzabile dall’utente per eccepire l’intervenuta prescrizione4;
    • un recapito postale e un indirizzo di posta elettronica del gestore, o una modalità telematica, a cui sia possibile inviare i format.
  1. La prescrizione estintiva

La prescrizione del diritto di credito nel mondo delle utilities presenta problematiche per la cui comprensione pare utile ricordare i fondamentali dell’istituto giuridico in argomento.

3.1.   L’istituto giuridico

Con il termine di “prescrizione estintiva” intendiamo quell’istituto giuridico in ragione del quale il diritto si estingue per effetto dell’inerzia del titolare del diritto protratta nel tempo determinato dalla legge. L’istituto della prescrizione non ha una funzione sanzionatoria, non vuole cioè punire il titolare del diritto per la sua inerzia.

L’istituto in commento, piuttosto, trova la sua ragione d’essere nell’interesse pubblico alla certezza delle situazioni giuridiche.

Ma la sua più intima giustificazione va ricercata nella tutela degli interessi privati coinvolti nel rapporto giuridico e contrapposti a quello del titolare del diritto.

Tale circostanza spiega perché il rilievo dell’eccezione di prescrizione sia rimesso esclusivamente alla controparte1 o ai creditori e ai terzi che abbiano interesse ad opporla, naturalmente qualora la parte non la faccia valere e anche se la parte vi abbia rinunciato (vedi artt. 2938 e 2939, comma 1, c.c.).

Avvalersi dell’eccezione di prescrizione - considerato che essa non opera mai automaticamente - può risultare non conforme all’etica ovvero apparire dal punto di vista morale un impium remedium. Per tale ragione è consentita la sua rinuncia successiva al decorso del termine di prescrizione (art. 2937 c.c.).

Rimanendo comunque la prescrizione estintiva un istituto di ordine pubblico, le norme che la disciplinano e, in particolare, quelle volte ad individuare il tempo necessario affinché si verifichi, sono inderogabili e ogni patto diretto a modificare tale disciplina è da ritenersi nullo (art. 2936 c.c.).

L’estinzione del diritto per prescrizione si verifica quindi semplicemente per il mancato esercizio del diritto (art. 2934 c.c.) a decorrere dal giorno in cui tale diritto avrebbe potuto essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e per il mancato compimento di atti interruttivi (come disciplinati dagli artt. 2943, 2944 e 2945 c.c.) durante il tempo determinato dalla legge.

3.2. I possibili ostacoli alla decorrenza del termine prescrizionale

Nella realtà può capitare che l’esercizio o, meglio, il mancato esercizio del diritto sia condizionato da circostanze estranee alla sfera giuridica del titolare. In tali ipotesi viene naturale interrogarsi su quale sia l’incidenza delle predette circostanze sul decorso della prescrizione.

Il panorama dottrinale e giurisprudenziale è piuttosto allineato nel risolvere la questione rifacendosi alla distinzione tra impedimenti alla decorrenza del termine di prescrizione, che impediscono cioè il decorrere iniziale del termine, e cause di sospensione della prescrizione, che operano invece in corso di decorrenza. A tale distinzione sono ricondotti rispettivamente gli impedimenti giuridici e gli impedimenti di fatto.

Se i primi sono disciplinati, con locuzione ampia e generica, nell’art. 2935 c.c. ai sensi del quale “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, per i secondi, invece, il Legislatore ha avvertito l’esigenza di individuarli in modo preciso e puntuale.

Devesi ricordare che, ciò nonostante, in alcune casistiche di matrice giuslavoristica, tali paletti hanno ceduto di fronte ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, dando rilevanza, in tema di decorrenza, anche ad impedimenti di natura economico-sociale.

La menzionata distinzione tra impedimenti giuridici e impedimenti di fatto, seppur consolidata nel panorama giurisprudenziale, viene frequentemente messa in discussione dalla dottrina al fine di dare rilevanza, anche ai fini della decorrenza della prescrizione, agli impedimenti non imputabili al titolare.

I sostenitori di tale indirizzo rilevano l’inconsistenza della categoria dell’impedimento giuridico, atteso che il fondamento dell’irrilevanza degli impedimenti di fatto sul decorso del termine di prescrizione non pare potersi individuare in un’interpretazione né letterale né logica né sistematica dell’art. 2935 c.c. Piuttosto tale concezione risiederebbe esclusivamente nella volontà del Legislatore - che troverebbe piena espressione nella relazione governativa al codice civile, - di non dare ingresso nel nostro ordinamento al principio contra non valentem agere non currit praescriptio e di reagire contro le opinioni dottrinali e le pronunce giurisprudenziali del tempo che ammettevano la sospensione del decorso della prescrizione per impedimento non imputabile al titolare, anche al di là delle ipotesi legislativamente previste.

Partendo da tali premesse, la tesi che esclude la rilevanza degli impedimenti di fatto non imputabili al titolare non avrebbe un fondamento giuridico, ma solo un movente psicologico, ossia la paura di attentare alla certezza del trattamento delle situazioni giuridiche.

3.3. La particolarità del mondo delle utilities

È evidente che applicare il principio dell’irrilevanza degli impedimenti di fatto non imputabili al titolare alla realtà delle utilities può far sorgere alcune perplessità.

Come noto, oltre ai casi in cui il ritardo sia dettato da impedimenti operativi interni dell’operatore, e in relazione ai quali pare ragionevole la prescrizione del diritto di credito, la maggior parte delle volte il problema sorge con riferimento ai conguagli di consumi pluriennali dettati dall’impossibilità nel tempo di ottenere un dato di misura effettivo a causa dell’inaccessibilità del contatore.

In queste situazioni il cliente, pur pagando le bollette con regolarità, si trova a dover corrispondere ad una certa data un importo superiore rispetto a quanto normalmente corrisposto, per quanto si tratti di un importo comunque correlato ai consumi realmente effettuati.

Ricordiamo che se per quanto riguarda il servizio idrico la rilevazione dei consumi avviene da parte dello stesso soggetto che poi procede al loro addebito, per il servizio elettrico e del gas il panorama operativo è più complesso: in quest’ultimo caso, infatti, si configura l’attività di almeno due operatori, ossia il fornitore e il distributore, dove il secondo rileva i consumi e il primo li fattura al cliente finale. Può quindi capitare che il distributore, pur agendo diligentemente nel rispetto delle disposizioni regolamentari, si trovi nell’impossibilità materiale di accedere ai contatori per verificare il consumo effettivo e, conseguentemente, sia costretto a comunicare al fornitore valori di stima che, però, prima o poi, dovranno essere oggetto di conguaglio.

L’applicazione del principio dell’irrilevanza degli impedimenti di fatto crea quindi una situazione evidentemente penalizzante per gli operatori nel mondo delle utilities che sono costretti a subire gli effetti della prescrizione senza la possibilità di attuare un valido rimedio, anche a fronte, in alcuni casi, di condotte negligenti da parte degli utenti finali.

È pur vero che non tutte le condotte di questi ultimi rimangono irrilevanti. Invero, laddove si palesi una condotta dolosa dell’utente che abbia deciso di ostacolare l’attività di rilevazione dei consumi, invocando l’art. 2941, n. 8, c.c., gli operatori del settore potrebbero ritenere sospeso il termine di prescrizione e agire per il recupero del credito.

3.4. Le “ingiuste” conseguenze

Fatta eccezione per l’eventualità da ultimo descritta, stante l’interpretazione restrittiva dell’art. 2935 c.c. in relazione agli impedimenti di fatto, il rischio di determinare un ingiustificato pregiudizio si presenta come inevitabile. Infatti, ci si trova costretti a sacrificare situazioni meritevoli di tutela in ragione di esigenza di certezza, ignorando la buona fede e la correttezza del creditore e così causando un’ingiusta perdita economica.

All’operatore ignaro ed incolpevole, per recuperare in qualche modo il proprio credito, non resterebbe che avviare nei confronti dell’utente un’azione di risarcimento danni fondata sull’inadempimento contrattuale.

 

  1. Considerazioni finali

Con queste premesse, nasce però spontanea la seguente riflessione.

Se il diritto si prescrive anche laddove il creditore si trovi senza colpa nell’impossibilità di poter contabilizzare integralmente un credito, atteso che il termine iniziale coincide con la data di effettuazione dei consumi, parrebbe legittimo ritenere che il decorso della prescrizione possa essere interrotto da una dichiarazione da parte del fornitore con la quale quest’ultimo manifesti la sua intenzione di esercitare il diritto di credito nella sua interezza, per quanto non quantificandolo, in applicazione del disposto dell’art. 2943, comma 4, prima parte, c.c.

Un’ulteriore possibile soluzione potrebbe essere un accordo tra utente e società di vendita, che dovrebbe però riuscire a superare le prescrizioni di tutela previste dalla normativa consumeristica, sostanzialmente volto a limitare l’azionabilità della pretesa, subordinandola all’ottenimento del dato di consumo effettivo.

In conclusione, visto il complesso panorama giuridico e non in cui si trovano a svolgere la propria attività gli operatori del mercato idrico ed energetico, di fondamentale importanza si configura un intervento ponderato del Legislatore che consenta la giusta tutela del diritto al corrispettivo ed impedisca ingiusti sacrifici economici determinati dall’esigenza di certezza.

Articolo di Lorella Martini


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