Le novità in materia di attività edilizia libera
L’art. 1 della bozza diramata contiene una serie di modifiche al Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001).
La lett. a).1 prevede che le vetrate panoramiche (art. 6, comma 1, lett. b-bis) possano essere installate anche nei porticati rientranti all’interno dell’edificio, laddove la norma originaria prevedeva l’installazione solo nei balconi e nelle logge.
Molto più interessante è il punto 2 della lett. a), che prevede l’ennesimo nuovo comma all’art. 6 del Testo Unico Edilizia in materia di attività edilizia libera, disciplinante le pergotende, le tende da sole, le tende a pergole e simili.
Si prevede il nuovo comma b-ter, secondo cui non necessita un titolo abilitativo per “le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;”.
In concreto, il legislatore ha preso atto dell’orientamento giurisprudenziale consolidato (1) secondo cui nel caso delle pergotende, delle tende da sole, di quelle a pergole e delle diverse varianti che la prassi commerciale ha creato nel tempo, ciò che rileva è proprio la tenda, mentre la struttura si intende quale mero supporto. A mero titolo esemplificativo, il Consiglio di Stato, sez. II, nella sent. 15 marzo 2024, n. 2503, ha ricordato che nella pergotenda (ma il ragionamento, a mio avviso, è estendibile alle diverse varianti):
Coerente con tale indirizzo è anche la precisazione che le opere non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici.
Più problematica è la seconda parte della disposizione, laddove vengono richieste caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente, con armonizzazione alle preesistenti linee architettoniche: è facile intuire possibili contenziosi o divergenze valutative tra privati ed ufficio tecnico. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di adeguare i regolamenti locali, onde fornire linee guida il più possibile oggettive.
Al di là di tale criticità, le novità non dovrebbero impattare particolarmente sulle attività degli uffici tecnici comunali, visto che sono ampiamente noti gli orientamenti giurisprudenziali in materia di pergotende et similia, oggi acclarati dalla prima parte nuova disposizione normativa.
Le modifiche in materia di stato legittimo dell’immobile
La lett. b) dell’art. 1 del nuovo decreto prevede una novità per quanto concerne lo stato legittimo dell’immobile.
Prima del decreto, per dimostrare lo stato legittimo serviva il titolo originario e quello disciplinante l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare.
Adesso, sarà possibile utilizzare, alternativamente:
Inoltre, tra i titoli utilizzabili, sono espressamente indicati:
Inoltre, ai fini dello stato legittimo dell’immobile, concorrono anche:
La previsione di diverse alternative dovrebbe rendere più semplice l’ottenimento dello stato legittimo dell’immobile, facilitando le aspettative dei proprietari e snellendo, almeno parzialmente, il lavoro dell’ufficio tecnico comunale.
Le novità in materia di mutamento della destinazione d’uso
La lett. c) dell’art. 1 del Decreto si occupa del mutamento della destinazione d’uso, disponendo che, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di prevedere specifiche condizioni e nel rispetto delle normative di settore:
Per quanto concerne i titoli necessari, in ossequio alla giurisprudenza (3), si conferma che serve la SCIA nel caso di cambio senza opere all’interno della medesima categoria, ferme restando eventuali normative regionali più favorevoli (4); non viene affrontata la problematica del carico urbanistico che, secondo la giurisprudenza (5), può variare anche nei casi di mutamento all’interno della medesima categoria funzionale, generando l’obbligo al pagamento degli oneri.
Per quanto riguarda l’operatività dell’ufficio tecnico, le novità avranno un impatto modesto, visto che il principio della possibilità di mutamento della destinazione d’uso senza opere è già previsto dall’art. 23-ter, comma 3, del Testo Unico Edilizia e che il titolo edilizio generalmente richiesto è la SCIA (fatta salva eventuale normativa regionale più favorevole).
Articolo di Mario Petrulli
(1) Cfr., ex multis, TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 16 maggio 2024, n. 1080; TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 18 ottobre 2023, n. 2376; TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 25 gennaio 2022, n. 830.
(2) Art. 38, comma 2, del Testo Unico Edilizia: “L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.”
(3) Consiglio di Stato, sez. III, sent. 8 maggio 2024, n. 4127: “Il cambio di destinazione d'uso senza opere è invece soggetto a segnalazione certificata di inizio attività qualora intervenga nell'ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale fra quelle previste dall'art. 23 ter D.P.R. 380/01. Secondo la normativa nazionale, dunque, l'irrogazione della sanzione demolitiva è doverosa qualora il mutamento di destinazione d'uso comporti il passaggio ad una distinta categoria funzionale (Cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 04/03/2021, n. 1857: "Il mutamento della destinazione d'uso tra categorie funzionali ontologicamente diverse, anche senza opere edilizie, ove realizzato senza permesso di costruire, è sanzionabile con la misura ripristinatoria").
Tale disciplina è tuttavia derogabile dalle regioni, le quali possono ampliare l'ambito degli interventi realizzabili tramite SCIA. Il co. 4 dell'art. 22 DPR 380/01 stabilisce infatti che "Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44".
Atteso che l’intervento realizzato è sicuramente riconducibile alla categoria del mutamento di destinazione d’uso “rilevante”, avendo comportato il passaggio dalla categoria “produttiva e direzionale” a quella “residenziale”, è fuori di dubbio che l’intervento fosse soggetto a permesso di costruire o a scia alternativa a permesso di costruire, donde l’obbligo di corrispondere il costo di costruzione.”
(4) In Lombardia, la LR n. 12/2005 prevede che i mutamenti di destinazione d’uso compatibili e senza opere sono subordinati solo ad una comunicazione da parte dell’interessato (art 52, comma 2); in Toscana, la L.R. n. 64/2014 considera attività edilizia libera il mutamento all’interno della stessa categoria in assenza di opere edilizie (art. 136, comma 1, lett. b-bis).
(5) TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 28 giugno 2023, n. 3896; TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 5 giugno 2020, n. 997, richiamando TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 8 marzo 2013, n. 580, ha affermato che “Laddove il cambio di categoria edilizia determina un ulteriore carico urbanistico, risulta irrilevante verificare se tale modifica sia avvenuta con l’effettuazione di opere edilizie”.
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