Si arricchisce di particolari la prosa sull’omologazione.
Dopo la prima ordinanza n. 10505 del 18/4/2024, la seconda sezione della Cassazione Civile, con le successive ordinanze n. 20492 del 24/7/2024 e n. 20913 del 26/7/2024, ha confermato che “è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato”.
Con circolare n. 995 del 23/1/2025, il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni al fine di gestire il contenzioso facendo leva sull'asserita identità tra le procedure di omologazione e approvazione.
Successivamente si è pronunciata anche la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 14/3/2025 n. 10365.
Ora, nel mese di maggio, tre ulteriori pronunce della seconda sezione civile della Corte di Cassazione.
1) Con ordinanza n. 12924 del 14/5/2025, il Collegio, nel dare continuità all'indirizzo sezionale, afferma che:
non è persuasiva la tesi per la quale, in ricorso, non sarebbe stata impugnata l'autonoma ratio decídendi secondo cui essenziale sarebbe la "taratura" e non l'omologazione. È evidente, per le ragioni illustrate dalla giurisprudenza di questa Corte, che l'esistenza o meno della taratura annuale dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità che, secondo la rappresentazione dell'ente territoriale, giocherebbe un ruolo decisivo ai fini della legittima verifica del superamento dei limiti di velocità - è cosa diversa e, in rapporto alle difese del soggetto sanzionato, recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l'apparecchiatura "autovelox" sia stata (altresì, approvata e) "omologata".
…
D'altro canto, è pur vero che, come da ultimo sottolinea il Comune … la circolare del 23 gennaio 2025 del Ministero dell'Interno, uniformandosi al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 18 dicembre del 2024, facendo leva sull'asserita "identità tra le procedure di omologazione e approvazione", invita gli uffici interessati a predisporre un modello di "memoria" condiviso con la difesa erariale al fine di assicurare l'omogenea difesa dell'amministrazione in giudizio.
Sotto questo profilo, tuttavia, in sintonia con Cass. n. 10505/2024 (v. pag. 6), non si può dimenticare che, naturalmente, non possono avere un'influenza sul piano interpretativo - a fronte di una chiara esegesi basata sulle fonti normative primarie - le circolari ministeriali, che avallano una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, la quale non trova supporto in fonti primarie. Ed infatti le circolari ministeriali sono meri atti amministrativi non provvedimentali, che non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'amministrazione da cui promanano (tra le più recenti, Sez. 5, Ordinanza n. 23524 del 02/09/2024, Rv. 672115 - 01).
2) Con ordinanza n. 13996 del 26/5/2025, ribadisce che:
In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992.
L'approvazione e l'omologazione costituiscono, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse, che non possono essere considerati equivalenti ai fini dell'accertamento delle infrazioni.
Per la determinazione dell'osservanza o meno dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova soltanto le apparecchiature omologate, con onere per la pubblica amministrazione di fornire la prova dell'omologazione dell'autovelox utilizzato per il rilevamento. Il diverso significato, anche giuridico, delle parole "omologazione" e "approvazione" comporta che l'apparecchiatura sottoposta a verifica di regolare funzionamento e approvata dal ministero dei trasporti, ma priva di omologazione, non possa costituire fonte di prova valida della violazione dei limiti di velocità. Tale principio trova applicazione anche quando l'apparecchiatura sia stata regolarmente approvata dalle autorità competenti, poiché l'approvazione non supplisce al difetto di omologazione richiesta dalla normativa di settore. La sanzione amministrativa pecuniaria irrogata sulla base di accertamento effettuato con strumentazione non omologata risulta pertanto illegittima e deve essere annullata, indipendentemente dalla circostanza che l'apparecchiatura sia stata sottoposta a controlli di funzionamento e abbia ottenuto l'approvazione ministeriale.
3) Con ordinanza n. 13996 del 26/5/2025, tuttavia, nel rigettare il ricorso relativo a un accertamento del superamento del limite di velocità compiuto dalla Polizia Stradale a mezzo di apparecchiatura dichiarato come omologato, afferma che:
il verbale di accertamento che attesta l'esistenza dell'omologazione del dispositivo "autovelox" ha fede privilegiata, controvertibile unicamente con il rimedio della querela di falso, rimedio che nella specie non risulta essere stato esperito.
Per la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 7140/2025, in connessione con Cass. n. 6565 del 20/03/2007, Rv. 596066 - 01; in termini, Cass. n. 28398/2024), infatti, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità:
a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che (come nella fattispecie concreta in esame) abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore.
Resta che, come noto i dispositivi non risultano omologabili, in quanto non è mai stato adottato lo specifico disciplinare tecnico di riferimento che ne definisca requisiti e caratteristiche.
In altre parole, non è possibile omologare - dunque dichiarare conforme - un dispositivo rispetto a qualcosa che non c’è.
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