La Rivista del Sindaco


Nuove disposizioni in materia di riscaldamento di edifici pubblici

Gli obblighi previsti dal D.M. n. 383/2022
Approfondimenti
di Salomone Pietro
11 Ottobre 2022

Il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022 ha modificato i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale delle strutture pubbliche e private. Il decreto nasce a valle dell’impennata del costo del gas e della difficoltà nel reperirlo.
Durante la stagione invernale 2022-2023 il periodo di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale è ridotto di 15 giorni rispetto agli anni passati, mentre sono ridotti di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.

I nuovi periodi e durate di accensione e spegnimento
Il Decreto 383/2022 prevede che la riduzione del periodo di accensione sia attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio.
Pertanto, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche (previste nell’Allegato A al D.P.R. n. 412/1993) l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:

  • Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  • Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  • Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  • Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  • Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  • Zona F: nessuna limitazione.

La durata giornaliera di attivazione degli impianti di riscaldamento non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 74/2013 sono ridotti di 1°C.

FOCUS: L’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 74/2013 prevede che: durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Casi di esclusione
Le riduzioni temporali di 15 gg di cui sopra non si applicano (art. 1, comma 4 del decreto):

  1. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  2. alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  3. agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  4. agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  5. agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Inoltre, le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi:

  1. edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
  2. impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
  3. impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore;  Questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione;
  4. edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Allo stesso modo, la riduzione di 1°C non si applica (art. 1, comma 11):

  1. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
  2. agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria di cui al D.P.R. n. 74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d’uso;
  3. agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
  4. edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili così come indicato all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti) e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Eventi eccezionali
In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, l’art. 1, comma 6 del decreto prevede che le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possano autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

I Controlli
I controlli relativi al rispetto del decreto 383/2022 saranno eseguiti:

  • dai Comuni in occasione delle ispezioni sugli impianti termici previste dall’art. 9 del D.P.R. 74/2013)
  • dalle autorità definite dalle corrispondenti leggi regionali o delle province autonome, anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. I risultati delle ispezioni devono essere allegati al libretto di impianto. Nel caso di impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

Sanzioni
In linea generale, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005 il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente.
L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al proprietario o conduttore che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro. Allo stesso modo sono soggetti a tale sanzione il responsabile dell’impianto (il dirigente dell’ufficio tecnico comunale o il responsabile del servizio), il terzo responsabile ed il conduttore.

Le future indicazioni di ENEA
ENEA, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto sopra illustrato, dovrebbe pubblicare un vademecum contenente le indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento, ivi incluse indicazioni:

  • sulla regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas,
  • sulla gestione delle valvole termostatiche,
  • su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d’aria negli ambienti climatizzati.

Nel caso di edifici o unità immobiliari dotati di impianti termici, anche centralizzati, non provvisti di un sistema di regolazione che permetta la programmazione della temperatura in base alla scelta dei gradi centigradi, la riduzione di temperatura è effettuata sulla base delle indicazioni fornite dall’ENEA in una apposita sezione del vademecum in attesa di pubblicazione.
Nei condomini dotati di impianto centralizzato o di impianti autonomi, l’amministratore di condominio rende disponibile ai condomini il vademecum entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.
Nell’attesa del vademecum di ENEA, si predispone di seguito un modello di comunicazione di modifica dei tempi e temperature di accensione degli impianti di riscaldamento di proprietà comunale da inviare agli istituti scolatici e da pubblicare sul sito istituzionale dell’ente.


Allegati:
- Modello di comunicazione adempimenti Decreto n. 383/2022


Articolo di Pietro Salomone


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