Con il Dl 3/2020, in aggiunta al trattamento integrativo della retribuzione, è stato introdotta una detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendenti e assimilati, soltanto per chi rientra nello scaglione reddituale tra i 28.000 e i 40.000 euro. I soggetti che andremo ad elencare, data la prossima revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, godranno di un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, in rapporto al periodo di lavoro.
Potranno beneficiare di tale detrazione:
- i titolari dei redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir, ad esclusioni delle pensioni di ogni genere e degli assegni equiparati a queste;
- i titolari dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui all'articolo 50 del Tuir, quali: i compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative; i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili; le somme percepite per borse di studio o assegni; le somme percepite per borse di studio o assegni; le indennità percepite a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente; le somme percepite per borse di studio o assegni; le prestazioni pensionistiche previste dal Dlgs 124/1993; le remunerazioni ai sacerdoti.
C’è poi un’ulteriore detrazione dell’imposta lorda che si basa sulla determinazione del sostituto d’imposta, basata sulla classe reddituale del percipiente; classe per cui sono previsti due scaglioni: il primo per chi ha un reddito complessivo sopra i 28.000 ma sotto i 35.000 euro, il secondo per chi ha un reddito sopra i 35.000 ma sotto i 40.000 euro. Il Dl 3/2020 specifica che, ai fini del calcolo del reddito complessivo da considerare nel conteggio, sono da rilevare tanto la quota esente dei redditi agevolati dei ricercatori e dei docenti, quanto i redditi agevolati degli impatriati, mentre l’assunzione del reddito viene fatta al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
La nuova detrazione viene riconosciuta dal sostituto d’imposta ripartendola fra le retribuzioni erogate dal 1° luglio 2020, riguardando di fatto le prestazioni rese proprio dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre dello stesso anno. In sede di conguaglio, come di norma, spetta al sostituto la verifica del diritto alla detrazione, ed in caso risulti non dovuta, starà al datore recuperare il relativo importo. Se la somma della detrazione supera i 60 euro, in caso di ulteriore detrazione non spettante, la trattenuta di questa sarà suddivisa in otto rate di uguale importo, iniziando dalla retribuzione che riduce gli effetti del conguaglio.
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