Sono state introdotte ulteriori dinamiche per il Rup nella bozza del nuovo regolamento del codice appalti, per quanto riguarda il sotto soglia, in caso si decida di utilizzare il criterio più vantaggiosa a livello economico, in relazione agli importi attualmente declinati nella lettera b) comma 2, articolo 36 del codice; si parla quindi di un cifra tra 40.000 e 150.000 euro per i lavori, e di 40.000 euro al sottosoglia comunitaria per forniture e servizi.
L’articolo 8 dello schema di regolamento disciplina le modalità di affidamento diretto. Per gli importi citati (alla lettera b), nel comma 6 viene previsto “l’affidamento di lavori, servizi e forniture”, che stando al comma dell’articolo 36 del codice, “nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è compiuta dal RUP salvo che la stazione appaltante non ritenga di nominare la commissione giudicatrice”.
Nell’ordinamento viene quindi aggiunta una eccezionale novità, portata dalla possibilità di non nominare la commissione di gara per l’affidamento con il multicriterio, rimettendo al responsabile unico del procedimento tali valutazioni. Pur trattandosi di una semplificazione porta a potenziali complicazioni. Al fine di evitare contenziosi da parte degli appaltatori, si dovranno utilizzare probabilmente criteri di valutazione a basso contenuto discrezionale. Trattandosi di una possibilità e non un obbligo, tale opzione andrà valutata basandosi sulla tipologia di appalto. Applicandosi “unicamente l’articolo 95, comma 10, secondo periodo, e l’articolo 97, comma 6, ultimo periodo, del codice” si fa salva la possibilità di verifica di congruità dell’offerta.
Di ancor maggior rilievo è l’inedita novità che riguarda la possibilità di rinegoziare l’offerta nonostante l’aggiudicazione dell’appalto. L’articolo 8 si chiude con il comma 7, in cui si premette che “in ogni caso, l'atto con cui si delibera di procedere all'affidamento motiva in ordine alle determinazioni della stazione appaltante sulla scelta dell'affidatario, con riferimento alle attività svolte a norma dei commi precedenti”. Rispetto ai precedenti schemi di azione amministrativa la grande novità consiste nel punto in cui si attesta che “prima dell'adozione di questo atto, la facoltà della stazione appaltante di negoziare condizioni migliorative con l'operatore economico scelto quale affidatario, ovvero con più operatori economici fra quelli consultati nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione”. Si aggiunge in questo modo alla classica procedura un possibile sub-procedimento di rinegoziazione dell’offerta, che il Rup valuterà in via esclusiva, pur persistendo il dubbio (che necessiterà di chiarimento) se dovrebbe operare solo in caso di multicriterio, quindi nel caso di utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
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