La Corte dei Conti sezione giurisdizionale Lombardia ha emesso la sentenza 213/2018, con cui afferma che non rientra nei poteri del Segretario comunale quello di reiterare e emettere un ordine di servizio al fine di ottenere rimborsi forfettari a favore della collaboratrice a titolo gratuito da parte del responsabile dei servizi finanziari.
Il caso riguarda il Segretario generale di un comune lombardo colpevole (come affermato dalla Corte) di aver ordinato al Responsabile dei servizi finanziari di rilasciare un rimborso di spese forfettario a favore di una collaboratrice, senza sottoporre la richiesta giustificazione contabile. La collaboratrice era una ex-dipendente dell'Ente in quiescenza a cui l'amministrazione aveva conferito un incarico a titolo gratuito, che le permetteva di continuare a svolgere quelle funzioni di cui si era occupata durante tutto l'arco della sua carriera lavorativa comunale. Una mansione che non prevedeva guadagno di sorta, ma solo il rimborso spese forfettario mensile, previa l'ovvia rendicontazione delle spese riportata dalla collaboratrice.
In quando responsabile degli affari generali, il Segretario si occupava di porre in atto gli atti liquidazione, questi però, essendo carenti di una documentazione giustificante, finivano per essere contestati dall'ufficio della Ragioneria. il Segretario ha quindi deciso di superare l'ostacolo emettendo e reiterando un vero e proprio ordine di servizio, allo scopo di ottenere il compenso (destinato alla collaboratrice) dei rimborsi forfettari, rivolto direttamente al responsabile dell'emissione dei mandati di pagamento.
Questo comportamento è stato dichiarato dalla Corte dei Conti "inequivocabilmente in contrasto con quei criteri di efficienza, efficacia e rispetto delle norme di buona gestione" a cui sono tenute tutte le PA, e da cui è derivato la relativa condanna. Secondo la Corte, l'Amministrazione aveva espressamente subordinato il rimborso spese alla produzione di idonea documentazione giustificativa, relativa alle procedure di erogazione delle spese poste a carico dei bilanci pubblici. Sarebbe stato quindi compito proprio del Segretario (massima autorità burocratica dell'Amministrazione) curarsi della regolarità della richiesta di rimborso, e non certo di aggirarla avvalendosi della sua autorità. Facendo anche un appunto al responsabile di ragioneria, che in prima istanza non avrebbe dovuto dissentire dall'ordine di servizio.
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