La Rivista del Sindaco


Il cognome dei figli dopo la sentenza della Consulta del 27 aprile 2022 n. 131

08/08/2022 Approfondimenti
Modalità di ricevimento della dichiarazione di nascita e casi particolari


Dal 2 giugno 2022 è radicalmente cambiata nel nostro Paese la modalità con cui si attribuisce il cognome ai figli, inclusi quelli adottivi. La rivoluzione, come noto, non è accaduta per intervento del legislatore ma a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131 con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità del primo comma dell'art. 262 del codice civile da cui derivava l'automatismo del cognome paterno. È opportuno fare il punto sul tema offrendo qualche considerazione interpretativa e applicativa per l'Ufficiale dello stato civile.

Una sentenza attesa
Nel corso degli anni ed in più occasioni, i giudici costituzionali hanno evidenziato al legislatore l'urgenza di mettere mano a una disciplina, che impatta sulla parità uomo-donna e sull'identità personale del figlio, certamente non più rispondente a una società divenuta molto diversa da quella del 1942, anno di emanazione del codice civile. Con la sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016 si giunse a dichiarare costituzionalmente illegittime tutte le norme che non consentivano ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Da allora, in attuazione delle disposizioni del Ministero dell'Interno, era consentito ai genitori la possibilità di aggiungere il cognome materno a quello paterno. Un piccolo passo avanti, che introdusse in Italia il doppio cognome, vincolato però ancora all'indisponibilità di scelta da parte dei genitori e, soprattutto, all'impossibilità di posizionare il cognome materno prima di quello paterno.

Le motivazioni della sentenza
Nelle motivazioni della sentenza del 27 aprile scorso, la Consulta ricorda come la normativa del codice civile è saldamente ancorata alle precedenti disposizioni civilistiche per cui il marito era il "capo della famiglia" e le sue azioni guidavano moglie e figli. Molteplici sono i riferimenti alla giurisprudenza della Consulta e della Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione alla necessaria tutela della parità tra i genitori. La Corte ha quindi evidenziato che "l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna". Già con la sentenza 286/2016 aveva dichiarato “l’illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non consente «ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno".
L'incompatibilità costituzionale attiene all'art. 2 della Costituzione, in relazione alla tutela dell'identità del figlio, e all'art. 3, per il principio di eguaglianza nei rapporti fra i genitori, intaccato dalla discriminazione evidente della madre. "Sono, dunque, proprio le modalità con cui il cognome testimonia l’identità familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare l’eguaglianza e la pari dignità dei genitori", scrive la Consulta. L'identità familiare del figlio "può scomporsi in tre elementi: il legame genitoriale con il padre, identificato da un cognome, rappresentativo del suo ramo familiare; il legame genitoriale con la madre, anche lei identificata da un cognome, parimenti rappresentativo del suo ramo familiare; e la scelta dei genitori di effettuare contemporaneamente il riconoscimento del figlio, accogliendolo insieme in un nucleo familiare". Tutto ciò è incompatibile con l'attribuzione automatica del cognome paterno che "oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre".

L’innovazione della sentenza
Al contrario di quanto avvenne nei precedenti pronunciamenti, ora la Corte "preso atto che delle numerose proposte di riforma legislativa, presentate a partire dalla VIII legislatura, nessuna è giunta a compimento, non può più esimersi dal rendere effettiva la «legalità costituzionale": ossia, non può non intervenire, in modo efficace e diretto.
Il principio è presto detto: "il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo, come si dirà, loro diverso accordo". "Ne consegue che, per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei genitori, è necessario il loro accordo, non surrogabile in via giudiziale, in quanto implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso". In mancanza di accordo sull'ordine di attribuzione "si rende necessario dirimere il contrasto e lo strumento che le norme vigenti consentono, attualmente, di approntare è quello dell'intervento giudiziale"; intervento che non potrà mai, pare ovvio, attribuire il solo cognome di un solo genitore.
La regola diventa quindi il doppio cognome, composto da tutti gli elementi del cognome del padre e della madre nell'ordine deciso dai genitori.
Genitori che possono, di comune accordo, scegliere di attribuire anche solo il cognome paterno o solo il materno. Ciò sia in sede di dichiarazione di nascita, sia in tutti i provvedimenti di adozione che impattano sul cognome dell'adottato.

La circolare del Ministero dell'Interno n. 63/2022
È certamente opportuno fare un cenno alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 63 del 1 giugno 2022, con cui si afferma che l'Ufficiale dello stato civile "dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell'ordine dai medesimi concordato, al momento della nascita, del riconoscimento o dell'adozione, fatto salvo l'accordo per attribuire soltanto il cognome di uno di loro soltanto".
Se non vi è accordo fra i genitori sull'ordine di attribuzione dei cognomi è necessario, come chiaramente scrive la Consulta, l'intervento del giudice. L'accordo fra i genitori viene definito "imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori".
La circolare non è intervenuta sulle modalità necessarie per documentare l'accordo, sia in riferimento all'ordine di attribuzione dei due cognomi, sia in riferimento alla scelta di un solo cognome.

Natura e forma dell’accordo tra i genitori
Come avvenuto già in occasione della circolare n. 7/2017 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 21 dicembre 2016 sul diritto al doppio cognome (paterno in aggiunta al materno), il principio di non aggravamento del procedimento quale elemento fondante dell'attività della pubblica amministrazione si traduce nel divieto di richiedere ulteriori documenti rispetto a quelli previsti dall'ordinamento di Stato civile. Già all'epoca il Ministero affermava che "la stessa disciplina dell'attribuzione del nome al nuovo nato nella quale è da sempre escluso qualsivoglia automatismo fa perno sull’accordo dei genitori, presunto e non da provare davanti all’ufficiale, in quanto elemento presupposto nella dichiarazione di nascita, ancorché resa da uno solo dei genitori".
In sede di dichiarazione di nascita di figlio nato dal matrimonio, il solo genitore dichiarante si assume la responsabilità, sottoscrivendo l'atto, non soltanto della presenza di un accordo sul cognome (nelle varie possibilità aperte dalla sentenza della Consulta) ma altresì di accordo sul nome e, soprattutto, rende pubblica la genitorialità del genitore non presente, mediante il principio del riconoscimento automatico del figlio nato all'interno del matrimonio.
Quando il legislatore ha voluto che l'accordo delle parti si formasse dinanzi all'Ufficiale dello stato civile, lo ha previsto espressamente stabilendo specifiche formalità come in materia di separazioni e divorzi, in cui la presenza fisica e la firma dei coniugi è imprescindibile.
Per quanto appena detto, l'atto di nascita, comunque formato (innanzi all'Ufficiale dello stato civile o davanti al Direttore del centro di nascita o innanzi ai comandanti di navi, o innanzi alle autorità diplomatiche/consolari italiane, che sono pure tutti Ufficiali dello stato civile), dovrà contenere la manifestazione del dichiarante dell'avvenuto accordo circa il cognome da attribuire.
In assenza di modifiche alle formule per la redazione degli atti, è da ritenersi opportuno inserire specifica dicitura nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un solo genitore. In tal caso, la sottoscrizione del dichiarante implica l'avvenuto accordo dei genitori. Il passaggio potrà essere del seguente tenore seguente:
 

"L'intervenuto/a dichiara l'avvenuto previo accordo tra egli/ella stesso/stessa e l'altro genitore sopra identificato relativamente all’attribuzione del cognome …………………………….……………………".


Stranieri: non cambia nulla
Le nuove regole, così come quelle previgenti, trovano applicazione solo nei confronti dei nati aventi la cittadinanza italiana, ossia con almeno un genitore cittadino italiano. In caso di figlio di cittadini stranieri non cambia nulla: i genitori hanno piena facoltà di attribuire cognomi e nomi in base all'ordinamento dello Stato di appartenenza, e ciò risulterà anche dall'atto di nascita nel quale sarà importante far riferimento all'art. 24 della L. n. 218/1995.

Cognomi composti da più elementi
Il cognome dei genitori dovrà sempre essere riportato nella sua interezza.
Facciamo un esempio.

Nel caso in cui il cognome del padre sia A B e quello della madre sia C il cognome del nato potrà essere:

a) A B C nel caso in cui i genitori concordino l'ordine paterno e materno del doppio cognome;

b) C A B nel caso in cui i genitori concordino l'ordine materno e paterno del doppio cognome;

c) A B nel caso in cui i genitori concordino l'attribuzione del solo cognome paterno;

d) C nel caso in cui i genitori concordino l'attribuzione del solo cognome materno;

Permane, come noto, la problematica del figlio di coppia composta da genitore italiano e genitore di cittadinanza spagnola o latino-americana il cui cognome è composto da due elementi. In tale ultimo caso, la normativa italiana (prevalente, almeno secondo l'attuale interpretazione dei principi di cui alla L. n. 218/1995) impone l'attribuzione per intero del cognome del genitore ispanico, il quale tuttavia nella stragrande maggioranza dei casi vorrebbe attribuirne uno solo, in base alla legge applicata in molti Paesi latini.

Fratelli e sorelle
La scelta del cognome non influirà né dipenderà in alcun modo sul cognome attribuito in precedenza a fratelli o sorelle del neonato. La libertà dei genitori, in tal senso, è totale, almeno in attesa di uno specifico intervento del legislatore, raccomandato dalla Consulta anche in un’ottica di tutela del figlio rispetto all'identità familiare di fratelli e sorelle. Ma, ribadiamo, questo non rientra oggi tra le competenze dell'Ufficiale dello Stato civile, né vincola in alcun modo i genitori.

Possibile applicazione retroattiva
Ad alcuni la sentenza potrebbe suggerire che sia possibile intervenire con una richiesta all'Ufficiale dello Stato civile anche nel caso di atto di nascita già formato.
La circolare ministeriale n. 63/2022 ha chiarito l'impossibilità di una siffatta interpretazione, del tutto incompatibile con l'ordinamento dello stato civile: "Tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano il momento attributivo del cognome al figlio, sicché la presente sentenza, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, troverà applicazione alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo. Il cognome, infatti, una volta assunto, incarna in sé il nucleo della nuova identità giuridica e sociale, il che comporta che possibili vicende che incidano sullo status filiationis o istanze di modifica dello stesso cognome siano regolate da discipline distinte rispetto a quelle relative al momento attributivo".
Di conseguenza, ogni richiesta di modifica del cognome, continuerà a seguire l'iter previsto dall'art. 89 del Regolamento, con istanza motivata al Prefetto.

Mancato accordo trai genitori
Come detto, il mancato accordo sul cognome dovrà essere, gioco forza, risolto dal Tribunale.
Come si potrà comportare l'Ufficiale dello Stato civile in tale situazione?
La circolare ministeriale fa riferimento, nella parte finale, alla dichiarazione tardiva, quella che si effettua dopo i 10 giorni prescritti dal regolamento. Tale strada potrà essere intrapresa solo nel caso in cui l'accordo sopraggiunga oltre i 10 giorni o per un compromesso tra i genitori o per un intervento, ovviamente, del giudice.
È comunque di tutta evidenza che il mancato accordo sul cognome, che emerga in sede di dichiarazione di nascita e impedisca la formazione dell'atto, andrà immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica (vedi Mod. all.), per l'attivazione del procedimento giudiziario che intervenga, da un lato, sul cognome del nato e, dall'altro, ne tuteli la formazione dell'atto di nascita, anche con la modalità della dichiarazione tardiva o, finanche, della dichiarazione omessa.

Alleghiamo il Modello di segnalazione alla Procura della Repubblica circa il mancato accordo trai genitori relativo al cognome da attribuire al figlio.

Articolo di Andrea Antognoni


Articoli Correlati

imagine
  19/07/2023       Approfondimenti
imagine
  12/07/2023       Approfondimenti
imagine
  07/07/2023       Approfondimenti
imagine
  28/06/2023       Approfondimenti
Torna alla Rivista del Sindaco

Ultimi aggiornamenti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale