È ormai decorso il termine transitorio di 12 mesi concesso ai dispositivi precedentemente installati di adeguarsi alle modalità recate dall’allegato A del decreto interministeriale Trasporti e Interno 11/4/2024, recante Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992, pena la loro disintallazione.
Infatti, le disposizioni del decreto, al fine di garantire omogeneità e uniformità nelle attività di controllo della velocità da parte degli organi di polizia stradale, si applicano sia ai dispositivi di nuova installazione, che a quelli già esistenti (art. 1 c. 2).
Le nuove disposizioni non si applicano, invece, alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, presidiate, ai sensi dell’art. 2 c. 1, lett. h, n. 3, presso le quali è presente l'operatore di polizia stradale, anche a distanza, al fine di controllare in continuo il funzionamento del dispositivo per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni (art. 1 c. 4).
Sembra allora opportuno - al netto del permanente problema dell’omologazione - ricordarne i contenuti.
L’Allegato A al D.M. 11 aprile 2024
Individuazione dei tratti di strada dove collocare le postazioni
Il punto n. 1 stabilisce che per le strade di tipo:
ai fini dell’individuazione dei tratti su cui collocare postazioni di controllo devono ricorrere una o più specifiche condizioni:
Condizioni tecniche per la collocazione delle postazioni di controllo
Il punto n. 2 costituisce la vera novità.
La “collocazione delle postazioni mobili” (art. 2 c. 1, lett. h, n. 1) con dispositivi installati in modalità di attivazione temporanea in una postazione, variabile o predeterminata, dell'infrastruttura stradale con presidio necessario, anche a distanza, da parte degli organi di polizia stradale, può essere effettuata:
solo su tratti in cui il limite di velocità fissato dall’ente proprietario, non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato, previsto dal comma 1 dell’art. 142 C.d.S.
È consentita la collocazione in deroga quando sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che giustificano un limite di velocità inferiore, a condizione che lo stesso risulti segnalato con i rispettivi segnali di inizio limite massimo di velocità e fine limitazione di velocità, relativamente a un tratto di estesa minima pari a:
Viene, poi, fissata, per la prima volta, la progressiva distanza minima tra dispositivi di rilevamento della velocità puntuale, che deve essere almeno pari a:
La “collocazione delle postazioni fisse” (art. 2 c. 1, lett. h, n. 2) - con dispositivi installati in modalità di attivazione permanente in una postazione determinata, collocata in un preciso punto dell'infrastruttura stradale, per i quali è possibile il funzionamento automatico senza necessità del presidio degli organi di polizia, vi rientrano anche le postazioni attrezzate in modo stabile per l'installazione anche solo temporanea dei dispositivi - può essere effettuata:
nei tratti di strada di tipo A, B, C e F in cui il limite di velocità fissato dall’ente proprietario, non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello previsto per il corrispondente tipo di strada.
È consentita la collocazione in deroga quando sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale, oppure condizioni di significativa incidentalità, che giustificano un limite di velocità inferiore.
Nei tratti di strada di tipo F-bis l’installazione dei dispositivi richiede un limite di velocità non inferiore a 30 km/h, salvo che sussistano criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che giustificano l’imposizione di un limite inferiore.
Anche in questo caso, l’eventuale limite di velocità inferiore rispetto a quello previsto per il corrispondente tipo di strada deve risultare segnalato con i rispettivi segnali limite massimo di velocità e fine limitazione di velocità, relativamente a un’estesa stradale pari a:
Il controllo della velocità media è consentito solo sulle strade di tipo A, B e C.
La collocazione dei relativi sistemi di misurazione è possibile a condizione che i tratti oggetto di rilevazione risultino:
L’estesa dei tratti sottoposti al controllo della velocità media deve essere di almeno a 1 km.
La distanza minima tra sistemi di rilevamento della velocità media deve tener conto dell’esigenza di evitare un frazionamento dell’infrastruttura stradale in un numero eccessivo di tratti sottoposti a controllo, fermo restando che l’attivazione dei sistemi deve escluderne il contemporaneo funzionamento su tratti successivi, qualora tra la fine dell’uno e l’inizio dell’altro non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1 km.
Per entrambe le tipologie, fisse e mobili, tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo deve intercorrere una distanza di almeno 1 km.
richiede una preventiva valutazione, da parte dell’ente proprietario, circa l’adozione, in via preferenziale, di dossi artificiali.
In caso contrario, la postazione fissa può essere collocata sulle strade:
Non è, invece, consentito installare postazioni fisse nei tratti in cui la velocità ammessa, per motivi contingenti o temporanei, sia inferiore di più di 20 km/h a quella prevista per la tipologia di strada.
La distanza minima tra dispositivi deve essere almeno pari a 500 m. in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano.
La collocazione di sistemi di misurazione della velocità media è possibile esclusivamente sulle strade di tipo D, a condizione che i tratti oggetto di rilevazione risultino:
L’estesa dei tratti sottoposti a controllo della velocità media e la distanza minima tra sistemi di rilevamento devono essere almeno pari a 500 m.
La distanza minima tra sistemi di rilevamento della velocità media deve tener conto dell’esigenza di evitare un frazionamento dell’infrastruttura stradale in un numero eccessivo di tratti sottoposti a controllo, fermo restando che l’attivazione dei sistemi deve escluderne il contemporaneo funzionamento su tratti successivi qualora tra la fine di un tratto e l’inizio del successivo non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1 km.
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