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Proroga al 31 gennaio 2021 delle scadenze dei permessi edilizi, SCIA, SCA, concessioni, autorizzazioni

Ufficio Tecnico - Gestione territorio
di La Posta del Sindaco
16 Dicembre 2020

La Legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto legge 125/2020, pubblicata in data 3 dicembre 2020 in Gazzetta Ufficiale, ha prorogato al 31 gennaio 2021, data al momento prevista per la cessazione dello stato di emergenza, le scadenze relative alle pratiche edilizie. Con tale provvedimento vengono infatti prorogati i permessi edilizi, le segnalazioni certificate di agibilità (SCA), le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), le autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, le concessioni, le autorizzazioni.

Va precisato che si tratta di un rinvio mobile, in quanto il Governo potrebbe disporre tramite DPCM un nuovo differimento delle scadenze, qualora risulti necessario prolungare lo stato di emergenza.

La novità rappresentata dall’art. 3 bis, introdotto dalla legge di conversione al D.L. 125/2020, ha modificato l’art. 103 del D.L. Cura Italia prevedendo che tutti i certificati,  attestati,  permessi,  concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione  dello  stato  di  emergenza sanitaria, al momento fissata al 31 gennaio 2021, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Quindi i titoli abilitanti che sono in scadenza in tale periodo, prorogati di novanta giorni, rimangono validi in tal modo fino al 1 maggio 2021.

Unica eccezione riguarda il c.d. DURC, per il quale continua ad applicarsi quanto previsto dall’art. 10 comma 8 del D.L. 76/2020, c.d. decreto Semplificazioni, che prevede che la proroga della validità dei Documenti Unici di Regolarità Contributiva, già stabilita dall’art. 103 co. 2 D.L. Cura Italia, non è applicabile nel momento in cui venga richiesto di produrre il Durc ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture, oppure nel caso in cui occorra dichiararne il possesso o venga richiesto di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva.


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