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Codice dei contratti: le novità 2022 - Cosa cambia?

03/02/2022 Approfondimenti
Le modifiche introdotte dalla legge 238/2021

 

Il nuovo anno 2022 inizia con una serie di novità e modifiche al Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) apportate da diverse norme comunitarie e dalla Legge n. 238 del 23 dicembre 2021.

Cosa
Le modifiche in vigore dal 1° febbraio 2022
Dal 1° febbraio 2022 entra in vigore la legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020” che contiene alcune modifiche al Codice dei Contratti.
L’art.10 della Legge n. 238/2021 viene approvato a seguito della procedura di infrazione n. 2018/2273, con la quale La Commissione Europea aveva evidenziato l’incompatibilità di alcune disposizioni del Codice dei Contratti pubblici rispetto a quanto disposto dalle direttive europee ed alla sentenza della Corte di Giustizia UE 27 novembre 2019, C-402/18.

Come
Nel dettaglio, al comma 1 dell’articolo 10 della sopracitata legge sono state introdotte alcune modifiche ai seguenti articoli del Codice dei Contratti:
Nel dettaglio, l’art. 10, comma 1 della legge 238/2021 ha introdotto le sottoindicate modifiche.

  • Art. 31Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”: nella nuova previsione il progettista può affidare a terzi le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e in altri settori non attinenti alla disciplina dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.
  • Art. 46 Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”:
  1. nell’ammissione degli operatori economici dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria si deve rispettare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta;
  2. viene introdotta una nuova categoria di operatore economico denominata “altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura”.
  • Art. 80Motivi di esclusione”, le modifiche riguardano:
  1. il venir meno della possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non l'operatore ma un suo subappaltatore proposto obbligatoriamente in sede di offerta;
  2. i casi di esclusione dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80 comma 4, in caso di mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
  • Art. 105 Subappalto”, le modifiche riguardano:
  1. l’obbligo per gli operatori di indicare nelle loro offerte una terna di subappaltatori;
  2. le condizioni generali per l’affidamento delle attività in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, in base alle quali:
  • l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
  • il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;
  • all'atto dell'offerta devono essere indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
  • il concorrente deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
  • Art. 113-bisTermini di pagamento. Clausole penali” nel quale sono stati introdotti i seguenti nuovi commi:
  • 1-bis “Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori”;
  • 1-ter “Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater”.
  • 1-quater “In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
  • 1-quinquies che prevede “Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.
  • 1-sexies “L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
  • 1-septies prevede che “Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità”.
  • Art. 174 “Subappalto” con l’eliminazione dell’obbligo, posto al previgente comma 2, terzo periodo, in capo ai “grandi” operatori economici, di indicare una terna di subappaltatori, precisando che la verifica sulla sussistenza dei motivi di esclusione nei confronti dei subappaltatori è posta a carico della stazione appaltante.

Quando e quanto
Le nuove soglie europee per gli appalti a partire dal 1° gennaio 2022
Ulteriore novità in materia di appalti pubblici, in questo caso apportata dal Legislatore europeo, riguarda le nuove soglie europee per gli appalti introdotte dal Regolamento n.1952/2021, in vigore dal 1° gennaio 2022.
Il regolamento ha modificato la direttiva 2014/24/UE relativamente alle soglie di rilevanza comunitaria per gli appalti di lavori, servizi e forniture, in particolare:

  • per gli appalti di lavori nei settori ordinari, nei settori della difesa e sicurezza, nelle concessioni e nei settori speciali: si è passati da 5.350.000 euro a 5.382.000 euro;
  • per gli appalti di servizi e forniture:
    • oltre ai servizi e forniture ordinari sono compresi anche gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e sono tutti passati da 139.000 euro a 140.000 euro se banditi da autorità governative centrali;
    • la nuova soglia per servizi e forniture affidati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali è passata da 214.000 euro a 215.000 euro;

La modifica apportata dal Regolamento n.1952/2021 della Commissione Europea dovrà essere poi recepita dal legislatore italiano mediante una modifica al Codice dei contratti che si auspica avvenga in tempi brevi per evitare ulteriori sanzioni da parte della Commissione Europea.

Ulteriori approfondimenti
Le novità apportate al Codice dei contratti dalla legge 238/2021 saranno oggetto di ulteriori approfondimenti operativi nel corso del webinar che si svolgerà giovedì 24 febbraio 2022, ore 14:00-15:00.


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