La Rivista del Sindaco


È frode se nelle pubbliche forniture della mensa scolastica il cibo risulta diverso dal capitolato di gara

Osservatorio della settimana
di La Posta del Sindaco
18 Giugno 2020

Se nella previsione del capitolato della gara d’appalto per il servizio di mensa scolastica è presente un dato cibo, questo non deve essere modificato durante l’espletazione del servizio, altrimenti si incorre nel reati di frode nelle pubbliche forniture, per il quale non è prevista l’applicazione della causa di non punibilità associata alla tenuità del reato commesso. Situazione che vige anche per i casi considerati quindi meno gravi. Lo conferma una sentenza (12073/2020) emessa dalla Cassazione.

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è previsto dall’articolo 356 del Codice Penale, ed è di questo che è stato accusato il rappresentante legale di una ditta, operante in un Comune salentino, che aveva ottenuto l’appalto per il servizio di mensa scolastica, dopo la regolare gara. L’accusa rivolta all’imprenditore era di aver utilizzato prodotti diversi da quelli previsti nel capitolato, per la preparazione dei pasti consegnati alle mense scolastiche.

Un funzionario della ASL aveva coordinato le indagine e la sua testimonianza ha portato alla condanna dell’imprenditore, sia in primo sia in secondo grado. La particolare tenuità del fatto era stata esclusa dalle attenuanti generiche dai giudici di merito. L’imprenditore era quindi ricorso in Cassazione, impugnando la decisione che lo riteneva colpevole, richiedendo che fosse applicata almeno la causa di non punibilità dell’articolo 131-bis del codice penale. Stando al suo parere, “il regolare approvvigionamento di alimenti biologici”, attestato dalla fatture acquisite in giudizio, dovevano essere sufficienti a dimostrarne l’applicazione.

La vicenda invece è stata chiusa in via definitiva dai giudici di legittimità, che hanno respinto le richieste dell’imprenditore. Il chiarimento arrivato dal Collegio riguardava l’applicazione della particolare tenuità del fatto, che veniva negata non tanto per la vergognosa condotta tenuta a danno di minori, quanto per la struttura stessa del reato: la realizzazione di esso attraverso condotte plurime e reiterate, hanno permesso di configurare una “consumazione prolungata” del reato. Tale aspetto rappresenta di fatto una “forma di manifestazione del comportamento abituale”, stando al quale la possibilità di applicare la non punibilità decade, perfino “in caso di particolare tenuità di ciascuna singola azione od omissione”.


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