È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, c.d. “decreto Aprile”, che prevede una netta semplificazione dei concorsi pubblici banditi prima dell’entrata in vigore del presente decreto o da bandire successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. Aprile, durante l’emergenza Covid19.
Sono state recepite le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico, al fine di consentire lo svolgimento delle prove concorsuali in piena sicurezza, con l’eliminazione del vincolo dei 30 partecipanti a sessione, e soprattutto con l’introduzione delle seguenti regole:
- obbligo per i candidati di produrre la certificazione di aver eseguito un test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti allo svolgimento del concorso in presenza. Tale obbligo sussiste anche qualora il candidato abbia ricevuto la somministrazione del vaccino;
- la durata massima della prova viene fissata in un’ora;
- obbligo di indossare le mascherine FFP2;
- possibilità di svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale, in modo da ridurre al minimo gli spostamenti;
- creazione di percorsi dedicati di entrata e di uscita;
- presenza di adeguate volumetrie che consentano il ricambio dell’aria.
Il provvedimento dispone che per i concorsi banditi prima dell’entrata in vigore del Decreto legge, qualora non sia stata svolta alcuna attività, le amministrazioni prevedono l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali, procedendo anche alla valutazione dei titoli e, facoltativamente, anche delle esperienze professionali per l’ammissione alle successive fasi, fermo restando che il punteggio attribuito per i titoli concorrerà alla formazione del punteggio finale.
Nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale le amministrazioni possono decidere di procedere con una sola prova scritta e un’eventuale prova orale, così come avviene nel caso di concorsi banditi durante lo stato di emergenza, al momento fissato fino al 30 aprile 2021.
Il Decreto Legge n. 44/2021 ha disposto che le amministrazioni, a regime ed in via strutturale, prevedano nei bandi post-emergenza procedure concorsuali semplificate, ricorrendo all’utilizzo di strumenti digitali per lo svolgimento delle prove, con le seguenti modalità dettate dall’art. 10:
- nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale viene previsto l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
- utilizzo di strumenti informatici e digitali per le prove scritte e per le prove orali;
- una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l’eventuale esperienza professionali, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.
Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni, a seconda del numero dei partecipanti, hanno la facoltà di utilizzare sedi decentrate per lo svolgimento delle prove concorsuali, e qualora necessario, possono stabilire la non contestualità delle prove, assicurando la trasparenza, l’omogeneità e lo stesso grado di selettività tra tutti i concorrenti partecipanti.
Infine, dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle Pubbliche amministrazioni nel rispetto delle linee guida approvate dal Cts.
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