Il superbonus per l’edilizia permette l’innovazione e l’apporto di migliorie ad un immobile, ma questo deve trovarsi in situazione di completa regolarità dal punto di vista urbanistico ed edilizio. Già in passato è stato infatti stabilito che gli immobili abusivi possono essere oggetto solo di modifiche destinante al mantenimento dello stesso (Corte Costituzionale 529/1995) e che le manutenzioni straordinarie o i miglioramenti non possono essere effettuate in caso di manufatti non pienamente legittimi (Cassazione 30168/2017).
Per ottenere lo sconto in fattura o cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione del 110% (come definito dall’articolo 121, Dl 34/2020), si possono trovare gli specifici adempimenti dall’articolo 119, comma 11 e seguenti. Tra gli adempimenti è compresa la necessità di richiedere il visto di conformità dei dati riportati nella documentazione attestante l’esistenza delle caratteristiche necessarie per ottenere la detrazione d' imposta per gli interventi che sono ammessi al 110%; l’esplicito riferimento al visto di conformità che i professionisti abilitati e i Caf devono apporre alle dichiarazioni fiscali (articolo 35 del Dlgs 241/1997) è ben presente nella norma.
I professionisti abilitati e i Caf potranno, grazie alla novità introdotta con la conversione in legge del Dl 34/2020 (articolo 119, comma 12), trasmettere in via telematica i dati riguardanti l’opzione di sconto o cessione. Sempre in sede di conversione è stata introdotto l’obbligo di verificare la presenza delle attestazioni e asseverazioni rilasciate dai protagonisti incaricati, a carico di chi rilascia il visto di conformità. Inoltre, se il contribuente richiede lo sconto in fattura o la trasformazione della detrazione del 110% in credito d’imposta cedibile a terzi, viene previsto sia il visto di conformità che le specifiche attestazioni (articolo 119, comma 13) da parte dei tecnici degli ordini specifici (architetti, ingegneri, etc) a riguardo sia della sussistenza dei requisiti minimi necessari e della congruità delle spese sostenute per gli interventi energetici, sia della riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese per gli interventi antisismici. Infine, in conversione del Dl 34/2020 è stato individuata l’emanazione di un prezzario degli interventi di prossima pubblicazione, atto alla misurazione della congruità dei lavori agibili.
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