Dopo nove anni in cui il Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) a portato le aziende a sottostare a un difficoltoso sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti, sembra che il suo tempo sia giunto al termine. Grazie al DL semplificazioni, con un disposizione nell'articolo 23, dal 1° gennaio il Sistri sarà ufficialmente soppresso.
Per molte aziende questa sarà una buona notizia, perché il sistema (in vigore dal 14 gennaio 2010, per decreto ministeriale del dicembre 2009) ha portato al limite la tolleranza delle aziende italiane, complicando le cose (invece di semplificarle, come si riprometteva) e mostrando un'incapacità a rispondere alle loro esigenze di gestione. Dopo aver fatto sostenere alle aziende delle spese, tra attrezzature (come black box e chiavette usb) e diritti per l'iscrizione e la formazione, non enormi ma nemmeno assenti, dopo nove anni si azzera tutto, con la decisione di ricominciare da capo.
In questo modo, purtroppo, si finisce anche per vanificare nove anni di sforzi da parte delle aziende, ma così è stato deciso e si dovrà quindi fare riferimento alle vecchie regole (come riportato nel DLgs 152/2006, il cosiddetto Codice dell'Ambiente, con gli articoli 188, 189, 190 e 193), quindi utilizzando usando i registri, i formulari e il Mud... almeno "fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti"; così è stabilito dal nuovo articolo 23. Il nuovo sistema sarà poi organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente.
In pratica, il DL semplificazione conferma l'iter seguito fino ad oggi dalle imprese ma allo stesso tempo le svincola dal tenere una tracciabilità informatica. Un iter che spesso non prevedeva sanzioni, ma veniva richiesto dalle aziende per sopperire a delle necessità interne. Si torna quindi alla sola carta (tra registri, formulari e Mud) per registrare la tracciabilità dei rifiuti, proprio come avveniva prima del Sistri.
Tra le altre novità proposte dall'articolo 23, troviamo uno sgravo per i contributi, visto che non ci sarà il pagamento di quelli previsti dalla legge 78/2009 e dall' articolo 7, Dm 78/2016 (Testo unico Sistri). Inoltre, ai fini di adempiere all'obbligo di carico e scarico e di formulario in digitale, rispettando il Codice dell'Amministrazione digitale (DLgs 82/2005) è richiamata la possibilità consentita già nell'articolo 194-bis del Codice Ambiente. Così come è stata richiamata anche la possibilità di utilizzare la Pec per l'invio della quarta copia del formulario.
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