L’aumento dei prezzi del carburante, l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas ha comportato un incremento dei costi dei materiali da costruzione. Diventa di fatto difficile per le imprese, i direttori dei lavori ed i RUP riuscire a rispettare i prezzari regionali e gli elenchi prezzi approvati nei bandi di gara, senza compromettere la realizzazione dell’opera.
In aiuto delle stazioni appaltanti è intervenuto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (D.M. 11 novembre 2021) e la circolare 25 novembre 2021 relativa alle modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Inoltre, sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 50 dello scorso 1° marzo, è stato pubblicato il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. “Decreto Energia”), il cui art. 25 (rubricato “Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”) ha introdotto uno speciale regime normativo finalizzato alla compensazione degli incrementi eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi registrati nel primo semestre del 2022.
Le nuove disposizioni sulla compensazione prezzi si applicano ai contratti in corso di esecuzione al 2 marzo 2022, data di entrata in vigore del D.L.
La compensazione
La compensazione è determinata applicando, alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’otto per cento se riferite esclusivamente all’anno 2022 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.
Per i contratti sottoposti al regime del nuovo codice dei contratti, le compensazioni sono determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2022, ai sensi del medesimo dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.
Determinazione della compensazione
La compensazione viene determinata con le seguenti modalità:
Ai fini del calcolo dell’eventuale compensazione, i prezzi indicati nel decreto assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi dei singoli contratti.
Facciamo un esempio:
Lavoro di edilizia civile, con offerta presentata nell'anno 2020, per il quale sono state contabilizzate a misura, nel corso del primo semestre dell’anno 2021, alcune strutture realizzate in conglomerato armato. In elenco prezzi di contratto è prevista una lavorazione relativa alle armature metalliche con barre ad aderenza migliorata FE B 44 K da contabilizzare con una unità di misura espressa in kg. Dall’esame del libretto delle misure o del registro di contabilità risulta che nel corso del primo semestre dell’anno 2021 sia stata complessivamente contabilizzata una quantità di barre ad aderenza migliorata pari a Q espressa in kg. A detta lavorazione corrisponde il materiale da costruzione riportato nel decreto alla voce “Ferro – acciaio tondo per cemento armato”. Per tale materiale, il decreto rileva come prezzo medio per l’anno 2021 un valore pari a 0,59 euro al kg e come variazione percentuale del prezzo verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021 un valore pari al 43,80%. Si considera, quindi, la variazione in percentuale ivi indicata, pari a 43,80%, e la si depura dell’alea dell’8% a carico dell’appaltatore, risultando pari a 35,80%. Tale percentuale è applicata al prezzo medio relativo all’anno 2020 pari a 0,59 euro al kg.
Risulta la seguente variazione di prezzo unitario: 35,80 (%) x 0,59 (euro/kg) = 0,2112 (euro/kg). La variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in kg. Pertanto, nei limiti relativi alla maggiore onerosità definiti dal direttore dei lavori e verificata la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione prezzi, risulta la seguente compensazione C espressa in euro: C (euro) = 0,2112 (euro/kg) x Q (kg).
Modalità operative per la richiesta di compensazione
Le compensazioni possono essere variazioni in aumento oppure in diminuzione.
Per le variazioni di prezzo in aumento, saranno le imprese a dover presentare alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. di rilevazione dei materiali da costruzione più significativi e delle relative variazioni percentuali di prezzo superiori all’otto per cento (in aumento e diminuzione) verificatesi nel primo semestre 2022. Tale decreto dovrà essere adottato entro il 30 settembre 2022 (D.L. 17/2022, art. 25, comma 2).
Gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
L’istanza conterrà l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate.
Per le variazioni in diminuzione, il procedimento sarà attivato d’ufficio dalla stazione appaltante nel medesimo termine di cui sopra, e sarà il RUP, una volta accertato il credito dell’Amministrazione con proprio provvedimento, a procedere agli eventuali recuperi.
La disciplina compensativa trova applicazione:
In merito alle modalità di calcolo, è previsto che le compensazioni siano determinate applicando alle quantità di materiali impiegati nelle lavorazioni relative al primo semestre 2022 le variazioni rilevate dal MIMS tramite proprio DM sopra indicato.
Per il primo semestre del 2022 è prevista un’alea a carico delle imprese, pari all’8%, per le offerte riferite all’anno 2022, e al 10% complessivo se riferite a più anni.
Cosa deve fare il Direttore dei Lavori
Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla precedente lettera a), sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l'ammontare della compensazione secondo la procedura di cui alla precedente lettera b).
In particolare, in relazione alle lavorazioni effettuate nell’arco temporale indicato dall’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), convertito con legge n. 176 del 24 luglio 2021, e presenti come tali in contabilità (allibrate nel libretto delle misure ovvero riportate nel registro di contabilità), il direttore dei lavori sulla base delle previsioni progettuali:
Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell'offerta. Ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore alla base temporale di rilevazione del decreto e diversi da quelli contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta, si applica per intero la variazione di prezzo di cui al decreto di rilevazione sopra indicato.
La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Alle eventuali compensazioni non si applica l'istituto della riserva, trattandosi di un diritto che discende dalla legge in presenza dei presupposti ivi fissati.
Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall’appaltatore, effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante, in particolare al RUP.
Cosa deve fare il RUP
Il responsabile del procedimento o il dirigente preposto provvedono a convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavori, a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione dei prezzi, nonché, ove occorra, a richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali, secondo quanto disposto dalla norma, e provvede ad effettuare il relativo pagamento.
Il responsabile del procedimento (RUP) inoltre è tenuto a:
Dove reperire le risorse economiche
Le stazioni appaltanti dovranno provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi:
Le stazioni appaltanti, ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi, potranno provvedere alle compensazioni facendo richiesta di accesso all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi istituto dall’articolo 1-septies, comma 8, del D.L. n. 73/2021, e regolato dal D.M. MIMS del 30 settembre 2021, nel caso di incapienza di fondi sopra indicati.
Il D.L. n. 17/2022 ha incrementato a 150 milioni di euro le risorse disponibili per le compensazioni del primo semestre 2022.
Articolo di Pietro Salomone
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