La Rivista del Sindaco


Il congedo Covid19 per la quarantena scolastica dei figli

Personale
di La Posta del Sindaco
23 Ottobre 2020

Nell’ambito della copiosa normativa emanata durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid19, si inserisce anche il decreto legge 8 settembre 2020 n. 111. In particolare, l’art. 5 del citato provvedimento ha introdotto il congedo Covid19 per la quarantena scolastica dei figli, di cui possono usufruire i genitori lavoratori dipendenti (dipendenti privati e pubblici) per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente, disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Con la Circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 l’INPS ha fornito alcune precisazioni relative ai requisiti di tale congedo, precisando che il figlio deve essere minore di anni 14, e quindi al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito.

Pertanto, i genitori possono ricorrere al congedo per quarantena scolastica nel caso in cui non riescano a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, e può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio o da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli, che siano ricompresi nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2020. Per i giorni di congedo beneficiati viene riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata in base all’art. 23 d. lgs. 151/2001, noto come testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità.

Per quanto riguarda la durata del congedo per quarantena scolastica, nella medesima circolare l’INPS ha chiarito che: “La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente”. Inoltre, viene previsto che: “il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e che, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena”.

È opportuno precisare che il D.L. 8 settembre 2020 n. 111 è stato abrogato dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126 (che ha convertito in legge il decreto Agosto), specificando che restano validi tutti gli atti ed i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 8 settembre 2020, n. 111.

Quindi, allo stato attuale, le disposizioni previste inizialmente dall’art. 5 D.L. 111/2020 in materia di congedo per quarantena scolastica dei figli, sono confluite nell’art. 21 bis del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, c.d. decreto Agosto, articolo aggiunto dalla Legge di conversione 13 ottobre 2020 n. 126.


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