La novità
Con comunicato del 6 febbraio scorso l’ANAC ha annunciato sul proprio sito on line istituzionale che è stata predisposta sul portale dell’Autorità la nuova versione della piattaforma della Trasparenza dei servizi pubblici locali, disponibile ora nella pagina dedicata al servizio Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Si tratta di una versione evoluta della piattaforma avviata dal 2023 che implementa le funzionalità per la trasmissione ad Anac delle Relazioni annuali di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 201/22 recante il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.
La nuova disciplina introdotta dal citato decreto 201/2022, composta da sei Titoli, oltre che a soffermarsi su principi generali, ambito di applicazione e rapporti con le discipline di settore (TPL, servizio idrico, elettrico, farmacie ecc.), interviene in modo organico e puntuale in tema di istituzione, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non, perseguendo adeguati livelli di responsabilità decisionale ed assicurando, al contempo, idonee forme di consultazione pubblica e di trasparenza nei processi valutativi e negli esiti gestionali dei servizi.
Prima d’intrattenerci sulla nuova versione della piattaforma è opportuno fornire alcuni cenni generali sulla predetta riforma e sui SPL.
La nozione dei SPL e la loro programmazione
I servizi pubblici locali di rilevanza economica
I “servizi pubblici locali di rilevanza economica” sono definiti all’art. 2 come “i servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”.
I servizi pubblici finali e strumentali
Nell’ambito dei servizi pubblici locali, tradizionalmente, opera la distinzione tra quelli finali e quelli strumentali:
Esempi di servizi pubblici finali o in senso proprio sono quelli che riguardano la gestione di: asili, assistenza diversamente abili, assistenza domiciliare, assistenza minori, biblioteca, parcheggi, impianti sportivi, raccolta rifiuti, mensa, musei, riscossione entrate, servizi sociali in genere, servizio calore, teatro, trasporto scolastico.
Esempi, invece, di servizi strumentali sono: manutenzione edifici, manutenzione verde, facchinaggio, servizi ausiliari e di supporto.
I servizi a rete
In particolare, il decreto distingue tra servizi a rete e non a rete. Sono definiti a rete “i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente”.
Esempi di servizi a rete sono: servizio idrico, servizio gas, servizio energia elettrica, trasporto pubblico locale.
Il d.lgs. n. 201/22 ricomprende una nozione ampia di servizi pubblici locali, senza le distinzioni suddette, definendoli quali quelli finalizzati al soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, previsti dalla legge o istituti dagli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze.
Infatti, il menù a tendina previsto dalla piattaforma a proposito di servizi (“tipologia di affidamento”) elenca una serie di voci riconducibili tanto a servizi pubblici finalistici quanto a servizi strumentali, in base alla distinzione suddetta, annoverando ad esempio anche manutenzioni edifici, manutenzione verde pubblico, supporto amministrativo, ecc...
La programmazione
La programmazione deve essere contenuta nel DUP – documento unico di programmazione previsto dall’art. 170 del TUOPEL n. 267/2000, nell’ambito della sezione operativa. In coerenza con la predetta programmazione e in coerenza con il bilancio e secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili, ai sensi dell’art. 37 d.lgs. n. 36/23, i Comuni approvano il programma triennale degli acquisti di beni e servizi che deve indicare gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’art. 50 comma 1 lett. b) del citato decreto, e lo pubblicano sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.
La scelta del modello gestionale
La scelta della modalità di gestione del servizio, di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 lett. TUOEL, deve essere oggetto di apposita deliberazione, accompagnata da una relazione nella quale si deve dare atto delle specifiche valutazioni che l’organo deliberante ha effettuato sulla base dell’istruttoria tecnica degli uffici.
In particolare, nella relazione istruttoria, in ordine al modello gestionale prescelto, si deve tener conto:
Nel caso di affidamenti in house, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della deroga al mercato deve essere particolarmente curata e approfondita, atteso che l’art. 17 del d.lgs. 201/22 dispone che, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house.
Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale.
Nel caso dei servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione deve essere altresì allegato un piano economico-finanziario (PEF), asseverato, da aggiornare triennalmente, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.
Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 201/22, i modelli da scegliere sono i seguenti:
La relazione annuale
A norma dell’art. 30 del d.lgs. n. 201/22, i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.
Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione annuale di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
La ricognizione è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, in modo analitico, l’andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 ossia delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete e non a rete nonché delle Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali.
La ricognizione è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 il quale dispone una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche.
Quanto alla competenza dell’organo tenuto ad approvare la relazione, la disposizione sopra citata nulla dice, stabilendo soltanto che ove siano affidati servizi in house providing ad una società interamente partecipata dell’ente stesso, la relazione farà da pendant alla deliberazione annuale sulla ricognizione delle partecipate prevista dal TUSP di competenza del Consiglio comunale secondo le indicazioni del MEF.
La norma, quindi, in tutti gli altri casi, rimette alla disciplina ordinamentale del TUOEL e dell’organizzazione interna al singolo Comune, in base alle quali in molti casi la relazione è approvata con deliberazione di consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 TUEL o in altri mediante deliberazione di Giunta comunale, eventualmente allegata al rendiconto in quanto documento rappresentativo dell’intera gestione dell’Ente, essendo la relazione un documento di sintesi annuale delle attività di servizio svolte dagli Uffici oppure alla deliberazione consiliare di cui al predetto art. 20 TUSP, comunque, approvata dall’Ente per dare atto dell’insussistenza di partecipazione ai fini del successivo invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e l’inserimento nella banca dati del MEF della situazione relativa, appunto, alle partecipazioni dell’Ente.
In ogni caso, ciascun Ente dovrà individuare, secondo la propria struttura organizzativa, un responsabile per gli adempimenti gestionali conseguenti: caricamento sulla piattaforma, pubblicazione sul sito on line dell’Ente ecc.
La piattaforma unica per la trasparenza
La nuova piattaforma rappresenta lo strumento esclusivo di trasmissione delle Relazioni ad Anac che provvederà, contestualmente all’acquisizione, a renderle disponibili nella sezione ad accesso libero dove è possibile effettuare ricerche per Regione e tipologia di Ente. Le Relazioni già trasmesse all’Autorità via Pec saranno progressivamente rese disponibili nella piattaforma e nella suddetta sezione ad accesso libero.
Il servizio è rivolto ai RUP degli Enti locali e degli altri Enti competenti di cui all’art.1 co.1 del decreto legislativo n. 201/2022, tenuti alla trasmissione ad Anac dei documenti previsti per l’affidamento di Servizi Pubblici Locali.
La registrazione
Per trasmettere la documentazione sugli affidamenti prevista dal D.Lgs. n.201/2022, è necessario essere registrati come utenti dei servizi dell’Autorità e disporre del profilo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
Per registrarsi ai servizi dell’Autorità, occorre seguire le istruzioni per la funzionalità di Registrazione nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti oppure essere in possesso di una identità SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, CIE - Carta di Identità Elettronica, eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature o CNS - Carta Nazionale dei Servizi (Per avere ulteriori informazioni sull’identità digitale SPID e CIE consultare la pagina dedicata sul sito, per eIDAS consultare la pagina dedicata, per CNS consultare la pagina dedicata).
Una volta registrati, è necessario richiedere il profilo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) associato al soggetto rappresentato “Amministrazione o soggetto aggiudicatore” e procedere con l’attivazione dello stesso. Le modalità operative sono descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.
Completata la registrazione e l'attivazione del profilo di RUP attivato, sarà possibile accedere al Servizio di trasmissione della documentazione degli affidamenti e delle relazioni annuali (accesso riservato).
Le funzionalità della piattaforma
Il servizio consente agli Enti locali e agli enti competenti di gestire e consultare, tramite maschere di inserimento e ricerca, la seguente documentazione prevista dal D. Lgs. n.201/2022:
La documentazione e i dati sui servizi pubblici locali trasmessi ad Anac dagli enti sono consultabili tramite il Servizio di ricerca e consultazione degli affidamenti inseriti.
Ricerca degli Affidamenti
Consulta le relazioni annuali previste dal d.lgs. n.201/2022 art.30 comma 2
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La relazione annuale contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art.30 c.2) deve essere caricata dagli Enti in piattaforma tramite la nuova funzionalità dedicata.
La relazione deve essere contenuta in un unico file, in formato esclusivamente pdf, contenente tutte le ricognizioni soggette ai Servizi Pubblici Locali da parte dell’Ente.
Le relazioni annuali ex art.30 c.2 del d.lgs. n. 201/22 sono consultabili su una pagina dedicata.
Relazioni annuali sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali
Consulta le relazioni annuali previste dal d.lgs. n.201/2022 art.30 comma 2
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Non sono più accettati inoltri dei documenti e degli atti tramite Protocollo.
Lo schema di relazione ANCI
Per la compilazione della relazione annuale è possibile utilizzare lo schema predisposto da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) nell’ambito del Quaderno n.46 di ANCI, è disponibile al seguente link.
Alcune FAQ ANAC
SEZIONE B - FAQ RIGUARDANTI ASPETTI DI CARATTERE TECNICO
B1. Perché non riesco ad accedere alla sezione riservata della piattaforma per la trasparenza dei Servizi Pubblici Locali?
Sono autorizzati a pubblicare affidamenti solo gli utenti con profilo di RUP attivo su un ente di cui alla FAQ A1, e in possesso di credenziali ANAC, SPID, CIE o EIDAS.
Se tali condizioni sono soddisfatte e permane l’impossibilità ad accedere (mancanza del ruolo utente o tipologia di ente non riconosciuto dai sistemi ANAC), è possibile inviare una comunicazione a ufficio.uspct@anticorruzione.it specificando il messaggio di errore riscontrato, il codice fiscale dell’utente ed il codice fiscale dell’ente.
Per altre problematiche è possibile richiedere il supporto del Contact Center.
B2. Ho inserito un affidamento con i relativi documenti: perché non li vedo pubblicati sulla sezione a libera consultazione del portale ANAC “Trasparenza dei servizi pubblici locali”?
Perché un affidamento possa essere visibile nella sezione ad accesso libero, ci deve essere almeno un documento nello stato "Pubblicato" tra quelli previsti dalla normativa.
La pubblicazione del documento può essere effettuata dal RUP dal dettaglio dell'affidamento, selezionando l’icona ü nella tabella dei documenti in corrispondenza del documento da pubblicare, oppure entrando nel dettaglio del documento e selezionando il tasto ‘Pubblica’.
B3. Come posso intervenire per correggere dati ed eliminare documenti caricati erroneamente?
A meno della denominazione e della tipologia, tutti i dati degli affidamenti sono sempre modificabili dal RUP, nella sezione ad accesso riservato.
Nel caso sia necessario eliminare un documento caricato erroneamente, in attesa delle evoluzioni della piattaforma per consentire al RUP di operare in autonomia, scrivere a protocollo@pec.anticorruzione.it all'attenzione dell'ufficio USPCT indicando nell'oggetto nome e codice fiscale dell'ente, e nel corpo del messaggio specificare l'affidamento ed i nomi dei documenti da rimuovere.
B4. Come faccio ad inserire una data di fine contratto successiva al 2033?
Dal calendario, selezionare l’ultimo anno disponibile nella lista; selezionando nuovamente l’anno, la lista si amplierà al decennio successivo e sarà così possibile scegliere l’anno desiderato.
B5. Modalità di gestione delle Relazioni Annuali
Per le informazioni sulle modalità di gestione delle relazioni attinenti alle ricognizioni a partire dal 31/12/2023, accedere ai seguenti link:
https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica
https://www.anticorruzione.it/-/news.03.12.24
https://tspl.anticorruzione.it/tspl/ricerca-affidamenti
Gli obblighi di trasparenza
Come previsto dall’art. 31 del d.lgs. n. 201/22 gli obblighi sono necessari al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti, riguardanti la pubblicazione nell’apposita sezione del sito on line degli EELL, degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, delle deliberazioni di istituzione dei servizi pubblici locali e delle relative modalità di gestione, dei contratti di servizio stipulati, delle relazioni delle verifiche periodiche, annuali, dell’andamento dei servizi.
Detti atti devono essere pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante (apposita sezione del sito istituzionale e/o in Amministrazione Trasparente – sotto sezione I livello “servizi erogati” e/o creando in “altri contenuti” apposita sezione denominata “servizi pubblici locali - d.lgs. n. 201/2022”) e devono essere trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.
La pubblicazione sul sito on line
Il successivo comma 2 dell’art. 31 stabilisce che gli atti suddetti e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell’ente affidante, oltre ad essere trasmessi contestualmente all’ANAC, dando evidenza della data di pubblicazione, nella sezione denominata “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL”, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.
In particolare, la pubblicazione dovrà aver luogo sul sito istituzionale dell'ente affidante nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente a ciò dedicata e/o in Amministrazione Trasparente dell’Ente – sottosezione I livello “servizi erogati” e/o creando in “altri contenuti” apposita sezione denominata “servizi pubblici locali - d.lgs. n. 201/2022”.
Infatti, l'elenco dei contenuti indicati per ogni sottosezione prevista dal d.lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza) sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sottosezione stessa, ai sensi del predetto decreto. In ogni sottosezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sottosezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sottosezioni indicate devono essere pubblicati nella sottosezione "Altri contenuti".
Inoltre, si rammenta che nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.
Si tratta, dunque, di un ulteriore obbligo di pubblicità che si aggiunge a quelli già previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e dalla normativa in tema di PNRR, che deve essere oggetto di controllo tanto dal RPCT quanto dagli organismi di valutazione e di controllo (OIV, NIV o comunque denominati). Anche se in ordine alla pubblicazione dei contratti in genere e di quelli in house in particolare, già vige in base all’allegato 9 del PNA 2022 l’obbligo di pubblicazione tempestiva in Amministrazione trasparente – sottosezione di I livello “Bandi di gara e contratto” (art. 37 d.lgs. n. 33/2013):
Gli atti e i dati sono resi disponibili in conformità alle regole di cui all’art. 50 del CAD d.lgs. n. 82/2005 ossia con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati, restando salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
Si rammenta che, ai sensi del comma 3 ter del citato art. 50 CAD, l’inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili i dati secondo le modalità anzidette costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture.
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