Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione per l’IMU e per l’Imposta Immobiliare sulle Piattaforme marine (IMPi), con annesse istruzioni per la compilazione. Il decreto, preannunciato dal comma 769 della legge 160/2019, aggiorna le disposizioni impartite dal Ministero con il precedente decreto del 2012. Le nuove disposizioni danno spunto per riassumere le principali questioni legate all’obbligo dichiarativo ai fini IMU, nonché alla loro concreta applicazione.
La fonte normativa della dichiarazione IMU
Occorre, innanzitutto, ricordare che il già citato comma 769 della legge 160/2019, nell’applicazione della nuova IMU a decorrere dal 2020 stabilisce che “I soggetti passivi …. devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta”. A tale decreto la norma attribuisce il potere di stabilire i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione e, di conseguenza quelli nei quali non deve essere presentata.
Da un punto di vista generale, la dichiarazione IMU, pur essendo considerata “periodica”, viene presentata, per semplificazione amministrativa, solo al verificarsi di variazioni in grado di determinare una diversa quantificazione dell’imposta. La norma stabilisce, infatti che “La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta”.
Con l’introduzione della nuova IMU, per evitare che ogni contribuente fosse chiamato nuovamente a presentare la dichiarazione, la medesima norma ha affermato la validità di quelle presentate ai fini dei prelievi precedenti.
IMU 2020
Per l’anno 2020, considerato che il decreto ministeriale non è stato emanato e la scadenza di presentazione della dichiarazione era fissato al 30 giugno 2021, i contribuenti hanno potuto adempiere in base a quanto sancito dal precedente modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.
IMU 2021
Per l’anno 2021, l’art. 7 del D.M. 29 luglio 2022, viste le novità delle informazioni che devono essere dichiarate (con particolare riferimento alla fruizione delle agevolazioni COVID), prevede un allungamento dell’ordinario termine di dichiarazione dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. Si ribadisce che tale termine è valido solo per l’annualità 2021, mentre resta fissato il termine ordinario al 30 giugno dell’anno successivo per tutte le restanti annualità. Il medesimo articolo fa, comunque salve, le eventuali dichiarazioni per l’anno 2021 già presentate prima dell’entrata in vigore del nuovo D.M.
Se è vero da un lato che la norma di base rimanda al decreto ministeriale l’individuazione dei casi obbligatori di presentazione della dichiarazione, alcune fattispecie vengono analiticamente e specificatamente individuate dall’ultimo periodo del comma 769 della legge 160/2019, il quale prevede che nei sottoelencati casi, il soggetto passivo debba attestare nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme:
Altro caso di obbligo dichiarativo richiesto direttamente dalla norma generale è la recente modifica del comma 741 lett. a), relativo alla definizione di abitazione principale (Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare).
Casi in cui deve essere presentata la dichiarazione IMU
In base a quanto disciplinato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU, approvate con il D.M. del 29 luglio 2022, per quanto riguarda l’obbligo o meno dichiarativo, occorre ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché per i casi in cui tali variazioni non siano, comunque, conoscibili dal comune. Le fattispecie dichiarative vengono, pertanto classificate in due principali categorie, ove per ognuna vengono indicate a scopo esemplificativo le singole situazioni che ne determinano l’obbligo dichiarativo: immobili che godono di eventuali riduzioni di imposta e tutti gli altri casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Di seguito il riepilogo delle fattispecie dichiarative previste dal decreto:
Immobili che godono di riduzioni dell’imposta:
Casi nei quali il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria:
Modifiche introdotte dalla nuova dichiarazione IMU
Nelle nuove disposizioni occorre sottolineare alcune fattispecie che presentano carattere di difformità rispetto alle precedenti norme.
L’art. 3-quater del D.L. n. 34/2019, elimina dal comma 3 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 l’obbligo per il soggetto passivo di attestare il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione per l’ottenimento sia della riduzione del 50% per l'immobile concesso in comodato ai parenti di primo grado in linea retta, sia per gli immobili concessi in locazione a canone concordato. La nuova IMU introdotta dalla legge 160/2019, confermando tale disposizione per i contratti di locazione a canone concordato, la ripropone esattamente identica per i casi di comodato, reintroducendo in tal modo l'obbligo dichiarativo per tale fattispecie.
Altra modifica normativa introdotta dalla nuova IMU riguarda i fabbricati merce, per i quali, se da un lato resta l'obbligo dichiarativo del possesso dei requisiti di legge, dall'altro la nuova norma elimina il principio di decadenza dal beneficio in caso di omessa dichiarazione.
L’art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102/2013 stabiliva che “Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica”.
Non applicabilità delle agevolazioni in caso di omessa dichiarazione
Le fattispecie per le quali, ai sensi di tale disposizione, non trovano applicazione le agevolazioni, in caso di omessa dichiarazione, sono in sintesi le seguenti:
In base ad un’interpretazione letterale della norma, potrebbe, pertanto, emergere che in assenza della specifica indicazione della decadenza dal beneficio, l’omessa dichiarazione dovrebbe essere oggetto esclusivamente delle sanzioni previste dalla legge, fermo restando il riconoscimento del beneficio in capo al contribuente in possesso dei requisiti richiesti. Questa è anche la recente interpretazione fornita dal Ministero in occasione del Telefisco 2022.
Preme, tuttavia, ricordare che la recente ordinanza della Corte di Cassazione numero 5190 del 17 febbraio 2022 ha affermato che il comma 5-bis dell'articolo 2 del D.L. n. 102/2013, non essendo stato esplicitamente abrogato dalla più recente normativa, continua pertanto ad applicarsi.
Ciò significa che, assodata l'applicazione di tale articolo, restano soggetti all'obbligo di dichiarazione, pena il non riconoscimento del beneficio, tutte le fattispecie incluse nell’art. 2 del D.L. n. 102/2013. È altresì evidente che, per tutte le altre fattispecie in cui vige l'obbligo dichiarativo ma non è prevista la decadenza, l’omessa dichiarazione comporta non il mancato riconoscimento dell'agevolazione ma esclusivamente l'applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione.
Articolo di Luigi D’Aprano
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