L’attivazione, quasi coeva, del Servizio Notifiche Digitali (SEND) e dell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), fornisce l’opportunità di chiarire alcuni aspetti dei rapporti tra tali innovazioni.
Il SEND è l’ultima versione della “Piattaforma delle notifiche digitali - PND” (già istituita dall’art. 1, comma 402, della legge n. 160/2019 e disciplinata, in via generale, dall’art. 26 del Decreto-legge n. 76/2020), e consente alle pubbliche amministrazioni di effettuare tramite piattaforma digitale la notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni ai cittadini.
L’INAD è il pubblico elenco, istituto dall’art. 6-quater del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 - c.d. CAD) e reso attivo e operativo dal 6 luglio 2023, nel quale tutti i cittadini, facoltativamente, possono eleggere un domicilio digitale registrandovi l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del quale sono titolari.
Il SEND, pertanto, è il servizio digitale mediante il quale le pubbliche amministrazioni possono effettuare le notifiche ai cittadini dei propri atti e provvedimenti, mentre l’INAD consente al cittadino che lo desidera (con una valenza che, come si chiarirà nel prosieguo, è più ampia e generalizzata rispetto al predetto servizio) di ricevere le notifiche e le comunicazioni di proprio interesse in modalità digitale.
La notifica mediante SEND: la spedizione e l’avviso di ricezione
In linea generale, l’art. 26 del D.L. n. 76/2020 prevede che, ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge (anche in materia tributaria) le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente mediante piattaforma digitale i corrispondenti documenti informatici.
L’avviso di avvenuta ricezione (ossia, l'atto del gestore della piattaforma con il quale viene dato avviso al destinatario sulle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione da parte di una pubblica amministrazione, e che costituisce elemento indispensabile per il perfezionamento della notifica), è inviato con modalità telematica dalla piattaforma SEND al destinatario se quest’ultimo è titolare di un indirizzo PEC che, alternativamente, è:
a) inserito in uno degli elenchi di cui agli articoli 6-bis (INI-PEC), 6-ter (IPA) e 6-quater (INAD) del CAD (c.d. «domicilio digitale generale»);
b) eletto quale domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari (art. 3-bis, comma 4-quinquies, del CAD), se a tali atti o affari è riferita la notificazione (c.d. «domicilio digitale speciale»);
c) appositamente eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite la piattaforma stessa (c.d. «domicilio digitale di piattaforma»)
La norma primaria in questione non si occupa di stabilire un criterio preferenziale tra le diverse tipologie di domicilio digitale dei quali può essere titolare un soggetto ai fini del perfezionamento della notificazione mediante recapito dell’avviso di avvenuta ricezione in formato digitale; di contro, è l’art. 7 del Regolamento che disciplina il funzionamento della piattaforma digitale per le notifiche (DPCM 8 febbraio 2022, n. 58), che si occupa di stabilire un ordine di priorità.
In particolare, l’art. 7 del sopra citato Regolamento stabilisce che il gestore della piattaforma digitale esegue la notificazione:
Il Regolamento di funzionamento della piattaforma chiarisce che, mentre il domicilio digitale speciale deve essere fornito al servizio SEND dall’amministrazione mittente al momento della richiesta di notificazione (art. 6, comma 2), il domicilio digitale generale, ove necessario, è invece acquisito automaticamente dal gestore della piattaforma (art. 6, comma 3).
È opportuno precisare che, anche se il destinatario non è titolare di un domicilio digitale, ciò non preclude alle pubbliche amministrazioni di utilizzare la piattaforma SEND per eseguire la notificazione, cambiando esclusivamente le modalità di recapito dell’avviso di avvenuta ricezione: l’art. 26, comma 7, D.L. n. 76/2020, infatti, prevede che in tali casi detto avviso di avvenuta ricezione sia notificato direttamente dal gestore della piattaforma a mezzo posta, senza ritardo e in formato cartaceo, con le modalità previste dalla L. n. 890/1982, contenente l'indicazione delle modalità con le quali per il destinatario è possibile accedere alla piattaforma per estrarre l’atto notificato in formato digitale, nonché l'identificativo univoco della notificazione (IUN), attraverso il quale il destinatario può anche ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione.
Si segnala che, recentemente, il Legislatore al fine di garantire la piena informazione dei soggetti sprovvisti di domicilio digitale, ha previsto in via transitoria (fino al 30 novembre 2023) che il gestore della piattaforma invii al destinatario che non abbia eletto domicilio digitale una copia analogica dell'atto notificato unitamente all'avviso di avvenuta ricezione in forma cartacea, ad eccezione delle ipotesi in cui la notifica si sia già comunque perfezionata mediante accesso alla piattaforma da parte di quest’ultimo (art. 26, comma 22-bis, L. n. 76/2020, introdotto dall'art. 6, comma 2-ter del D.L. n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 87/2023).
L’INAD
L’INAD, nel quale possono eleggere il proprio domicilio digitale le persone fisiche maggiorenni, i professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi e tutti gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC, è un pubblico elenco utile per la ricezione in formato digitale da parte di un destinatario di qualsiasi atto o provvedimento oggetto di notificazione.
L’art. 6-quater comma 2 del CAD stabilisce che tutti gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti in INI-PEC vengano eletti automaticamente anche su INAD, in qualità di domicili digitali di persone fisiche, ferma restando la facoltà per gli stessi di modificare il proprio domicilio presente su INAD, eleggendone così uno diverso da quello presente in INI-PEC.
L’INAD, come in precedenza illustrato, è certamente rilevante ai fini delle notificazioni eseguite mediante la piattaforma SEND poiché, ove il destinatario abbia eletto un proprio domicilio digitale generale nel pubblico elenco in questione, l’avviso di avvenuta ricezione sarà notificato in formato digitale presso quest’ultimo, qualora non sia stato prioritariamente indicato un domicilio digitale di piattaforma o speciale.
Tuttavia, la valenza dell’elezione di domicilio di un soggetto presso INAD non si esaurisce alla ricezione degli avvisi mediante SEND (che costituisce una conseguenza, ma non la finalità di tale elezione di domicilio), ma è molto più ampia e significativa per le pubbliche amministrazioni (e non solo).
In via generale, infatti, il domicilio digitale eventualmente eletto presso INAD è quello nel quale, ai sensi dell’art. 3-bis, commi 1-bis, 3-bis, e 4, e a prescindere dall’utilizzo del servizio SEND (allo stato, facoltativo), le pubbliche amministrazioni hanno comunque obbligo di inviare tutte le comunicazioni con validità legale al cittadino: in sostanza, le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4, CAD, hanno obbligo di procedere alle comunicazioni nei confronti del cittadino utilizzando l’indirizzo del destinatario risultante da INAD (ove presente), anche laddove decidano di non utilizzare la piattaforma SEND o non possano utilizzarla (art. 26, comma 17, D.L. n. 76/2020).
L’elezione di domicilio effettuata presso INAD, inoltre, ha una valenza molto più generalizzata per la ricezione delle notificazioni da parte di un soggetto, e non strettamente limitata alla ricezione delle comunicazioni con valore legale da parte delle pubbliche amministrazioni, e infatti:
- ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1, D.L. n. 221/2012, INAD, al pari di altri elenchi come INI-PEC, REGINDE, e il Registro PP.AA., è individuato quale pubblico elenco ai fini della notificazione e comunicazione (da parte di qualsiasi soggetto, non solo le pubbliche amministrazioni) degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale;
- l’art. 149-bis c.p.c., che disciplina le modalità di notifica mediante PEC da parte dell’Ufficiale Giudiziario, prevede al comma 1 che la notificazione avvenga con tale modalità se il soggetto ha eletto domicilio digitale nell’INAD (parimenti, l’avvocato che proceda in proprio alla notificazione di un atto giudiziale in materia civile, ai sensi dell’art. 3-ter, comma 1, lett. b, L. n. 53/1994, deve eseguirla obbligatoriamente a mezzo PEC presso il predetto domicilio digitale ove il destinatario risulti presente in tale elenco e, solo in mancanza, può ricorrere alla notifica dell’atto in formato cartaceo mediante ufficiale giudiziario).
Tenuto conto di quanto sopra, laddove sia consentito dalla legge che la pubblica amministrazione, mediante un proprio funzionario, effettui la notificazione con le modalità previste dal codice di procedura civile (ad esempio, come previsto dall’art. 14, L. n. 689/1981), la stessa potrà essere eseguita in formato digitale e mediante invio di una PEC ai sensi dell’art. 149-bis c.p.c. se il soggetto ha eletto domicilio presso INAD.
Conclusioni
Tenuto conto del quadro normativo vigente, pertanto, si può rilevare che:
Articolo di Alessandro Rizzo
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