La Rivista del Sindaco


Pratiche di pensione INPS

Analisi dei tempi di definizione e dello stato della pratica
Approfondimenti
di Menghini Giancarlo
15 Maggio 2025

 

Quando si parla di pensione e di TFS/TFR le domande più frequenti delle quali vorremmo conoscere la risposta sono: quali sono i tempi entro i quali l’INPS deve definire l’erogazione delle prestazioni, quale sarà l’importo della pensione, quando verranno messi in pagamento gli arretrati, quale sarà l’importo del TFS o del TFR?

Ci sono delle tempistiche precise che l’INPS è tenuto a rispettare; il riferimento normativo è il “Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 2 L.241/1990”, più in dettaglio la Tabella A contenuta in calce all’allegato della circolare INPS n. 55/2021.

Nella suddetta Circolare l’INPS ha illustrato le modifiche e le innovazioni più significative contenute nel Regolamento che si applica “ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d’ufficio”.

Il Regolamento disciplina i vari aspetti dei procedimenti: la durata, la decorrenza dei termini, la comunicazione di avvio, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, la sospensione del termine, l’attività consultiva, il termine finale del procedimento, il risarcimento danni.

Di seguito l’elenco per le prestazioni di maggior interesse (in riferimento alla data di ricezione della domanda completa ovvero dalla data di decorrenza del diritto se successivo):

Pensione di vecchiaia 55 giorni
Pensione di vecchiaia in cumulo e/o in totalizzazione 90 giorni
Pensione anticipata 55 giorni
Pensione anticipata in cumulo e/o in totalizzazione 90 giorni
Pensione di inabilità        85 giorni
Pensione di inabilità in cumulo e/o in totalizzazione 120 giorni
Pensione di riversibilità                 50 giorni
Pensione di riversibilità in cumulo e/o in totalizzazione 50 giorni
Pensione indiretta            55 giorni
Pensione indiretta in cumulo e/o in totalizzazione 90 giorni
Ratei a titolo di riversibilità 55 giorni
Estratto conto certificativo 55 giorni
Riscatti e o ricongiunzioni 55 giorni
Prestiti pluriennali           75 giorni
Mutui ipotecari edilizi     75 giorni
TFS                        90 giorni dalla maturazione del diritto
TFR                   90 giorni dalla maturazione del diritto
TFS a seguito di pensione di inabilità/invalidità   105 giorni
TFR a seguito di pensione di inabilità/invalidità   105 giorni


Ci sono inoltre alcune prestazioni particolari per le quali è necessario rispettare specifiche scadenze o graduatorie al fine di valutare la disponibilità dei fondi annuali disponibili rispetto alle domande presentate, per cui i tempi di risposta differiscono quali, ad esempio, l’APE Sociale  e la  pensione per i lavoratori precoci.

Nella Circolare 55/2021 sono indicate anche le esclusioni per alcune tipologie di prestazioni: sono esclusi, come nella previgente disciplina, quelli in autotutela, quelli promossi con ricorso avverso un atto o un provvedimento amministrativo e quelli relativi alla gestione del personale e all’acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Inoltre, sono esclusi i procedimenti amministrativi “nei quali i beneficiari sono selezionati a seguito di procedure oggetto di specifici bandi di concorso, soggette a vincoli finanziari e graduatorie”; si fa riferimento, in particolare, alla concessione di benefici a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Il comma 3 del medesimo articolo 1 del Regolamento è stato, infine, riformulato in maniera più ampia prevedendo l’esclusione per tutti i procedimenti per i quali i termini di conclusione siano previsti da fonte legislativa o regolamentare anche interna all’Istituto.

Nel caso in cui ci siano dei ritardi nell’erogazione delle prestazioni previdenziali e di quiescenza, l’INPS verserà d’ufficio gli arretrati ed eventualmente gli interessi per ritardato pagamento che sono a carico dell’INPS se il ritardo è dovuto all’INPS o che sono chiesti in restituzione all’ente datore di lavoro per ritardi riconducibili a sue responsabilità.

Come scritto in premessa tali termini si sospendono se la documentazione a corredo risulta non completa e/o se l’INPS ritiene necessario acquisire informazioni o certificazioni non attestati in documenti già in suo possesso e necessari per la valutazione (ad esempio nei casi di ricongiunzioni o totalizzazioni).

Per verificare lo stato di avanzamento della lavorazione di una prestazione, l’INPS mette a disposizione uno specifico servizio online al quale si accede attraverso l’area “prestazioni” del portale collegandosi con le proprie credenziali (es. spid, CNS, CIE), cliccando su “Stato di una pratica o di una domanda”, oppure selezionando direttamente questa dicitura nel campo di ricerca dalla homepage del portale.

In alternativa si può contattare telefonicamente il call center dell’INPS chiamando il n. 803164 da rete fissa oppure il n. 06 164164 da rete mobile o, infine, recandosi presso gli sportelli previo appuntamento.


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