La Rivista del Sindaco


La nuova dichiarazione IMU

30/08/2022 Approfondimenti
Novità, conferme e dubbi applicativi

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione per l’IMU e per l’Imposta Immobiliare sulle Piattaforme marine (IMPi), con annesse istruzioni per la compilazione. Il decreto, preannunciato dal comma 769 della legge 160/2019, aggiorna le disposizioni impartite dal Ministero con il precedente decreto del 2012. Le nuove disposizioni danno spunto per riassumere le principali questioni legate all’obbligo dichiarativo ai fini IMU, nonché alla loro concreta applicazione.

La fonte normativa della dichiarazione IMU
Occorre, innanzitutto, ricordare che il già citato comma 769 della legge 160/2019, nell’applicazione della nuova IMU a decorrere dal 2020 stabilisce che “I soggetti passivi …. devono presentare   la   dichiarazione   o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”.  A tale decreto la norma attribuisce il potere di stabilire i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione e, di conseguenza quelli nei quali non deve essere presentata.
Da un punto di vista generale, la dichiarazione IMU, pur essendo considerata “periodica”, viene presentata, per semplificazione amministrativa, solo al verificarsi di variazioni in grado di determinare una diversa quantificazione dell’imposta. La norma stabilisce, infatti che “La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta”.   
Con l’introduzione della nuova IMU, per evitare che ogni contribuente fosse chiamato nuovamente a presentare la dichiarazione, la medesima norma ha affermato la validità di quelle presentate ai fini dei prelievi precedenti.

IMU 2020
Per l’anno 2020, considerato che il decreto ministeriale non è stato emanato e la scadenza di presentazione della dichiarazione era fissato al 30 giugno 2021, i contribuenti hanno potuto adempiere in base a quanto sancito dal precedente modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.

IMU 2021
Per l’anno 2021, l’art. 7 del D.M. 29 luglio 2022, viste le novità delle informazioni che devono essere dichiarate (con particolare riferimento alla fruizione delle agevolazioni COVID), prevede un allungamento dell’ordinario termine di dichiarazione dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. Si ribadisce che tale termine è valido solo per l’annualità 2021, mentre resta fissato il termine ordinario al 30 giugno dell’anno successivo per tutte le restanti annualità. Il medesimo articolo fa, comunque salve, le eventuali dichiarazioni per l’anno 2021 già presentate prima dell’entrata in vigore del nuovo D.M.
Se è vero da un lato che la norma di base rimanda al decreto ministeriale l’individuazione dei casi obbligatori di presentazione della dichiarazione, alcune fattispecie vengono analiticamente e specificatamente individuate dall’ultimo periodo del comma 769 della legge 160/2019, il quale prevede che nei sottoelencati casi, il soggetto passivo debba attestare nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme:

  1. comma 741, lettera c), numero 3) - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  2. comma 741, lettera c), numero 5) - un  solo  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  unica  unità  immobiliare,  posseduto  e  non concesso  in  locazione  dal   personale   in   servizio   permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  3. comma 751, terzo periodo - A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Altro caso di obbligo dichiarativo richiesto direttamente dalla norma generale è la recente modifica del comma  741 lett. a), relativo alla definizione di abitazione principale (Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la  dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili  diversi  situati  nel territorio  comunale  o  in  comuni  diversi,  le  agevolazioni   per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione  al nucleo familiare si  applicano  per  un  solo  immobile,  scelto  dai componenti  del  nucleo  familiare).

Casi in cui deve essere presentata la dichiarazione IMU
In base a quanto disciplinato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU, approvate con il D.M. del 29 luglio 2022, per quanto riguarda l’obbligo o meno dichiarativo, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché per i casi in cui tali variazioni non siano, comunque, conoscibili dal comune. Le fattispecie dichiarative vengono, pertanto classificate in due principali categorie, ove per ognuna vengono indicate a scopo esemplificativo le singole situazioni che ne determinano l’obbligo dichiarativo: immobili che godono di eventuali riduzioni di imposta e tutti gli altri casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Di seguito il riepilogo delle fattispecie dichiarative previste dal decreto:

Immobili che godono di riduzioni dell’imposta:

  • fabbricati di interesse storico o artistico;
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
  • fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce.

Casi nei quali il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria:

  • l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
  • l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile;
  • il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;
  • l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
  • l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
  • l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
  • gli immobili esenti, ai sensi della lett. c), del comma 759 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, vale a dire i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  • i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU;
  • il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non è iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
  • è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
  • è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del modello unico informatico (MUI);
  • le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
  • l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà);
  • l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
  • si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge.

Modifiche introdotte dalla nuova dichiarazione IMU
Nelle nuove disposizioni occorre sottolineare alcune fattispecie che presentano carattere di difformità rispetto alle precedenti norme.
L’art. 3-quater del D.L. n. 34/2019, elimina dal comma 3 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 l’obbligo per il soggetto passivo di attestare il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione per l’ottenimento sia della riduzione del 50% per l'immobile concesso in comodato ai parenti di primo grado in linea retta, sia per gli immobili concessi in locazione a canone concordato. La nuova IMU introdotta dalla legge 160/2019, confermando tale disposizione per i contratti di locazione a canone concordato, la ripropone esattamente identica per i casi di comodato, reintroducendo in tal modo l'obbligo dichiarativo per tale fattispecie.
Altra modifica normativa introdotta dalla nuova IMU riguarda i fabbricati merce, per i quali, se da un lato resta l'obbligo dichiarativo del possesso dei requisiti di legge, dall'altro la nuova norma elimina il principio di decadenza dal beneficio in caso di omessa dichiarazione.
L’art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013 stabiliva che “Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al  presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro  il termine  ordinario  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni   di variazione  relative   all'imposta   municipale   propria,   apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale  attesta  il possesso dei requisiti e indica gli  identificativi  catastali  degli immobili ai quali il beneficio si applica”.

Non applicabilità delle agevolazioni in caso di omessa dichiarazione
Le fattispecie per le quali, ai sensi di tale disposizione, non trovano applicazione le agevolazioni, in caso di omessa dichiarazione, sono in sintesi le seguenti:

  • fabbricati merce;
  • fabbricati assegnati da IACP;
  • fabbricati utilizzati per ricerca scientifica;
  • proprietà delle cooperative indivise assegnate soci;
  • fabbricati posseduti da appartenenti alle forze armate.

In base ad un’interpretazione letterale della norma, potrebbe, pertanto, emergere che in assenza della specifica indicazione della decadenza dal beneficio, l’omessa dichiarazione dovrebbe essere oggetto esclusivamente delle sanzioni previste dalla legge, fermo restando il riconoscimento del beneficio in capo al contribuente in possesso dei requisiti richiesti. Questa è anche la recente interpretazione fornita dal Ministero in occasione del Telefisco 2022.
Preme, tuttavia, ricordare che la recente ordinanza della Corte di Cassazione numero 5190 del 17 febbraio 2022 ha affermato che il comma 5-bis dell'articolo 2 del D.L. n. 102/2013, non essendo stato esplicitamente abrogato dalla più recente normativa, continua pertanto ad applicarsi.
Ciò significa che, assodata l'applicazione di tale articolo, restano soggetti all'obbligo di dichiarazione, pena il non riconoscimento del beneficio, tutte le fattispecie incluse nell’art. 2 del D.L. n. 102/2013. È altresì evidente che, per tutte le altre fattispecie in cui vige l'obbligo dichiarativo ma non è prevista la decadenza, l’omessa dichiarazione comporta non il mancato riconoscimento dell'agevolazione ma esclusivamente l'applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione.

Articolo di Luigi D’Aprano

 


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