Scade il prossimo 16 giugno 2025 il termine per il versamento della prima rata dell’IMU (Imposta Municipale Unica), a titolo di acconto. Il pagamento della seconda rata è invece previsto entro il 16 dicembre.
L’IMU è un tributo, introdotto a partire dall’anno 2012 sulla base dell’art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), che si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari. Sono tenuti al versamento, dunque, i proprietari di immobili che possono però usufruire di varie agevolazioni ed eccezioni.
L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale. È fatta salva l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti della regione Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano: per queste ultime continuano ad applicarsi l’Imposta immobiliare semplice (IMIS) e l’imposta municipale immobiliare (IMI).
Chi deve pagare l’IMU su immobili e terreni?
L’imposta riguarda fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. L’IMU è dovuta dai titolari di diritti di proprietà o altro diritto di godimento compresi usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie anche di prime case se di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9: per le altre categorie di abitazione principale l’imposta non è invece dovuta), seconde case, immobili commerciali (capannoni, negozi, alberghi, uffici), aree edificabili e terreni agricoli iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinati, compreso quelli non coltivati. L’imposta è obbligatoria anche per i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali e locatari per gli immobili concessi in locazione finanziaria (anche se ancora da costruire o in corso di costruzione).
Esenzioni
Sono esenti dal pagamento dell’imposta le seguenti fattispecie:
Coefficiente catastale IMU
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie (coefficiente). La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge.
Il coefficiente è uguale a:
Per le aree fabbricabili la base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio, alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici. Per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale, che risulta iscritto al Catasto Terreni al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.
Approvazione aliquote IMU anno 2025
Per aliquota IMU si intende la percentuale d’imposta applicata al tributo, stabilita ogni anno dal Comune.
L’aliquota IMU base è pari all’8,6‰, quella massima è pari al 10,6‰, mentre l’aliquota IMU complessiva, che assorbe anche l’ex TASI, può arrivare fino all’11,4‰.
A decorrere dall'anno di imposta 2025, per effetto dell’obbligo di adottare il Prospetto delle aliquote dell’IMU, in mancanza dell’elaborazione e della trasmissione dello stesso tramite procedura informatica (accedendo all'applicazione informatica, disponibile nel Portale del federalismo fiscale è possibile elaborare e trasmettere il Prospetto, che forma parte integrante della delibera), si applicano le aliquote di base di cui all’art. 1, cc. da 748 a 755, L. n. 160/2019.
Successivamente alla compilazione, il Prospetto deve essere:
La delibera approvativa del Prospetto non deve, pertanto, essere inviata al MEF ma ne devono essere soltanto riportati gli estremi nell’apposita schermata, in fase di trasmissione del Prospetto nell’applicazione informatica disponibile nel predetto portale.
Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportate nella seguente tabella.
L’IMU si può pagare tramite modello F24, bollettino postale o sistema PagoPA.
Indicazioni operative per gli enti locali
In merito all’inserimento nel Portale del federalismo fiscale, si precisa che:
Come si calcola l’IMU 2025: la formula
Per il calcolo occorre innanzitutto essere in possesso della rendita catastale recuperabile attraverso una visura catastale o direttamente online.
La formula è: rivalutazione del 5% rendita catastale (rendita + 5%) > applicazione del coefficiente catastale (rendita rivalutata*coefficiente) > applicazione aliquota IMU.
Dunque, l’imposta si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicando il risultato per il coefficiente catastale (riferito all’immobile, terreno o fabbricato). Si otterrà così la base imponibile a cui va applicata l’aliquota approvata nel Comune di ubicazione.
Per gli immobili inagibili o inabitabili l’IMU si calcola su una base imponibile ridotta del 50%. Il proprietario dell’abitazione residenziale locata con contratto a canone concordato può versare un’imposta ridotta al 75%. Se l’immobile è invece adibito a prima casa e appartiene alla categoria catastale “case di lusso” si applica la detrazione con valore base di 200 euro.
--> Per saperne di più visualizza la registrazione del webinar "Il tariffario IMU e la simulazione" del Dottor Lucio Catania e del tecnico specializzato Halley Vincenzo Casalucci.
--> Se vuoi approfondire l'elaborazione e la trasmissione al MEF del Prospetto delle aliquote IMU consulta la news: Risposte a domande frequenti in ordine all’elaborazione e alla trasmissione al MEF da parte dei comuni del Prospetto delle aliquote IMU.
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