Con la Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2020 è giunto infine il Dm Ambientale 78/20, riguardo l’End of waste (fine del rifiuto) degli pneumatici fuori uso Pfu), che si attendeva da anni dopo essere passato al vaglio di due notifiche della Commissione Ue e di quattro pareri del Consiglio di Stato. Il Dm Ambiente 78/20 entrerà ufficialmente in vigore dal 5 agosto 2020, e porta all’individuazione dei criteri stando ai quali la gomma vulcanizzata ottenuta dal riciclo degli pneumatici fuori uso non viene più qualificata come rifiuto, ai sensi dell’art 184-ter, Dlgs 152/06.
L’adozione di un decreto serve a dare più uniformità alle autorizzazioni sul territorio nazionale, ed a un accostamento dei criteri di verifica del materiale in ingresso, delle modalità di lavorazione e dei sistemi di controllo, fermo restando che la concessione dell’End of waste è sempre concessa dalle Regioni caso per caso.
Il decreto porta la gomma vulcanizzata ad essere considerata un End of waste denominato gomma vulcanizzata granulare (o Gvr), facendo un netto passo in avanti per quanto riguardo l’avviamento di un’economia circolare del settore gomma riciclata e per il comparto riciclo dei pneumatici stesso. Tale gomma vulcanizzata per essere considerata Gvr, dovrà però attenersi a degli standard tecnici, come previsti dall’allegato 1 al Dm, in cui si parla di: limiti delle sostanze da ricercare; caratteristiche fisico-geometriche della Gvg; verifiche. Inoltre andrà impiegata solo per scopi specifici, come indicati nell’allegato 2 del Dm, quali ad esempio i conglomerati bituminosi.
Ci sono però anche degli esclusi tra i rifiuti in gomma: gli pneumatici da bicicletta, quelli derivanti da stock sotterrati, abbandonati o storici, e gli scarti di produzione di articoli tecnici in gomma. Il riciclatore (ovvero il produttore) dovrà attestare il rispetto dei criteri per mezzo di una dichiarazione di conformità (Ddc), da stilare una volta terminato il processo produttivo di ogni lotto, sul modulo presente nell’allegato 3 del Dm. Tale modulo andrà poi spedito in forma telematica all’autorità competente e all’Arpa, secondo le regole del Codice dell’amministrazione digitale (dall’articolo 65 del Dlgs 82/05), oltre ad essere conservato presso la propria sede legale o l’impianto di produzione. Per controllare che i requisiti richiesti dall’allegato 1 sia validi, un campione di Gvr andrà prelevato al termine del processo produttivo e conservato per 5 anni, come da norma Uni 10802:2013. Le imprese registrate Emas o certificate Iso 14001 possono essere escluse da tale adempimento, sempre che il sistema di gestione rispetti i criteri 1 del Dm.
I produttori direttamente coinvolti, hanno tempo fino al 1° febbraio 2021 per adeguarsi al nuovo sistema, presentando un aggiornamento della comunicazione effettuata per il recupero agevolato all’autorità competente.
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