Sulla Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28 dicembre scorso è stato pubblicato il decreto della Funzione pubblica 9 novembre 2021 “Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento” (inserito nell’ambito del pacchetto PNRR con un rinvio agli articoli 3, comma 4-bis del D.L. 80/2021 e 31, comma 1, lettera b del D.L. 152/2021).
Le modifiche riguardano le prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e dai loro enti strumentali, che saranno confezionate a misura di tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (Dsa). O per meglio dire potranno essere sostituite con un colloquio orale o ridisegnate utilizzando strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, o anche introducendo un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove. Le amministrazioni prevedono dunque, nei bandi di concorso, adeguate misure e la mancata adozione di tali misure comporta la nullità dei bandi.
La domanda di partecipazione
Nella domanda di partecipazione il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento dovrà fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità, documentata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'Asl di riferimento o da equivalente struttura pubblica.
Strumenti compensativi
Gli strumenti compensativi ammessi sono, ad esempio:
I tempi aggiuntivi concessi ai candidati non devono eccedee il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova.
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