Riportiamo di seguito una sintesi delle disposizioni di specifico interesse per gli Enti Locali inserite nella Legge di Bilancio e nel D.L. Milleproroghe 2022, nel D.L. 221/2021 in materia di proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 nonché nel Decreto del Ministro dell'Interno 24.12.2021 per il differimento al 31 marzo dell'approvazione del bilancio di previsione 2022.
LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 30.12.2021, n.234)
(art. 1, commi 14 e 15)
Le spese per procedure esecutive e di notifica continuano ad essere attribuite ai destinatari delle procedure di recupero e si dispone l’addebito a carico di tutti gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato o previdenziali che si servono del riscossore nazionale di due quote:
(art. 1, commi 74-84)
E’ previsto l'obbligo per i Comuni, nell'ambito dei PUC (progetti utili alla collettività), di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di reddito di cittadinanza residenti (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di Rdc a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC), restando fermo che, in caso di non adesione ai progetti da parte dei percettori di Rdc, è disposta la decadenza dal Rdc ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. d) del D.L. n.4/2019.
lnoltre, si prevede che i Comuni effettuino controlli a campione sui requisiti per il Rdc dei nuclei familiari, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l'erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti).
(art. 1, commi 172-173)
Previsto l’incremento delle risorse aggiuntive da ripartire nell’ambito del Fondo di Solidarietà Comunale a titolo di rafforzamento del servizio Asili nido, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del servizio, compresa la quota fornita attraverso strutture private, pari al 33% della popolazione in età 0-2 anni.
Si prevede, inoltre, l’esclusione del servizio asilo nido dagli obblighi di copertura minima dei costi del servizio in caso di “deficitarietà strutturale” (ex art. 243 TUEL)
(art. 1, comma 174)
Incrementato il Fondo di Solidarietà Comunale con l’istituzione di una quota destinata a finanziare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.
(art. 1, commi 353-356)
Previsto un contributo per gli anni 2022 e il 2023 per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei Comuni con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, a favore degli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in tali Comuni.
Gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani.
(art. 1, commi 398-399)
E’ previsto che le imprese possano portare a compensazione, anche in deroga a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, per tutto il 2021 i maggiori costi sopportati a causa delle eventuali variazioni dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione individuati con appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
A tal fine si prevede un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 31 marzo 2022, per individuare eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre del 2021.
(art. 1, commi 407-414)
Assegnati ai Comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano. L’importo del contributo è modulato a seconda degli abitanti di ciascun Comune, in cifra fissa, a seconda della classe demografica di appartenenza (da 10mila euro per gli enti fino a 5mila abitanti, a 350mila euro per le città maggiori.
(art. 1, comma 415)
Previsto l’incremento delle risorse assegnate agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Per il biennio 2022-2023 l’ordine prioritario di assegnazione dei contributi prevede le opere pubbliche nell’ambito del PNRR, la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, delle strade, ponti e viadotti, l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e delle altre strutture di proprietà dell’ente.
(art. 1, comma 533)
Incrementate le risorse a favore delle Città Metropolitane e delle Province per interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell’efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole.
I contributi sono assegnati sulla base dei criteri definiti con DPCM, di concerto con il MEF e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
(art. 1, commi 534-542)
Assegnati contributi per favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale anche ai comuni di medio-piccole dimensioni.
In particolare, possono richiedere i contributi:
a) i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal Comune capofila;
b) i Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 5 del DPCM 21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’ articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell’interno.
Le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici devono essere comunicate dai Comuni beneficiari al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022.
Riportiamo di seguito una sintesi delle disposizioni di specifico interesse per gli Enti Locali inserite nella Legge di Bilancio e nel D.L. Milleproroghe 2022, nel D.L. 221/2021 in materia di proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 nonché nel Decreto del Ministro dell'Interno 24.12.2021 per il differimento al 31 marzo dell'approvazione del bilancio di previsione 2022.
LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 30.12.2021, n.234)
(art. 1, commi 14 e 15)
Le spese per procedure esecutive e di notifica continuano ad essere attribuite ai destinatari delle procedure di recupero e si dispone l’addebito a carico di tutti gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato o previdenziali che si servono del riscossore nazionale di due quote:
(art. 1, commi 74-84)
E’ previsto l'obbligo per i Comuni, nell'ambito dei PUC (progetti utili alla collettività), di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di reddito di cittadinanza residenti (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di Rdc a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC), restando fermo che, in caso di non adesione ai progetti da parte dei percettori di Rdc, è disposta la decadenza dal Rdc ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. d) del D.L. n.4/2019.
lnoltre, si prevede che i Comuni effettuino controlli a campione sui requisiti per il Rdc dei nuclei familiari, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l'erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti).
(art. 1, commi 172-173)
Previsto l’incremento delle risorse aggiuntive da ripartire nell’ambito del Fondo di Solidarietà Comunale a titolo di rafforzamento del servizio Asili nido, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del servizio, compresa la quota fornita attraverso strutture private, pari al 33% della popolazione in età 0-2 anni.
Si prevede, inoltre, l’esclusione del servizio asilo nido dagli obblighi di copertura minima dei costi del servizio in caso di “deficitarietà strutturale” (ex art. 243 TUEL)
(art. 1, comma 174)
Incrementato il Fondo di Solidarietà Comunale con l’istituzione di una quota destinata a finanziare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.
(art. 1, commi 353-356)
Previsto un contributo per gli anni 2022 e il 2023 per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei Comuni con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, a favore degli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in tali Comuni.
Gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani.
(art. 1, commi 398-399)
E’ previsto che le imprese possano portare a compensazione, anche in deroga a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, per tutto il 2021 i maggiori costi sopportati a causa delle eventuali variazioni dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione individuati con appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
A tal fine si prevede un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 31 marzo 2022, per individuare eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre del 2021.
(art. 1, commi 407-414)
Assegnati ai Comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano. L’importo del contributo è modulato a seconda degli abitanti di ciascun Comune, in cifra fissa, a seconda della classe demografica di appartenenza (da 10mila euro per gli enti fino a 5mila abitanti, a 350mila euro per le città maggiori.
(art. 1, comma 415)
Previsto l’incremento delle risorse assegnate agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. Per il biennio 2022-2023 l’ordine prioritario di assegnazione dei contributi prevede le opere pubbliche nell’ambito del PNRR, la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, delle strade, ponti e viadotti, l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e delle altre strutture di proprietà dell’ente.
(art. 1, comma 533)
Incrementate le risorse a favore delle Città Metropolitane e delle Province per interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell’efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole.
I contributi sono assegnati sulla base dei criteri definiti con DPCM, di concerto con il MEF e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
(art. 1, commi 534-542)
Assegnati contributi per favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale anche ai comuni di medio-piccole dimensioni.
In particolare, possono richiedere i contributi:
a) i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal Comune capofila;
b) i Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 5 del DPCM 21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’ articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell’interno.
Le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici devono essere comunicate dai Comuni beneficiari al Ministero dell’Interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022.
L'ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune è determinato con decreto del Ministero de1l'interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022.
Qualora l’entità delle richieste superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM).
(art. 1, comma 561)
Previsti fondi il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane un aumento graduale del contributo.
Tali fondi sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento per gli anni successivi.
(art. 1, commi 581-582)
Previsto un contributo ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento tra i comuni con problemi di spopolamento che presentano un reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, nonché un Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.
Il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell’Interno, previa Intesa in Conferenza Stato, entro il 28 febbraio 2022.
(art. 1, commi 583-587)
Si prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:
La norma prevede inoltre che:
- in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023;
- a decorrere dall’anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.
Inoltre, sono adeguate le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali all’indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci come sopra incrementate.
Sono stanziate le risorse per l’attuazione della norma incrementando di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’arino 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 il fondo destinato alla corresponsione dell’indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia di cui all’art. 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
Infine, si demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati e dispone che i comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario.
(art. 1, comma 589)
Istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato agli enti locali per consentire l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, per finanziare misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali verranno definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo.
(art. 1, commi 590-591)
La norma interviene sull'articolo 1, commi 829 e 831, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prorogando il termine della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022; in tale data si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo.
(art. 1, commi 604-606)
Comuni, Regioni e Province possono aumentare, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato le risorse destinate al trattamento accessorio del personale.
(art. 1, commi 610- 611)
Per il personale dei Comuni, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse come previsto dall’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
(art. 1, commi 706-707)
Sono prorogate fino al 31 marzo 2022, le seguenti misure:
- l’esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e ss., della legge n. 160/2019 per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
- l’esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 837 e ss., della legge n. 160/2019 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- le misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse: le domande sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui D.P.R. n. 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972;
- le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni: la posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380/2001.
Inoltre, per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l’anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022.
(art. 1, comma 767)
I comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL (cd. predissesto) nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 31 gennaio 2022.
(art. 1, commi 873-874)
Il Fondo per la demolizione delle opere abusive è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023
(art. 1, comma 995)
Si consente alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, nell'ambito della rispettiva autonomia, di prorogare i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata.
MILLEPROROGHE 2022 (Decreto-Legge 30.12.2021, n. 228, artt. 1 e 2)
Proroga di un anno per i concorsi sulle assunzioni a tempo indeterminato indetti per sostituire rapporti di lavoro cessati dal 2009 al 2012
All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, le parole: “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.
Differimento al 30.4.2022
Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 6, in materia di piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): al comma 5, le parole “Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 aprile 2022 - 31 marzo 2022”;
- al comma 6, primo periodo, le parole: “il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri”, sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione” e la parola “adotta” è sostituita dalle seguenti: “è adottato”;
- dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. In sede di prima applicazione il piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:
- art. 10, comma 5, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (mancata adozione del PIAO);
- art. 18-bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (violazione degli obblighi di transizione digitale);
- art. 1, comma 7, L. 19 giugno 2019, n. 56 (mancata adozione misure correttive Piano azione concrete);
- art. 14, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124 (mancata adozione del POLA);
- art. 6, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (mancata adozione Piano triennale fabbisogni personale);”
Differimento al 30 giugno 2022 di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni
All’articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2022”.
DECRETO LEGGE 24.12.2021, n.221
L’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 221/2021, ha ulteriormente prorogato il termine dello stato di emergenza fino alla data del 31 marzo 2022.
Ne consegue:
Proroga validità certificati, attestati, … - Ai sensi dell’art. 103, co. 2, del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la predetta data del 31 marzo 2022, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza: quindi fino al 29 giugno 2022;
Esami per il rilascio della patente di guida - Ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, la prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida, la cui domanda sia stata presentata tra il 1° gennaio 2021 e la data di cessazione dello stato di emergenza, e quindi entro il 31 marzo 2022, può essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
DECRETO MINISTRO INTERNO 24.12. 2021
Il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2022/2024 degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2022.
Articolo a cura di Eugenio De Carlo
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