Cosa
La legge di Bilancio 2022, veicolata nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’art. 1, commi 706 e 707, proroga al 31 marzo 2022 l’esenzione dal pagamento canone unico a favore delle aziende di pubblico esercizio e di titolari di concessione o di autorizzazione di suolo pubblico.
La recente disposizione derogatoria conferma così il complesso delle norme agevolative previste dal decreto-legge n. 147/2020 (cd decreto Ristori) per i medesimi soggetti che, pertanto, fino al 31 marzo 2022 potranno proseguire nella posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Come
La disposizione derogatoria si applica alle diverse tipologie di esercizi elencate dall'art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991.
Si tratta di esercizi:
a) di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) indicati alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
L'esonero in parola era già stato oggetto di rinvii e proroghe, rispettivamente:
dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 |
dall'art. 181, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio, conv. dalla L. n. 77/2020) |
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dall’art. 109 del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto, conv. dalla L. n. 126/2020) |
fino al 31 maro 2021 |
dall’art. 9-ter del D.L. n. 137/2020
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fino al 31 dicembre 2021 |
dall’art. 30 del D.L. n. 41/2021 (cd. decreto Sostegni) . |
L’esenzione fino al 31 marzo 2022
Come anticipato, fino al 31 marzo 2022, la legge di Bilancio 2022:
Gli effetti sui bilanci degli enti locali
La riconfermata proroga del termine per il pagamento del canone unico a favore dei soggetti sopra indicati rappresenta per i Comuni un significativo problema nell’utilizzo delle entrate finanziarie necessarie a far quadrare i difficili bilanci comunali.
Nonostante i provvedimenti dei dicasteri degli Interni e del MEF finalizzati al riparto parziale delle somme non incassate, (l’ultimo decreto è del 13 dicembre 2021, relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021, con lo stanziamento di 82,5 milioni di euro), i Comuni continueranno a non poter coprire del tutto le minori entrate preventivate derivanti dall’esonero del pagamento del canone unico.
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