Alla luce del perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuto al Covid19, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 13 marzo 2021 n. 30, che introduce “misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.
Nello specifico l’art. 2 del D.L. 30/2021 riconosce al lavoratore dipendente e genitore di figlio convivente minore di anni 14, nei casi in cui non sia possibile svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, la possibilità di astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, per un periodo corrispondente:
- alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
- alla durata dell’infezione da SARS Covid19 del figlio;
- alla durata della quarantena del figlio.
Il congedo viene riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità ex art. 4 comma 1 Legge 104/1992, che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
In riferimento ai relativi periodi di astensione fruiti, viene riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, e tali periodi risultano coperti da contribuzione figurativa.
Qualora, il figlio abbia età compresa tra i 14 ed i 16 anni, il genitore ha diritto ad usufruire del medesimo congedo senza però percepire alcuna retribuzione o indennità, e non viene riconosciuta la contribuzione figurativa. Quindi, in questo caso, il genitore usufruisce di un congedo non indennizzato, che prevede il divieto di licenziamento, ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Tale congedo, che riguarda anche i lavoratori dipendenti degli Enti locali, può essere fruito dal 13 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto legge 13 marzo 2021 n. 30, fino alla data del 30 giugno 2021.
Inoltre, gli eventuali periodi di congedo parentale (di cui agli artt. 32 e 33 D. lgs. 151/2001) fruiti dai genitori nel periodo che va da 01 gennaio 2021 al 12 marzo 2021, durante la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, la durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, la durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti, a domanda del lavoratore interessato, nel congedo indennizzato al 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale, come espressamente previsto dal comma 4 del D.L. 30/2021 e come successivamente confermato dal messaggio INPS 25 marzo 2021 n. 1276.
L’INPS ha recentemente pubblicato la circolare n. 63/2021, contenente le indicazioni operative in merito al congedo sopra richiamato. Nella circolare sono state fornite maggiori specifiche in merito alla fruizione del congedo, confermando quanto anticipato con il messaggio n. 1276. Tra le istruzioni, viene confermato che la fruizione di tale congedo è esclusivamente giornaliera.
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