L’art. 14, c. 1-bis, D.L. n. 25/2025 ha offerto agli enti locali un’occasione unica per incrementare le risorse da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, senza intaccare i limiti complessivi (e insuperabili) del 2016. Mancava però un tassello fondamentale, al di là della chiarezza della norma: un documento operativo che fugasse i dubbi degli addetti ai lavori nell’applicazione della norma. Lo ha fornito lo scorso 27 giugno la Ragioneria generale dello Stato con la circolare prot. n. 175706.
La norma
L’art. 14, c. 1-bis, D.L. 14 marzo 2025, n. 25 dispone:
“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali” .
Tralasciando le motivazioni di tale possibile incremento esplicitate nel comma, che si possono raggiungere in modo coerente e permanente attraverso l’incremento dei tabellari a seguito della contrattazione collettiva, invece che utilizzando lo strumento della contrattazione integrativa, resta il fatto che per la prima volta gli enti virtuosi e comunque con una sufficiente capacità finanziaria sono in grado di aumentare le risorse a disposizione per gestire il salario accessorio (inteso in senso ampio) dei dipendenti. La circolare, dopo aver premesso il contenuto della norma di legge, entra nel merito della sua applicazione e inizia precisando chi sono i destinatari di questa facoltà incrementale.
I destinatari della norma
La disposizione si applica al personale non dirigente delle seguenti amministrazioni pubbliche: regioni, città metropolitane, province e comuni.
La norma si applica anche alle Unioni di comuni, benché la norma non lo dica espressamente. La circolare infatti precisa che il comma 1-bis: “può essere applicato alle stesse in via indiretta con le modalità di seguito indicate. A legislazione vigente le Unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale:
Tra gli enti destinatari della disposizione, però, ci sono solo quelli che registrano un’incidenza della componente stabile del Fondo risorse decentrate, maggiorata degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, inferiore al 48% della spesa sostenuta nel 2023 per stipendi tabellari.
Il metodo di calcolo
Va detto che, per una volta, la disposizione pubblicata in Gazzetta è sufficientemente chiara per permettere agli operatori di effettuare il calcolo in modo corretto. Da questo punto di vista, la circolare, pur risolvendo alcuni dubbi, procede a formulare degli esempi pratici utilizzando formule e simboli più consoni a un esame di matematica analitica che non a un ufficio ragioneria. Ma tant’è, prendiamo per buono il vezzo esplicativo del Ministero e vediamo come procedere.
L’ente deve quantificare:
Il valore massimo della componente stabile del Fondo, maggiorata della quota destinata alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, è la spesa di cui alla lettera c) moltiplicata per 0,48.
Il possibile incremento del fondo può avvenire:
Nel primo caso, la componente stabile del Fondo negli anni successivi non è più ulteriormente incrementabile se non per effetto
di eventuali importi previsti da futuri rinnovi contrattuali.
Nel secondo caso, invece, le risorse stabili potranno essere ulteriormente incrementate fino a raggiungere la somma complessiva stanziale.
Rispetto di vincoli finanziari
Le risorse incrementali derivanti dall’applicazione della norma, in quanto alimentano la componente stabile del Fondo, producono un onere permanente a carico del bilancio dell’ente e, pertanto, è indispensabile che si valutino gli effetti di tale aumento sulla sostenibilità a lungo termine del corrispondente vincolo di bilancio.
Inoltre, benché queste risorse non siano soggette al limite complessivo del salario accessorio ex art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, il loro utilizzo deve essere verificato alla luce del rispetto:
Come usare le risorse aggiuntive
Le risorse aggiuntive ottenute dal calcolo sopra illustrato possono essere destinate a:
Esse, incrementando la componente stabile del Fondo, assumono natura strutturale e dunque possono essere destinate a tutti gli istituti obbligatori permanenti (finanziamento dei differenziali stipendiali, ad esempio) oppure al finanziamento del welfare integrativo.
Le risorse aggiuntive possono essere destinate anche all’incremento del trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione ex art. 17, CCNL 16.11.2022 (retribuzione di posizione e di risultato). In questo caso, per far ciò è indispensabile procedere con il corrispondente taglio del fondo destinato al personale dipendente non destinatario degli incarichi di EQ.
Si rammenta invece che le risorse di parte variabile del Fondo, non rientrando nel calcolo dell’incidenza finalizzata all’incremento della componente stabile del citato Fondo, resterebbero soggette a quanto previsto dall’art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, fatte salve le specifiche esclusioni dal predetto limite finanziario previste da disposizioni normative e dagli orientamenti della Corte dei conti e della stessa RGS.
Il Conto annuale del 2025
La norma in oggetto prevede che, ai fini del controllo della spesa previsto dall’art. 60, D.Lgs. n. 165/2001, gli enti indichino annualmente la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito.
A tal fine è quindi necessario che l’ente evidenzi anche il valore massimo delle risorse aggiuntive che può destinare dal 2025 alla componente stabile del Fondo. Ciò si rifletterà nelle istruzioni per la rilevazione dei dati del conto annuale 2025, previste per il prossimo anno.
Il caso di mancata rilevazione dei dati in sede di conto annuale, fino alla regolarizzazione di tale adempimento, sono bloccate risorse del fondo per un importo pari al 25% delle risorse incrementali relative all’annualità per la quale l’ente risulta inadempiente.
Sulla verifica di tale adempimento saranno responsabilizzati i relativi organi di revisione contabile.
La limitazione, che cessa all’atto della regolarizzazione, non preclude la
possibilità per gli enti di incrementare la componente stabile del Fondo in sede di costituzione dello stesso, ma interviene nella successiva fase gestionale congelando in sede negoziale l’utilizzo del 25% delle maggiori risorse appostate.
Qualora non fosse possibile rendere indisponibile il citato 25% delle maggiori risorse appostate, in quanto le stesse sono già state utilizzate in precedenza per l’attribuzione di istituti economici di natura permanente (ad esempio per differenziali stipendiali), gli enti dovranno rendere indisponibile, nella prima sessione negoziale utile, un corrispondente importo a valere sulle risorse stabili anche di natura storica del Fondo, e ove necessario anche sulle risorse della componente variabile dello stesso.
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