La Rivista del Sindaco


La diversificazione delle aliquote I.M.U.

Le fattispecie di esenzione alla luce del decreto ministeriale del 6 settembre 2024
Approfondimenti
di Martini Lorella
03 Dicembre 2024

 

Le previsioni normative contenute nelle Leggi di Bilancio


Come oramai noto, il Legislatore con la Legge di Bilancio 2020, ovvero la legge n. 160/2019, ha introdotto nell’ordinamento giuridico dei tributi locali una piccola grande rivoluzione.

Andando a derogare espressamente alla disciplina originaria e tradizionale di cui all’art. 52 D.L.vo n. 446/1997, il Legislatore ha previsto la possibilità per gli Enti locali di diversificare sì le aliquote i.m.u. ma solo con riferimento ad alcune fattispecie ben specifiche, la cui determinazione è stata sin da subito rimessa ad un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ricordiamo come i commi da 748 a 755 della Legge di Bilancio 2020 regolamentino le aliquote i.m.u..
In particolare, il Legislatore ha previsto un’aliquota base dello 0,86%.
Il Legislatore ha poi disposto che, in via ordinaria, i comuni possono aumentare l’aliquota sino al 1,06%.

 

Nell’ipotesi in cui il singolo Comune abbia in precedenza aumentato l’aliquota Tasi dello 0,8 mille, è concesso all’Ente locale di aumentare in misura maggiore l’aliquota i.m.u. sino al 1,14%.

 

I Comuni possono anche procedere ad una riduzione dell’aliquota di base i.m.u.. 
E’ prevista finanche la possibilità di azzerare l’aliquota, fatta eccezione per i fabbricati accatastati in categoria D; per questi ultimi l’aliquota minima, sotto cui il Comune nell’esercizio del proprio potere discrezionale non può scendere, è quella dello 0,76% (trattasi della quota di cui da ultimo beneficia lo Stato centrale).

La norma prevedeva l’emanazione del provvedimento ministeriale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio ma, come di consueto accade nel nostro Paese, il termine non è stato rispettato.

Nell’attesa dell’emanazione del provvedimento attuativo, il Legislatore, nella Legge di Bilancio 2023, ovvero la legge n. 197/2022, è tornato sulla materia, confermando la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote i.m.u. ma per le sole fattispecie individuate da un emanando decreto ministeriale, che, si prevede ora, può essere oggetto di successive modifiche od integrazioni da parte di ulteriore decreto sempre del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 


I decreti attuativi


In data 25.07.2023 è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 7 luglio 2023 che, nel proprio allegato A, ha per la prima volta individuato sia le categorie di immobili per cui è ammessa la diversificazione delle aliquote da parte dei Comuni sia i criteri in base ai quali può avvenire la predetta diversificazione.

Il decreto del 2023 è stato da ultimo modificato con il decreto ministeriale del 6 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 settembre 2024. 

I ritardi nell’emanazione dei provvedimenti attuativi hanno fatto sì che la nuova disciplina sia divenuta applicabile solo a decorrere dall’anno d’imposta 2025.

 


L’elaborazione e la trasmissione telematica dei prospetti


Ricordiamo poi che il comma 757 della Legge di Bilancio 2020 ha previsto l’obbligo per i Comuni, al fine della elaborazione della delibera di approvazione delle aliquote i.m.u., o, più precisamente, del prospetto delle aliquote da allegare alla delibera di relativa approvazione, di avvalersi di una sorta di “griglia” messa a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale.

Tale procedura informatica “guidata” deve essere seguita anche nell’ipotesi in cui il Comune non abbia intenzione di diversificare le aliquote, pena l’inefficacia della delibera.
Peraltro, il Prospetto delle aliquote così elaborato prevale sulle eventuali disposizioni contrastanti presenti nel Regolamento comunale dell’i.m.u..

In ogni caso i Comuni devono inserire nel Portale del Federalismo fiscale il prospetto entro il 14 ottobre. Entro il 28 ottobre dello stesso anno il prospetto deve essere pubblicato sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero di Economia e Finanza.

In ipotesi di mancato rispetto dei predetti termini, per il primo anno di applicazione della nuova normativa troveranno applicazione le aliquote base, mentre per le annualità successive si applicheranno le aliquote vigenti nell’anno precedente.

 


L’Allegato A del decreto ministeriale del 6 settembre 2024


Ma vediamo più nello specifico cosa prevede l’Allegato A del decreto ministeriale del 6 settembre 2024 che va a sostituire l’allegato A del precedente decreto 7 luglio 2023.
Come precisato nel suo preambolo, il d.m. del 2024 intende rispondere alle criticità riscontrate dai Comuni nella fase di sperimentazione e prendere in considerazione fattispecie non considerate nel precedente decreto.


Immobili per cui è vietata la diversificazione delle aliquote


In primo luogo viene precisato che non è possibile introdurre alcuna diversificazione per:

  • le abitazioni principali di categoria castale A/1;
  • le abitazioni principali di categoria castale A/8;
  • le abitazioni principali di categoria castale A/9;
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale.

 

Immobili per cui è ammessa la diversificazione delle aliquote 


E’ invece possibile prevedere una diversificazione delle aliquote per:

  • i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
  • i terreni agricoli;
  • le aree fabbricabili;
  • gli altri fabbricati ovvero per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.

Per ciascuna tipologia di immobile sopra elencato, l’Allegato in commento individua una serie di criteri per procedere alla diversificazione delle aliquote.
In ogni caso, i Comuni che decidono di diversificare le aliquote devono rispettare i criteri di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.

 


La diversificazione delle aliquote i.m.u. per i fabbricati del gruppo catastale D 


I fabbricati iscritti in Catasto nel gruppo D possono, ad esempio, essere differenziati a seconda:

  • della categoria catastale di appartenenza;
  • della superficie;
  • che siano o meno oggetto di attività di recupero per il miglioramento del decoro urbano o della classe energetica;
  • della rendita catastale;
  • della loro collocazione (se dentro o fuori il centro storico, se in zone soggette ad alto tasso di abbandono di attività economico-commerciale, se in zone non servite da servizi pubblici);
  • che siano o meno divenuti inagibili a seguito di calamità naturali;
  • che siano a disposizione od utilizzati: in questi casi variabili da considerare sono i requisiti del soggetto passivo, la presenza di una locazione o di un comodato, la registrazione o meno del contratto, la destinazione d’uso, la tipologia di attività, il numero di dipendenti, la potenza degli impianti di produzione di energia.

 

La diversificazione delle aliquote i.m.u. per i terreni agricoli


I terreni agricoli possono, ad esempio, essere diversificati a seconda:

  • del loro utilizzo o meno e quindi delle diverse tipologie di colture;
  • della loro collocazione;
  • che siano di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore.

 

La diversificazione delle aliquote i.m.u. per le aree fabbricabili


Le aree fabbricabili possono, ad esempio, essere differenziate a seconda:

  • della loro tipologia, ovvero se residenziali o meno;
  • della loro collocazione;
  • che siano di proprietà di ONLUS o di enti del terzo settore.

 

La diversificazione delle aliquote i.m.u. per gli altri fabbricati


I fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D possono, ad esempio, essere differenziati a seconda;

  • della tipologia di immobile;
  • della presenza di un contratto di locazione o di comodato e, quindi, della tipologia di contratto e della sua eventuale registrazione, della sua durata, della categoria catastale di appartenenza dell’immobile, delle condizioni del locatario/comodatario, della destinazione d’uso, del reddito ISEE del comodatario, dei requisiti del soggetto passivo, della collocazione dell’immobile, della situazione di eventuale inagibilità a seguito di calamità naturali;
  • che l’immobile sia destinato a struttura turistico-ricettiva e, quindi, del relativo codice ATECO, della collocazione dell’immobile, dello svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale o meno, dei mesi di attività, dei requisiti del soggetto passivo, della situazione di eventuale inagibilità a seguito di calamità naturali;
  • che si tratti di abitazione, e quindi che sia stata locata/concessa in comodato o meno, della durata della concessione, dei requisiti del proprietario/soggetto passivo, della categoria catastale, dell’utilizzo o meno, della collocazione, dell’eventuale inagibilità a seguito di calamità naturali;
  • che si tratti di abitazione utilizzata direttamente dal soggetto passivo e, quindi, della categoria catastale, dei requisiti del soggetto passivo e del suo reddito ISEE, della destinazione d’uso;
  • che si tratti di immobili di categoria A/10, B, C e, quindi, della categoria catastale, della superficie, dell’eventuale attività di recupero per miglioramento del decoro urbano e della classe energetica espletata sull’immobile, della rendita catastale, della collocazione, dell’eventuale inagibilità a seguito di calamità naturali, dell’eventuale uso, dei requisiti soggettivi del locatario/comodatario/soggetto passivo utilizzatore, della destinazione d’uso, della tipologia di attività, del relativo codice ATECO, del numero di dipendenti, dell’eventuale registrazione del contratto di locazione/comodato, della potenza degli impianti di produzione di energia;
  • che si tratti di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali o posseduti dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità, non adibiti ad abitazione principale per il periodo di espletamento delle attività di assegnazione e, quindi, dell’eventuale inagibilità a seguito di calamità naturali;
  • che si tratti di alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica e aventi le stesse finalità e, quindi, dell’eventuale inagibilità a seguito di calamità naturali.

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