La Rivista del Sindaco


Il nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione: opportunità per la semplificazione dei processi di programmazione

La programmazione degli Enti Locali tra integrazione e semplificazione
Personale
di La Posta del Sindaco
24 Giugno 2021

Le direttrici di programmazione sulle quali sviluppa l’azione degli enti locali sono permeate da un intreccio di materie che richiederebbero un forte livello di integrazione con una visione strategica coerente e condivisa, ma che spesso sono vissute come adempimenti a compartimenti stagni.

Già oggi l’integrazione è parte del vigente assetto normativo; si pensi al piano dei fabbisogni di personale che deve essere coerente con gli obiettivi di performance, esposti nel Piano della performance, i quali a loro volta devono essere coerenti con la programmazione finanziaria e con gli obiettivi di bilancio oppure all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione che devono avere un riflesso sulla performance organizzativa e individuale. Ancora, l’art. 44 del D.Lgs. 33/2013 chiede agli organismi di valutazione di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

Il piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO)

Il recente Decreto Legge 80/2021, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, effettua un nuovo tentativo di integrazione dei flussi di programmazione degli enti locali la cui portata semplificatrice al momento non è possibile valutare.

L’art. 6 di detto decreto, infatti, disciplina il “Piano integrato di attività e organizzazione” rinviando ad appositi Regolamenti attuativi, da emanare entro 60 giorni, la individuazione e l’abrogazione degli adempimenti programmatori assorbiti dal Piano e affidando al Dipartimento della Funzione Pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di adottare un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni.

I contenuti del PIAO

La norma, per la cui piena operatività occorre attendere le norme attuative e l’abrogazione delle disposizioni che disciplinano i flussi programmatori unificati in un unico documento, fornisce una prima indicazione dei contenuti del Piano integrato che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre precedente l’anno cui si riferisce. Tali contenuti sono:

  1. gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 10, D.Lgs. n. 150/2009; in questo primo contenuto sembra che il riferimento all’attuale piano delle performance riguardi solo gli indirizzi e gli obiettivi strategici non essendo contemplati gli obiettivi operativi. Inoltre, il rinvio ai principi e criteri direttivi di cui all’art. 10 impone prudenza nell’aggiornamento delle discipline interne degli enti atteso che l’art. 10 dovrebbe essere oggetto di rivisitazione se non addirittura di abrogazione per rendere possibile l’integrazione programmatoria;
  2. la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera del personale. In questo secondo contenuto il riferimento, almeno parziale, è all’attuale POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile) ed ai programmi formativi e, anche in questo caso, sono le strategie degli enti il focus del legislatore;
  3. gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili, nei limiti stabiliti dalla legge, destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale; il tutto nei limiti e nel rispetto dei vincoli ordinamentali di natura finanziaria. Per questo contenuto il riferimento è al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, sebbene occorra attendere le norme attuative per comprendere il livello di integrazione e la profondità dei contenuti;
  4. gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione; in questo caso il riferimento al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è abbastanza evidente;
  5. l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso   strumenti automatizzati;
  6. le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
  7. le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.  Il riferimento, in questo caso, sembra essere al Piano delle azioni positive.

 

Tra le norme interessate alla rivisitazione vi è sicuramente l’art. 169, comma 3-bis, del TUEL che integra i contenuti del Piano della performance nel Piano esecutivo di gestione; quest’ultima disposizione, nata con l’intento di semplificare e integrare il processo programmatorio negli enti locali, non sembra compatibile con il nuovo Piano Integrato introdotto dall’art. 6 del D.L. 80/2021.

Quali enti sono interessati

L’art. 6 del D.L. n. 80/2021 stabilisce che l’adozione del PIAO debba essere effettuato da tutte le Amministrazioni Pubbliche con più di 50 dipendenti, anche se il comma 6 del medesimo articolo sembra prevederlo anche per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sebbene con modalità semplificate (“Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”). La lettura integrata dei commi 1 e 6 porta a ritenere che il PIAO debba essere adottato da tutte le amministrazioni pubbliche senza distinzioni; si tratta anche questo caso di un aspetto che meriterebbe una maggiore attenzione nell’ambito delle norme attuative del decreto legge.

Cosa devono fare gli enti

Le amministrazioni pubbliche coinvolte in questo processo di integrazione si chiedono quale livello programmatorio debba confluire nel nuovo PIAO, che sarà sostitutivo e non aggiuntivo delle attuali direttrici di programmazione. In particolare, sarà interessante sapere dalle norme attuative e dagli schemi di Piano, che saranno predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, quali contenuti degli attuali strumenti di programmazione dovranno confluire nel nuovo piano integrato.

Le amministrazioni dovranno attrezzarsi velocemente per adeguare gli ordinamenti interni, in specie il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi o i regolamenti di organizzazione per disciplinare la tempistica, il processo, le responsabilità e per rimuove le norme incompatibili. Non è escluso che debba essere effettuato anche un intervento sul sistema di misurazione e valutazione della performance con particolare riferimento ai contenuti del Piano della Performance, alle modalità di misurazione della performance organizzativa e all’interoperabilità con il Piano di prevenzione della corruzione.

I tempi sono stretti ma al momento è opportuno attendere i decreti attuativi e le necessarie intese nell’ambito del sistema delle conferenze, che potranno indirizzare al meglio l’adeguamento richiesto alle amministrazioni. Ovviamente è sperabile che il termine di 60 giorni venga rispettato e che nel frattempo la conversione in legge del decreto risolva alcune incertezze applicative e spiani la strada ad una integrazione che non si risolva in una complicazione per gli enti.

 

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