La Rivista del Sindaco


Per l'esonero dalla Tari, onere a carico del contribuente

Territorio e governo locale
di La Posta del Sindaco
24 Settembre 2018

Stando a quanto affermato dalla Corte di cassazione, con 'ordinanza 21780 del 7 settembre 2018, in materia di tassa di rifiuti, è il contribuente proprietario di un garage, autorimessa o altro immobile,  a doversi fare carico di provare di poter usufruire dell'esonero dal pagamento della Tari, sottostando alle regole generali, dimostrando le causali del richiesto esonero, che siano derivate dall'inidoneità degli immobili occupati (possibili da provare anche in sede giudiziale) alla produzione di rifiuti per la loro natura o per il loro uso particolare.

Stando alla decisione dei giudici di legittimità, l'onere di provare l'esistenza delle condizioni che porterebbero all'esonero dal pagamento della Tari incombe sul contribuente e non sul comune "per quelle aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione". Quindi, il principio vigente stando al quale è a carico dell'amministrazione l'obbligo di fornire la prova che obblighi al pagamento tributario, viene rovesciato nel caso di Tari o Tarsu. L'obbligo al tributo non si può escludere nemmeno "in considerazione della mera destinazione dell'immobile ad autorimessa, in assenza del concreto accertamento dell'improduttività di rifiuti".

In relazione alla produzione di rifiuti, in effetti, la legge destina ai possessori di immobili una presunzione legale a loro carico. Motivo per cui, la Cassazione ha stabilito la necessità di dimostrare "l'inidoneità alla produzione di rifiuti per la loro natura o il particolare uso" (anche in sede giudiziale). In seguito, attraverso la sentenza 18500/2017, sempre la Cassazione ha dichiarato soggetto al pagamento della tassa sui rifiuti anche il parcheggio di un centro commerciale; in quanto luoghi frequentati da persone, producono rifiuti in via presuntiva e non si può pretendere l'esonero perché si tratta di una zona dipendente da un'area coperta. Sarà quindi compito da parte del contribuente interessato, provare tramite denuncia ed apposita documentazione di poter accedere al diritto di esonero dal prelievo.

Da norma stabilita dalla Cassazione (sentenza 4754/2010), le aree accessorie a locali tassabili o che possano essere considerate pertinenziali a queste, sono esenti dalla tassazione. Tipologia in cui dovrebbe rientrare il parcheggio di un centro di commerciale, ad esempio, ma anche un'area accesso a fabbricati civili o un giardino o cortile condominiale. Insomma, quelle aree costruite e destinate ad essere al servizio del bene principale. L'articolo 1, comma 641, della legge 147/2013 definisce che il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte (adibiti ad un qualsiasi uso) e definiti come produttori di rifiuti, rientrino nei presupposti della Tari. Le aree scoperte accessorie a locali tassabili, che non siano operative, così come le aree condominiali (come da articolo 1117 del codice civile), se non occupate o detenute in via esclusiva, non sono però soggetto alla tassazione, potendo quindi accedere all'esonero. Ma sarà il contribuente a dover sottoporre le prove di queste condizioni.

 


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