Le sanzione accertate tramite autovelox sono da sempre oggetto di dubbio (e spesso ricorso), per questo la Cassazione ha recentemente disposto nuove indicazioni a chiarimento riguardo “taratura” del congegno e avvertimento segnaletico.
Per quanto riguarda l’obbligo di taratura periodica, con l’ordinanza della Cassazione 11776, si chiarisce che l’annotazione di conformità riportata sui verbali dei vigili accertatori non può avere alcun valore. In merito, è stato un automobilista di Roma a sottoporre ricorso, poi accolto dalla Sesta sezione civile. L’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’apparecchio che aveva multato l’automobilista era stata attestata solo dalla presenza sul verbale della dicitura “debitamente omologata e revisionata”. La Corte ha stabilito quindi la non soddisfazione delle esigenze in merito, riportando anche la sentenza additiva 113/2015, con la quale la Consulta dichiarò l'incostituzionalità dell'articolo 45, comma 6, del CdS, ove non viene previsto che gli autovelox impiegati nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
Invece riguardo “un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione”, esso non deve pervenire nel verbale perché è “l’effettiva esistenza ed idoneità della segnalazione stessa” ad essere pertinente e di valore, come chiarito dall’ordinanza della Cassazione 11792. In questo caso la domanda di invalidazione di un verbale notificato dalla polizia municipale di Casalino (Novara) è stata respinta. Il ricorrente sosteneva che nel verbale non risultasse l’avvertimento della presenza dell’autovelox “puntuale, specifico e determinato con riferimento alla data e al luogo di consumazione, la distanza e il riferimento ad uno specifico cartello”, in assenza delle quali non è possibile valutare l’adeguatezza della segnalazione. La Cassazione ha bocciato tale lettura, specificando che “la circostanza nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante autovelox non sia indicato se la presenza dell'apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso”.
Per legittimare la sanzione basta porre “in rilievo l’effettiva esistenza e l’idoneità della segnalazione stessa”, quindi non certo l’avvertimento puntuale richiesto. Infatti, se anche la sanzione amministrativa è subordinata alla presegnalazione dell’autovelox, “la sussistenza del cartello è circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta percezione dei verbalizzati”. Quindi, la menzione nel verbale “costituisce attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori senza margini di apprezzamento”, infatti l’opponente potrebbe contestarne l’autenticità solo tramite querela di falso.
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