La Rivista del Sindaco


Canone unico patrimoniale: proroga al 31 marzo 2022

Esonero dal pagamento e semplificazioni per i pubblici esercizi
Approfondimenti
di Gavioli Federico
14 Gennaio 2022

Cosa
La legge di Bilancio 2022, veicolata nella legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’art. 1, commi 706 e 707, proroga al 31 marzo 2022 l’esenzione dal pagamento canone unico a favore delle aziende di pubblico esercizio e di titolari di concessione o di autorizzazione di suolo pubblico.
La recente disposizione derogatoria conferma così il complesso delle norme agevolative previste dal decreto-legge n. 147/2020 (cd decreto Ristori) per i medesimi soggetti che, pertanto, fino al 31 marzo 2022 potranno proseguire nella posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come
La disposizione derogatoria si applica alle diverse tipologie di esercizi elencate dall'art. 5, comma 1, della legge n. 287 del 1991.
Si tratta di esercizi:

a)    di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b)    per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c)    indicati alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d)    di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

L'esonero in parola era già stato oggetto di rinvii e proroghe, rispettivamente:

dal 1° maggio al 31 ottobre 2020

dall'art. 181, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio, conv. dalla L. n. 77/2020)

  • fino al 15 ottobre 2020 
    per titolari di concessioni per il commercio su aree pubbliche
  • fino al 31 dicembre 2020
    per ristoranti e pubblici esercizi commerciali

 

dall’art. 109 del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto, conv. dalla L. n. 126/2020)

 

fino al 31 maro 2021

 

dall’art. 9-ter del D.L. n. 137/2020

 

 

fino al 31 dicembre 2021

 

dall’art. 30 del D.L. n. 41/2021 (cd. decreto Sostegni)

.

 

L’esenzione fino al 31 marzo 2022
Come anticipato, fino al 31 marzo 2022, la legge di Bilancio 2022:

  • esonera i contribuenti interessati dal pagamento del canone unico istituito dalla legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020), art. 1, comma 816 dell’art. 1, che sostituisce la TOSAP, il COSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade (di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
  • proroga le disposizioni contenute nel decreto Ristori il quale stabiliva che, fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria, in deroga alla disciplina sul SUAP (di cui al D.P.R. n. 160/2010) che reca puntuali prescrizioni in merito alla presentazione in via telematica delle domande.

Gli effetti sui bilanci degli enti locali
La riconfermata proroga del termine per il pagamento del canone unico a favore dei soggetti sopra indicati rappresenta per i Comuni un significativo problema nell’utilizzo delle entrate finanziarie necessarie a far quadrare i difficili bilanci comunali.
Nonostante i provvedimenti dei dicasteri degli Interni e del MEF finalizzati al riparto parziale delle somme non incassate, (l’ultimo decreto è del 13 dicembre 2021, relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021, con lo stanziamento di 82,5 milioni di euro), i Comuni continueranno a non poter coprire del tutto le minori entrate preventivate derivanti dall’esonero del pagamento del canone unico.


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