Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti-ter), convertito con modifiche in legge 17 novembre 2022, n. 175 (G.U. 269 del 17 novembre 2022) e recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fa seguito ad altri due precedenti decreti-legge, emanati nell'ultima fase della XVIII legislatura, che stanziavano consistenti risorse nei medesimi ambiti, oltre ad affrontare temi quali emergenza idrica e crisi in Ucraina (rispettivamente, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142).
Molte sono le novità introdotte dal legislatore, ed in particolar modo, con riferimento agli enti locali, si segnalano:
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
L’articolo 1 del decreto Aiuti-ter ripropone alcuni crediti di imposta, disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50 e n. 115 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, ed in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022, allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e di innalzarne la misura. Si tratta, in particolare:
Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità e, infine, prorogano al 31 marzo 2023 il termine per usufruire dei medesimi crediti d’imposta, riferiti al terzo trimestre 2022.
Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali
L’articolo 5, comma 1, del decreto Aiuti-ter incrementa di 200 milioni di euro, per l’anno 2022, l’importo del contributo straordinario, autorizzato dal d.l. n. 17/2022, per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica.
L’incremento di risorse, fissato a 200 milioni di euro, è destinato per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. In particolare, il comma 1 dispone l’incremento del contributo straordinario riconosciuto agli enti locali dall’articolo 27, comma 2, del d.l. n. 17 del 2022 (c.d. decreto energia), come successivamente rifinanziato dal d.l. n. 50/2022 (c.d. decreto Aiuti) e d.l. n. 115/2022 (decreto Aiuti-bis), finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti, in relazione alla maggiore spesa da essi sostenuta, per le utenze di energia elettrica e gas, in conseguenza della crisi energetica. Alla ripartizione del contributo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa sostenuta per utenze di energia elettrica e gas.
Stante il rifinanziamento disposto, il contributo straordinario per la continuità dei servizi erogati dagli enti locali è arrivato all’ammontare di 1.020 milioni di euro per l’anno 2022, di cui:
Incremento del finanziamento corrente del Servizio Sanitario nazionale per compensare l’aumento dei prezzi delle fonti energetiche
I commi 3, 4 e 6 dell’articolo 5 del decreto Aiuti-ter definiscono un nuovo intervento per incrementare di 1.400 milioni di euro le risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, finalizzato a far fronte ai maggiori costi dati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia.
In particolare, il comma 3 assegna agli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto del monitoraggio dei conti del settore sanitario, una integrazione del finanziamento vigente per un totale di 1.400 milioni di euro nel 2022, di cui 1.000 milioni risultano già appostati a bilancio dalla legge di assestamento 2022 (l. n. 111/2022). Il totale delle risorse a legislazione vigente, per le finalità di compensazione dei maggiori costi energetici, ammonta dunque a 1.600 milioni di euro, tenuto conto della previsione di +200 milioni già fissata dal d.l. 50/2022.
Il comma 4 prevede che la ripartizione delle risorse di cui al comma 3, oltre che delle risorse di cui all’articolo 40, comma 1, del d.l. n. 50 del 2022 (l. n. 91/2022), verrà effettuata con decreto del Ministero della salute, di concerto con il MEF, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2022.
Come per la precedente integrazione di risorse, a tale riparto è previsto che accedano tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative per le autonomie speciali relative al concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.
Contributo una tantum in favore delle strutture sanitarie private accreditate
Il comma 5, dell’articolo 5, prevede la possibilità di riconoscimento per il 2022, da parte delle regioni e delle province autonome, di un contributo una tantum in favore delle strutture sanitarie private accreditate e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario del medesimo ente territoriale; la misura massima di tale contributo, previsto in relazione all'incremento del costo sostenuto per le utenze relative all'energia elettrica e al gas, è pari allo 0,8 per cento del limite di finanziamento pubblico della struttura previsto per l'anno 2022 in base al singolo accordo contrattuale; il contributo può essere riconosciuto nell'ambito delle risorse - pari, complessivamente, a 1.600 milioni di euro, per il 2022 - di cui al comma 4 del presente articolo 5, ripartite con decreto ministeriale emanato secondo la procedura di cui al medesimo comma 45.
Utilizzo avanzi di amministrazione di Regioni e Province autonome per emergenza energetica
L’articolo 5, comma 6-bis, attribuisce alle regioni e alle province autonome, per il 2023, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso. L’utilizzo dell’avanzo per tali finalità è autorizzato già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo di regioni e province autonome. La norma in esame autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ad utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso.
Esonero rendiconto per i contributi straordinari agli enti locali
L’articolo 5, comma 6-ter, esonera per l’anno 2022 gli enti locali dall’obbligo di rendiconto dei contributi straordinari ricevuti per disposizioni di legge per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e per sostenere i maggiori oneri relativi all’energia elettrica e al gas.
La norma in esame, in particolare, esonera gli enti locali dall’applicazione, per l’anno 2022, dell’articolo 158 del TUEL in relazione alle risorse trasferite agli enti locali da norme di legge per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché in relazione alle risorse trasferite nel 2022 per sostenere i maggiori oneri relativi all’energia elettrica e al gas.
L’articolo 158 del TUEL (d.lgs. n. 267 del 2000) dispone l’obbligo di rendiconto per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali. Il rendiconto deve essere presentato all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.
Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio e la sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.
Nel caso in cui il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari, l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio. Si ricorda che l’articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020, ha disposto per l’anno 2020 la disapplicazione dell’articolo 158 del TUEL in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale
L’articolo 6, del decreto Aiuti-ter, reca disposizioni urgenti in materia di trasporto, volte a sostenere gli operatori del settore a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell’energia verificatisi in dipendenza della crisi bellica russo-ucraina. La straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall’aumento del costo dell'energia e dei carburanti e per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, costituiscono, infatti, i presupposti di adozione del decreto-legge.
Il comma 1, della disposizione in esame, incrementa la dotazione del fondo istituito dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. Aiuti-bis), aggiungendo, ai 40 milioni già stanziati, ulteriori 100 milioni di euro per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico. Nello specifico, le nuove risorse sono destinate a riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell’analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante.
Analogamente a quanto stabilito dall’articolo 9, del decreto-legge n. 115 del 2022 per le risorse stanziate, il comma 2 rimette al MIMS la definizione, con decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Unificata, dei criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e delle modalità per il riconoscimento, da parte dell’ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del predetto contributo:
Con tale decreto sono, altresì, stabilite le relative modalità di rendicontazione. Ai sensi del successivo comma 3, per finalità di semplificazione e uniformità, è consentito ricorrere alle procedure delineate ai commi 1 e 2, anche per il riparto ed il riconoscimento delle risorse in parola per ristorare gli operatori dell’aumento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022.
Contributi a fondo perduto per enti sportivi che gestiscono impianti sportivi e piscine
L’articolo 7 del decreto Aiuti-ter dispone, per il 2022, un incremento di 50 milioni di euro del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
Disposizioni urgenti in favore degli enti del Terzo settore
Il comma 1, dell’articolo 8, prevede un contributo straordinario in favore di alcuni enti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità; il beneficio concerne, in tale ambito di settore, gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; la misura del contributo è determinata, nell'ambito di un limite di spesa pari a 120 milioni di euro per il 2022, in proporzione alla differenza tra i costi sostenuti per la fruizione dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022 e i costi sostenuti negli omologhi trimestri del 2021.
Il comma 2 prevede un contributo straordinario per gli enti iscritti nel suddetto Registro unico e non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, nonché per le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al medesimo Registro unico e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe; la misura del contributo è determinata, nell'ambito di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2022, in proporzione alla differenza tra i costi sostenuti nel 2022 per la fruizione di energia e di gas naturale e i costi sostenuti nel 2021. I commi da 3 a 5 recano ulteriori norme per il riconoscimento e l'attuazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, mentre il comma 6 provvede alla copertura finanziaria dei due stanziamenti in oggetto.
Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione
L’articolo 9 del decreto Aiuti-ter estende la disciplina agevolativa e semplificatoria (prevista dall'articolo 5 del d.l. n. 50/2022 - l. n. 91/2022 per la realizzazione di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture) alle istanze di autorizzazione presentate dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere medesime e delle connesse infrastrutture, nei seguenti casi:
Contributo energia e gas per cinema, teatri, istituti e luoghi della cultura
L’articolo 11 del decreto Aiuti-ter stanzia, per il 2022, 40 milioni di euro al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura (cioè ex art. 101 del Codice dei beni culturali, i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali). I criteri e le modalità di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.
Contributo alle scuole paritarie per fronteggiare l’aumento dei costi energetici
L’articolo 13, per il 2022, incrementa di 30 milioni di euro il contributo finalizzato al mantenimento delle scuole elementari parificate e alla realizzazione del sistema prescolastico integrato, previsto dall’art. 1, comma 13, della l. 62/2000, al fine di sostenere l’aumento dei costi energetici.
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
L’articolo 18 prevede la corresponsione di un’indennità una tantum di 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre fino a 1.538 euro. L’indennità è riconosciuta, tramite il datore di lavoro, con la retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, a condizione che nel medesimo mese la retribuzione imponibile non superi i 1.538 euro.
L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro (comma 3) e non è compatibile con l’indennità una tantum, di analogo importo, riconosciuta dal successivo articolo 19 a pensionati e altre categorie di soggetti.
Sono, pertanto, esclusi dalla corresponsione dell’indennità in esame, oltre che i dipendenti con rapporto di lavoro domestico, anche i titolari di trattamenti pensionistici, pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, trattamenti di accompagnamento alla pensione, nonché gli appartenenti a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza. Ai titolari di tali rapporti, trattamenti e prestazioni si applica, invece, quanto previsto dal successivo articolo 19.
L’indennità è corrisposta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare dei medesimi trattamenti e prestazioni. Non sono tenuti a rendere tale dichiarazione i dipendenti delle amministrazioni centrali o delle altre amministrazioni i cui servizi di pagamento siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze NoiPA, di cui all’articolo 11, comma 9, del d.l. n. 98/2011.
Detta norma ha previsto, al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni, l’obbligo per le amministrazioni centrali (ad eccezione delle Forze Armate), e la facoltà per le altre amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. 165/2001, previa stipulazione di una convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze, di utilizzare i servizi connessi al pagamento offerti dal medesimo Ministero. Secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa, i dipendenti pubblici censiti attualmente dal sistema NoiPA ammontano a circa 1,3 milioni.
L’individuazione dei dipendenti di tali amministrazioni pubbliche beneficiari dell’indennità di 150 euro avverrà, tramite apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali (comma 4).
Il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità da parte dei datori di lavoro nel mese di novembre 2022 è compensato attraverso la denuncia dei redditi, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS, ai sensi dell’articolo 44, comma 9, del d.l. n. 269/2003.
Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti
L’articolo 19 del decreto Aiuti-ter prevede il riconoscimento di una somma di 150 euro, a titolo di indennità una tantum, ai pensionati con reddito fino a 20 mila euro, nonché a percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca, collaboratori sportivi, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.
Incremento delle risorse per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi
L’articolo 20 prevede, in via subordinata al possesso di uno specifico requisito inerente al reddito, un incremento, nella misura di 150 euro, dell'indennità una tantum già prevista per il 2022, nella misura di 200 euro, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i soggetti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato; la dotazione complessiva del relativo Fondo - che concerne il solo anno 2022 e che costituisce il limite di spesa per l'indennità in oggetto - viene quindi elevata da 600 milioni di euro a 1.012,5 milioni.
Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici
L’articolo 30 del decreto reca disposizioni in materia di utilizzo di economie risultanti da contratti pubblici o concessioni di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR, prevedendo che le risorse assegnate e non utilizzate possano essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nell’ambito dei medesimi interventi, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia.
Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR
L’articolo 34-bis del decreto Aiuti-ter dispone che al personale assunto con contratto a tempo determinato dagli enti locali, per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni.
Articolo di Federico Gavioli
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