L'energia in esubero prodotta da un impianto fotovoltaico può essere accumulata in appositi macchinari, il montaggio e l'acquisto dei quali possono essere oggetto di agevolazione, questo solo a condizione che l'istallazione sia contestuale oppure successiva alla costruzione dell'impianto stesso. Non sarà invece possibile godere della detrazione del 50% in caso la spesa non faccia parte di una realizzazione ex novo, ma sia relativa all'acquisto di un box facente parte di un intervento di ristrutturazione.
L'Agenzia delle Entrate ha da poco emesso alcuni chiarimenti, tra cui quello appena citato, rispondendo così a specifici interpelli sottoposti dai contribuenti riguardanti i bonus edilizi. L'Agenzia ha così dichiarato che l'acquisto di un box pertinenziale da parte di un contribuente gli ostacola la possibilità di beneficiare della detrazione del 50%, se questo è stato realizzato a seguito della modifica della destinazione d'uso, passando alcuni locali dello stabile da uso civile abitazione a box auto. Questo perché la detrazione è disciplinata della lettera d), co. 1, dell'articolo 16-bis del Tuir, riguardanti gli interventi "relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune", oltre ad occuparsi dell'acquisto di autorimesse e posti auto relativi, riguardanti soltanto quelli i cui costi di realizzazione siano stati comprovati dal costruttore, previa un'apposita attestazione.
La prassi ministeriale specifica da sempre che il termine "realizzazione" quando si parla di normative deve essere interpretato come di un intervento ex novo (come da circolare n. 121 del 1998 e n. 7 del 2018). Quindi se il contribuente ha acquistato il box auto in oggetto da un costruttore, dopo che l'immobile ha subito un intervento di ristrutturazione con cambio d'uso da abitazione civile, allora per l'Agenzia lo stesso non è agevolabile.
Se invece l'acquisto e il montaggio di un sistema per l'accumulo dell'energia in eccesso prodotta da un impianto fotovoltaico sono a diretto servizio dell'abitazione, allora le cose cambiano. è importante, in questo caso, che l'impianto fotovoltaico principale a cui è annesso il macchinario per l'accumulo sia destinato alla produzione di energia solo ai fini dei bisogni energetici dell'abitazione stessa; uso domestico, alimentazione di elettrodomestici, ad uso di illuminazione, etc.
Per quanto riguarda la detrazione, se anche non è cumulabile con le tariffe incentivanti per l'istallazione di impianti d'energia pulita, può essere invece cumulabile con lo scambio sul posto e con il ritiro dedicato. Al fine di salvaguardare il beneficio fiscale si deve soltanto fare in modo che la cessione dell'energia prodotta in eccesso non rientri nell'esercizio di un'attività commerciale. Quindi affinché il sistema sia detraibile, basta che si possa presentare come uno strumento collegato all'impianto fotovoltaico stesso, e che abbia la funzione di migliorarne le potenzialità. Il limite di spesa rimane invariato e fisso a 96000 euro, riguardando sia l'impianto fotovoltaico sia il sistema di accumulo.
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