La legge 21 febbraio 2025, n. 15, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, come già ampiamente preannunciato, ha previsto uno slittamento dell’obbligo d’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (cd. RENTRI) al 14 aprile 2025.
La legge 21 febbraio 2025, n. 145 - pubblicata in G.U. Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2025 - è entrata in vigore dal 25 febbraio 2025.
Il decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 (decreto cd. “Milleproroghe”), all'articolo 11, comma 2-bis (comma inserito durante l’iter di conversione), prevede:
«Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni».
La novità normativa sarà effettivamente operativa solo allorquando sarà adottato, entro il 27 marzo 2025, il decreto ministeriale che modificherà l’articolo 13, comma 1, lett. a), dm 4 aprile 2023, n. 59 (decreto cd. RENTRI).
Alla emanazione del decreto ministeriale di cui sopra, cesserà anche la disciplina sanzionatoria relativa alla iscrizione al RENTRI, contenuta nell’articolo 258, comma 10 e 11, d.lgs. n. 152/2006, fino al prossimo 14 aprile.
Soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI
Sono tenuti ad iscriversi al registro elettronico nazionale per tracciabilità dei rifiuti, per effetto dell’articolo 188-bis, comma 3-bis, d.lgs. n. 152/2006, i seguenti soggetti:
I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, produttori di rifiuti non pericolosi, obbligati alla iscrizione, sono i seguenti:
L’articolo 12, dm n. 59/2023, al pari dell’articolo 188-bis, comma 3-bis, d.lgs. n. 152/2006, fornisce lo stesso elenco dei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, come sopra.
I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.
Quando sarà operativo il RENTRI?
Dalla data di entrata in vigore del dm 4 aprile 2023, n. 59 (15 giugno 2023), l’iscrizione al RENTRI è effettuata, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, con le seguenti tempistiche:
Tornano ad essere applicabili i redivivi modelli del registro di carico e scarco e del formulario d’identificazione dei rifiuti
La novella legislativa di cui al decreto cd. “Milleproroghe”, non incide solo sull’obbligo d’iscrizione al RENTRI, bensì anche sull’applicabilità dei modelli del registro e del formulario.
L’articolo 9, comma 1, dm n. 59/2023, stabilisce testualmente:
«I modelli di cui agli articoli 4 e 5 sono applicabili a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a). Le modalità di compilazione dei citati modelli sono definite con il decreto di cui all'articolo 21, comma 1».
In virtù della sopra richiamata disposizione, a decorrere dalla data di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a) dm n. 59/2023, sono abrogati il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che contengono, rispettivamente, le disposizioni relative ai registri di carico e scarico e quelle relative al formulario di identificazione del rifiuto.
A partire dalla medesima data, debuttano i nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti, come riportati rispettivamente nell’allegato 1 e nell’allegato 2 del dm n. 59/2023.
Dato che il termine di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a) è slittato al 14 aprile 2025, per effetto dell’articolo 11, comma 2-bis, decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202, continueranno pertanto ad essere applicabili fino a tale data (dopo che però erano già stati abrogati a partire dal 13 febbraio 2025), i vecchi modelli dei registri di carico e scarico e dei formulari d’identificazione dei rifiuti.
I nuovi modelli del registro di carico e scarico e del formulario d’identificazione dei rifiuti, di cui all’allegato I e II al dm n. 59/2023, dovranno ancora attendere ulteriori due mesi per debuttare.
La vigente disciplina dei registri di carico e scarico. Quali i soggetti obbligati?
I soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, come riscritto dall’articolo 1, comma 18, d.lgs. n. 116/2020, sono:
Tutti i sopra citati soggetti economici hanno l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.
Tali annotazioni sono effettuate:
Chi vidima il registro cronologico di carico e scarico?
Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006.
Come già detto sopra, in virtù della novella di cui al decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 (decreto cd. “Milleproroghe”), articolo 11, comma 2-bis, fino al 14 aprile 2025, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 148.
La numerazione e la vidimazione dei registri, in linea di continuità normativa con la disciplina previgente, compete alle Camere di commercio territorialmente competenti, con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.
La mancata vidimazione integra gli estremi della omessa tenuta.
Il luogo di conservazione dei registri di carico e scarico
I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui all’articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell’ultima registrazione.
I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, alla chiusura dell’impianto.
I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.
Si deve ritenere che la dizione “territorialmente competenti” si riferisca al luogo ove è tenuto il registro di carico e scarico, ai sensi dell’articolo 190, comma 10, d.lgs. n. 152/2006.
Saloni di barbiere e parrucchiere, istituti bellezza. Attività di tatuaggio e piercing
I soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (servizi di saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing), che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03* (rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni), relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro, possono adempiere all’obbligo con una delle seguenti modalità:
Adempimenti e procedure semplificate
I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell’impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.
Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l’utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalità fissate dall’articolo 39, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.
Sono esclusi dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico:
Sono altresì esclusi dalla tenuta dei registri, i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da:
Il caso dei centri comunali di raccolta
L’articolo 190, comma 9, d.lgs. n. 152/2006, nella nuova riformulazione, chiarisce il dubbio circa la previsione dell’obbligo o meno della tenuta dei registri di carico e scarico per i centri comunali di raccolta (cd. Isole ecologiche).
Le operazioni di gestione dei centri comunali di raccolta sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti.
Le sanzioni per violazioni relative alla tenuta dei registri
Anche l’articolo 258, d.lgs. n. 152/2006, recante le sanzioni relative alla compilazione e alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari d’identificazione dei rifiuti, è stato sostituito con un nuovo testo, per effetto dell’articolo 4, del d.lgs. n. n. 116/2020.
Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 2.000,00 a €. 10.000,00.
Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 10.000 a €. 30.000,00, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da €. 1.040,00 a €. 6.200,00 per i rifiuti non pericolosi e da €. 2.070,00 a €. 12.400,00 per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.
Infine, se le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 260,00 a €. 1.550,00.
La stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione dei registri.
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