La Rivista del Sindaco


Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope

Analisi degli articoli 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada
Approfondimenti
di Piccioni Fabio
23 Aprile 2025

 

L’art. 1 c. 1 lett. b) L. 25 novembre 2024 n. 177, recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha innovato in modo consistente la disciplina sanzionatoria dell’art. 187, prevedendo un pacchetto di ben 11 modifiche.

Nella rubrica e nei commi 1 e 1-bis, il reato è riformulato mediante la soppressione della locuzione “in stato di alterazione psico-fisica” e la tipizzazione della guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti. 

In sostanza, al fine di superare la dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione, il nesso causale viene sostituito dal nesso meramente cronologico.

Il comma 2-bis, integralmente sostituito, prevede che:

  • in caso di esito positivo dello screening propedeutico di cui al comma 2,
  • quando si abbia “ragionevole” motivo di ritenere che il conducente si trovi “sotto l’effetto” conseguente all’uso di sostanze, 
  • in caso di incidente, compatibilmente con le prioritarie attività di rilevamento e soccorso,  

gli organi di polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono, direttamente sul luogo del controllo stradale, sottoporre i conducenti al prelievo - da effettuarsi secondo le direttive da impartirsi dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero della Salute - di un campione di liquido salivare sul quale effettuare accertamenti tossicologici da parte di laboratori certificati, secondo le regole tecniche previste per gli accertamenti di tossicologia forense.  

Con provvedimento congiunto dell’11/4/2025 dei Ministeri dell’interno e della salute sono state adottate due direttive: una, descrive le modalità attraverso le quali devono essere prelevati i campioni di fluido del cavo orale da parte degli organi di polizia stradale, in attuazione dell’art. 187 c. 2-bis, l’altra descrive le procedure attraverso le quali devono essere eseguiti gli accertamenti tossicologico-forensi presso le strutture sanitarie, sia in occasione dei servizi di controllo delle condizioni psicofisiche per la guida di veicoli, sia a seguito di incidente stradale. 


Direttiva 1 

Modalità di esecuzione degli accertamenti tossicologico-forensi su campioni di fluido del cavo orale da parte degli organi di polizia stradale ai sensi dell’art. 187 c. 2-bis  

La direttiva prevede che laddove il test di screening tossicologico (di I livello) abbia dato esito non negativo, il conducente deve essere informato sulle modalità di svolgimento della procedura di controllo, anche al fine di acquisire il consenso all’esecuzione del prelievo di fluido del cavo orale per l’effettuazione dell’analisi di conferma.

Acquisito il consenso, si procede alla raccolta simultanea di due aliquote di fluido, utilizzando contemporaneamente due tamponcini, per campionare almeno 1 ml per tampone. I due tamponcini sono, quindi, posizionati all’interno di due provette, contenenti una soluzione stabilizzante il campione raccolto, che vengono aperte dagli operatori di polizia davanti al conducente sottoposto al controllo, al momento del campionamento.
Le provette, etichettate con il nome del soggetto sottoposto ad accertamenti o con codice univoco, sono firmate dall’interessato e dall’operatore che ha eseguito il campionamento, dotate di sigillo antieffrazione, e accompagnate dal verbale di prelievo compilato a cura del personale operante. 

Tutta la procedura di campionamento, che avviene alla presenza del conducente, costituisce presupposto per garantire la genuinità della raccolta dei campioni secondo criteri tossicologico-forensi e assicurare la relativa catena di custodia.
Sul verbale di prelievo/modulo di catena di custodia deve essere apposta la medesima etichetta dei campioni, riportante il nome del soggetto o il suo codice univoco.

I campioni devono essere conservati a temperatura controllata (circa 4°C, evitando il congelamento) per poi essere trasmessi al laboratorio di tossicologia forense in contenitore termico con elemento refrigerante nel più breve tempo possibile, per consentire al laboratorio di fornire i relativi risultati entro 10 giorni, in conformità alla durata massima dell’eventuale ritiro cautelare della patente operato ai sensi dell’art. 187 c. 5-bis.

Il verbale di prelievo/catena di custodia, che deve sempre accompagnare il campione in tutte le sue fasi, deve indicare le generalità del soggetto, data, ora e luogo del prelievo, sostanza o classe di sostanze riscontrate presuntivamente positive negli accertamenti di screening e le generalità del personale di polizia giudiziaria che ha effettuato il prelievo. Se dichiarati, devono essere indicati, altresì, i farmaci assunti dal soggetto o riportati nella certificazione medica eventualmente esibita e acquisita dagli organi accertatori attestante una terapia farmacologica, per consentire una più completa valutazione e interpretazione dei risultati degli accertamenti tossicologici di secondo livello.

Il laboratorio di tossicologia forense analizza un campione di fluido del cavo orale con metodica cromatografica accoppiata alla spettrometria di massa, applicando procedure e metodi analitici validati secondo quanto previsto dalle linee guida per la “Determinazione di sostanze stupefacenti e psicotrope su campioni biologici con finalità tossicologico-forensi e medico-legali” dell’Associazione Scientifica Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI).

Il risultato delle analisi di conferma (II livello) deve essere reso all’ufficio da cui dipende l’organo di polizia stradale che ha effettuato il prelievo, in un rapporto di prova nel più breve tempo possibile e non oltre 10 giorni dal prelievo dei campioni.

In caso di negatività, la procedura si conclude con lo smaltimento dei campioni.

Al contrario, se dall’esame di secondo livello si ottiene una conferma della positività, la seconda aliquota di fluido del cavo orale, denominata contro-campione, sarà conservata per 12 mesi a una temperatura di almeno -18°C, presso il laboratorio dove è stata eseguita l’analisi, a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuale contro-esame.


Direttiva 2

Modalità di esecuzione degli accertamenti tossicologico-forensi su richiesta degli organi di polizia stradale per la determinazione degli elementi costitutivi della guida sotto l’influenza di alcool e della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti 

La direttiva stabilisce le procedure attraverso le quali eseguire gli accertamenti tossicologico-forensi ai sensi degli artt. 186 c. 5, 186-bis e 187 cc. 3 e 4, nonché ai sensi del comma 2 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.


Richiesta di accertamento da parte degli organi di polizia al personale sanitario

Quando non è possibile procedere al prelievo dei campioni di fluido del cavo orale direttamente su strada, nei casi previsti ai sensi dell’art. 187 c. 2-bis e in tutti i casi in cui il conducente coinvolto in un incidente sia trasportato in ospedale per essere sottoposto a cure mediche, gli organi di polizia stradale presentano richiesta scritta al personale sanitario di pronto soccorso, per l’effettuazione di accertamenti sanitari urgenti e indifferibili sulla persona, ai sensi dell’articolo 354 c. 3 c.p.p., ai fini dell’accertamento delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 comprendenti l’effettuazione di prelievi di campioni biologici.

Il personale sanitario, individuato come esecutore materiale del prelievo, deve essere nominato dall’organo di polizia stradale procedente, ai sensi dell’art. 348 c. 4 c.p.p., ausiliario di polizia giudiziaria, il quale non può rifiutare di effettuare gli accertamenti. Tale personale attribuirà alta priorità alle operazioni di accertamento richieste, compatibilmente con la funzionalità del servizio di emergenza della struttura.

Nella richiesta di accertamenti, compilata dall’ufficiale/agente di polizia giudiziaria, devono essere indicati

  • i dati identificativi dell’organo di polizia richiedente;
  • il tipo di accertamenti richiesti;
  • i dati identificativi del soggetto sottoposto ad accertamenti;
  • le circostanze relative alla richiesta (incidente stradale, controllo).

 

Raccolta del consenso informato all’accertamento

Gli accertamenti tossicologico-forensi originano con l’acquisizione del consenso informato del conducente da parte del medico di pronto soccorso, con raccolta di attestazione dell’originalità dei campioni prelevati ed etichettati a suo nome. 

Il medico informa l’interessato della richiesta pervenuta, delle finalità degli accertamenti, delle conseguenze penali di un eventuale rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, delle modalità del prelievo dei campioni biologici e ne acquisisce il consenso o il dissenso sottoscritto dall’interessato.

Nel caso in cui il conducente non sia in grado di firmare, il medico provvede a darne atto. 

In caso di dissenso, il medico interrompe l’accertamento e comunica all’organo di polizia richiedente la notizia di reato relativa al rifiuto.

Nel caso in cui la richiesta di accertamenti consegua a un incidente con danni alle persone (omicidio stradale o lesioni personali stradali), il medico che ha acquisito il dissenso lo comunica all’ufficiale di polizia giudiziaria richiedente, ai fini dell’eventuale acquisizione, anche orale, del decreto del pubblico ministero che dispone il prelievo coattivo, ai sensi dell’art. 359-bis c. 3-bis c.p.p. In tale eventualità, laddove non risulti materialmente possibile procedere all’effettuazione dei prelievi per il persistere dell’opposizione fisica del destinatario resistente, l’impossibilità deve essere documentata in cartella clinica, avendo cura di interrompere il processo di smaltimento dei residui biologici non processati riferiti a campioni biologici raccolti in precedenza per esclusive esigenze clinico-assistenziali.

Nel caso in cui il soggetto interessato non sia in grado di esprimere un valido consenso agli accertamenti per stato di incoscienza, il personale sanitario effettua i prelievi, il cui esito deve comunque pervenire all’ufficio di polizia richiedente per le conseguenti comunicazioni all’autorità giudiziaria. 


Avviso del diritto di assistenza legale

Sotto il profilo delle garanzie difensive, ai sensi del combinato disposto degli artt. 354 e 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., la persona da sottoporre agli accertamenti deve essere avvertita della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, pena l’integrazione di una nullità di ordine generale a regime intermedio.  

Il compito di fornire l’avviso è a carico dell’organo di polizia operante, ma può essere effettuato anche dal personale sanitario che sia stato nominato ausiliario di polizia giudiziaria.

Laddove la richiesta da parte dell’organo di polizia risulti cumulativa, sia ai sensi degli artt. 186 e 186-bis che dell’art. 187, risulta sufficiente un solo avviso, trattandosi di accertamenti svolti nel medesimo contesto spaziotemporale.


Prelievo di campioni biologici

La contestazione dei reati di guida sotto l’influenza dell’alcol e dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, si basa sui risultati degli accertamenti tossicologico-forensi eseguiti su campioni di sangue prelevati in strutture sanitarie e/o sul fluido del cavo orale prelevato dalle forze di polizia ed effettuati in strutture autorizzate. 

Infatti, è solo su queste matrici che risulta possibile rilevare l’alcol e/o gli stupefacenti immodificati e/o i loro metaboliti farmacologicamente attivi, espressione dell’effetto farmaco-tossicologico in atto al momento del prelievo.

In caso di prelievo di campioni ematici le analisi tossicologico-forensi devono essere effettuate solo su campioni di sangue intero.

L’analisi di derivati ematici come siero o plasma deve essere, invece, evitata soprattutto per la determinazione dell’alcol, in quanto l’utilizzo di tali matrici produce una sovrastima dell’alcolemia (mediamente del 12 - 18%) rispetto alla sua determinazione su sangue intero.

Eventuali risultati positivi ottenuti dall’analisi di campioni di urina raccolti contestualmente a quelli ematici possono risultare utili a fini interpretativi, ma non risultano utilizzabili ai fini dell’accertamento del reato perché non indicativi di una intossicazione in atto.


Prelievo/raccolta dei campioni biologici

Il personale sanitario provvede al prelievo di campioni biologici.
Le operazioni di prelievo/raccolta devono essere effettuate, compatibilmente con le esigenze funzionali del servizio di pronto soccorso, nel più breve tempo possibile rispetto alla richiesta.

È necessario il prelievo di almeno 3 aliquote di campione di sangue, di almeno 5 ml ciascuna, e possibilmente 2 aliquote da 10 ml di urine. 

Le provette devono essere munite di

  • sigilli di sicurezza da applicare sul tappo;
  • etichette di sicurezza con numero/codice a barre univoco per l’applicazione sul modulo di richiesta degli accertamenti. In mancanza di etichette, devono essere apposti sul modulo degli accertamenti il codice sanitario/nosologico univoco del paziente, oltre che le generalità del sanitario che ha effettuato il prelievo.

I campioni ematici devono essere prelevati dopo disinfezione della cute con prodotti non contenenti alcol etilico.

Il prelievo viene effettuato procedendo alla chiusura e sigillatura delle provette alla presenza dell’interessato.

Per ogni campione biologico, una o più provette verranno utilizzate per le analisi di screening e conferma, mentre almeno una provetta verrà conservata ad almeno -18°, per eventuali analisi di revisione/ulteriori richieste da parte della autorità giudiziaria.

Il personale sanitario completa la compilazione del modulo accertamenti:

  • riportando i dati identificativi del soggetto sottoposto ad accertamenti;
  • riportando eventuali indicazioni sullo stato psico-fisico del soggetto;
  • riportando l’anamnesi per assunzione di farmaci e/o stupefacenti e la terapia farmacologica eventualmente somministrata in ambulanza e/o in pronto soccorso e acquisendo eventuale certificazione medica attestante una terapia farmacologica;
  • riportando i dati relativi al prelievo dei campioni biologici (numero di provette prelevate, data e ora dei prelievi);
  • compilando e firmando la parte di spettanza del verbale di catena di custodia dei campioni.

 

Conservazione temporanea dei campioni biologici in Pronto soccorso

I campioni biologici, conservati in condizioni di sicurezza e a temperatura controllata (circa 4°C, evitando il congelamento) sotto la custodia del personale sanitario, devono essere inviati nel più breve tempo possibile, e comunque entro 72 ore dal prelievo o dalla raccolta, al laboratorio di tossicologia forense, mantenendo la catena di custodia. 


Trasporto di campioni dal Pronto Soccorso al laboratorio di tossicologia forense

Il trasporto al laboratorio di tossicologia forense deve avvenire mediante borsa termico- refrigerante, evitando rilevanti sbalzi termici durante il trasporto.


Consegna dei campioni biologici al laboratorio di tossicologia forense

Al momento della consegna dei campioni il personale del laboratorio di tossicologia forense: 

  • verifica numero, idoneità e corretta etichettatura e sigillatura dei campioni;
  • effettua l’accettazione aggiornando la catena di custodia e provvede alla conservazione a temperatura controllata sino all’inizio delle determinazioni analitiche.

 

Analisi tossicologico-forensi dei campioni biologici

Il laboratorio di tossicologia forense effettua le analisi tossicologico-forensi secondo le linee guida elaborate dall’Associazione Scientifica Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI) per la “Determinazione di sostanze stupefacenti e psicotrope su campioni biologici con finalità tossicologico-forensi e medico-legali”.

In particolare, per gli accertamenti quali-quantitativi ai sensi dell’art. 187, il laboratorio può emettere referti con validità tossicologico-forense/medico-legale solo nel caso in cui i risultati analitici eventualmente ottenuti mediante l’applicazione di test di screening enzimatici o immunochimici vengano confermati, o i risultati vengano direttamente ottenuti, con l’utilizzo di tecniche analitiche cromatografiche accoppiate con la spettrometria di massa, che consentono di ottenere l’identificazione e il dosaggio di singole sostanze stupefacenti e psicotrope e/o loro metaboliti.

Con il termine “conferma” si intende l’analisi di identificazione certa delle sostanze stupefacenti e dei loro metaboliti a supporto ed estensione di quanto evidenziato preliminarmente nello screening.

Riguardo alla determinazione della concentrazione di alcol etilico su sangue intero (alcolemia), la tecnica d’elezione è rappresentata dalla gascromatografia con campionamento dello spazio di testa (HS-GC), accoppiata a rivelazione FID (Flame Ionization Detector) o MS (spettrometria di massa).

Si considera come positivo il risultato degli accertamenti effettuati sui campioni biologici quando: 

  • per l’alcolemia, si rilevano concentrazioni di alcol etilico uguali o superiori a quelle previste dall’art. 186 c. 2, lett. a), b) e c); superiori o uguali a 0.1 g/L relativamente all’art. 186-bis;
  • per le sostanze stupefacenti o psicotrope, si rileva la presenza, nei campioni di sangue o di fluido del cavo orale, di principi attivi immodificati e/o di relativi metaboliti attivi in concentrazioni uguali o superiori a quelle associate ai Requisiti Minimi di Prestazione indicati nelle linee guida GTFI.

In relazione alle eventuali altre sostanze psicotrope non inserite in dette linee guida, si considera positivo un risultato quando una o più sostanze siano state correttamente identificate mediante metodiche analitiche validate.

Effettuate le analisi tossicologiche, i campioni biologici residuali (almeno n. 1 provetta sigillata) sono conservati, per eventuali controanalisi, presso il laboratorio di tossicologia forense ad almeno -18°C, per almeno 12 mesi dalla data di refertazione.

Tutta la documentazione relativa agli accertamenti tossicologico-forensi, inclusa quella analitica, deve essere conservata in formato cartaceo e/o elettronico per un periodo di almeno tre anni.


Interpretazione dei risultati analitici e refertazione con criteri tossicologico-forensi 

Concluse le determinazioni analitiche quali-quantitative, il laboratorio di tossicologia forense emette il referto analitico a beneficio dell’organo di polizia richiedente.

La direttiva specifica che: 

  • solo in presenza nel campione di sangue o di fluido del cavo orale di sostanze psicoattive (ai sensi del d.P.R. n. 309/1990) si sancisce l’attualità d’uso al momento del prelievo, elemento oggettivo che caratterizza il reato di cui all’art. 187; 
  • la presenza nel sangue o nel fluido del cavo orale esclusivamente di metaboliti inattivi di sostanze stupefacenti e psicotrope, invece, non consente di attribuire al soggetto lo stato di intossicazione in atto e non risulta determinante ai fini della procedibilità per il reato;
  • è comunque necessaria la valutazione, con relativa indicazione nel referto, dell’eventuale presenza nei campioni biologici di sostanze stupefacenti, psicotrope e/o loro metaboliti, derivanti da trattamenti terapeutici effettuati prima del prelievo presso le strutture ospedaliere (quali somministrazione al conducente di oppioidi o altri psicofarmaci durante le operazioni di soccorso sanitario stradale o presso il pronto soccorso), o da assunzione terapeutica occasionale o abituale da parte dell’interessato. 

I referti di laboratorio sono inviati all’organo di polizia richiedente gli accertamenti.


Requisiti di qualità dei laboratori di analisi

Le analisi tossicologiche oggetto devono essere effettuate da laboratori di tossicologia forense che garantiscano affidabilità e uniformità nell’effettuazione delle analisi.


Formazione delle figure professionali impiegate per gli accertamenti sanitari in tema di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti

Il personale degli organi di polizia deve ricevere una specifica formazione a cura degli Uffici di appartenenza, per acquisire le nozioni di base utili all’esecuzione dei prelievi di fluido del cavo orale su strada ai sensi dell’art. 187 c. 2-bis.

Il personale sanitario che effettua il prelievo dei liquidi biologici per le analisi tossicologiche e il personale dei Laboratori di Tossicologia Forense, partecipa a corsi di formazione professionale.
 

 


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