Le formalità per la circolazione in Italia dei veicoli esteri
Il comma 1 del nuovo articolo 93-bis, Codice della strada, introdotto dall’art. 2 della Legge n. 238 del 23.12.2021, stabilisce che chi risiede in Italia (cittadino UE ed extra UE) ha l'obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all'estero.
Il comma 2 dell’articolo sopra citato prevede che, se il veicolo immatricolato all'estero è condotto nel territorio italiano da un soggetto avente residenza in Italia che non è intestatario del veicolo (cosiddetto "utilizzatore"), il documento di circolazione estero deve essere accompagnato da un documento sottoscritto con data certa dall'intestatario dal quale risulti a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Tale documento deve essere tenuto a bordo del veicolo stesso.
Il Registro dei veicoli esteri (REVE)
Se la disponibilità del veicolo immatricolato all'estero, da parte di persona giuridica o fisica residente o avente sede in Italia, supera i 30 giorni nell'anno solare, anche non continuativi, il titolo e la durata della disponibilità del mezzo devono essere registrati a cura dell'utilizzatore in un apposito Elenco di nuova istituzione, presente nel sistema informativo del P.R.A., di cui all’art. 94, comma 4-ter, CdS, denominato REVE - Registro dei Veicoli Esteri.
Nel REVE devono essere annotate la registrazione, le variazioni di residenza o di sede dell'utilizzatore, nonché le successive variazioni delle disponibilità del veicolo.
Obbligato a chiedere la registrazione e le successive variazioni di residenza o di sede è l'utilizzatore del veicolo; mentre il soggetto tenuto a chiedere la registrazione delle variazioni della disponibilità del mezzo, entro tre giorni, è il cedente il veicolo ad altro utilizzatore.
Il comma 3 dell’art. 93-bis prevede che soggetti obbligati alla registrazione nel REVE sono anche i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano attività lavorativa o professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l'Italia e che circolano con veicoli di proprietà immatricolati in tali Paesi.
La circolare ACI – Direzione Gestione e Sviluppo del PRA - prot. n. 029/0000580/22, del 15 marzo 2022 (all.), fornisce una serie di pratiche indicazioni sulle modalità di registrazione dei veicoli nel REVE.
Quali veicoli devono essere registrati nel REVE?
Il comma 2 dell'articolo 93-bis del CdS prevede l'obbligo di registrazione a carico di chi (persona fisica o giuridica), residente in Italia, ha la disponibilità del veicolo, vale a dire colui che ha il possesso del veicolo sulla base di un titolo legittimo (cosiddetto "utilizzatore").
Fermo restando che la norma non limita l'utilizzo a fattispecie specifiche, per cui la disponibilità del veicolo può essere concessa dall'intestatario a qualsiasi titolo (anche a titolo "di cortesia"), rientrano nella previsione normativa, ad esempio, coloro che utilizzano il veicolo, immatricolato a nome di una persona fisica o giuridica straniera (UE o extra UE), in base a contratto di leasing, di noleggio a lungo termine, comodato d'uso, atto costitutivo di usufrutto, ecc.
Medesimo obbligo di registrazione nel REVE è previsto dal comma 3 dell’art. 93-bis per coloro che, in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, svolgono la loro attività lavorativa o professionale in uno Stato confinante o limitrofo con l'Italia e circolano sul territorio nazionale con veicoli di loro proprietà immatricolati in tale Stato. Tali soggetti hanno l'obbligo di richiedere la registrazione entro 60 giorni dalla data di acquisto del veicolo; tuttavia, è ammissibile la richiesta di registrazione anche nel caso in cui sia effettuata oltre tali termini.
Sono Stati confinanti la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia, Città del Vaticano, mentre costituiscono Stati limitrofi quelli che, pur non confinanti, sono relativamente vicini al territorio nazionale e quindi raggiungibili dal lavoratore in tempi ragionevolmente brevi quali, ad esempio, il Principato di Monaco, la Germania, il Principato del Liechtenstein, la Croazia.
Esclusioni
Non rientrano nel campo di applicazione della norma e, quindi, non hanno obbligo di registrazione nel REVE, anche se utilizzati per più di 30 giorni, i veicoli immatricolati all'estero, condotti nel territorio italiano dal lavoratore dipendente residente in Italia solo ed esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa, in relazione alla quale il lavoratore non ha alcuna autonomia nell'utilizzazione del mezzo. In questo caso il conducente dovrà tenere a bordo, per eventuali controlli su strada, la documentazione attestante l'utilizzo del mezzo dell'impresa in qualità di dipendente.
I commi 5 e 6 dell’art. 93-bis (CdS) escludono dall’obbligo di registrazione i veicoli esteri quando siano condotti dai seguenti soggetti:
Pertanto, per i casi di cui sopra, i relativi veicoli possono circolare liberamente, senza necessità di essere immatricolati in Italia entro tre mesi dall’acquisizione della residenza in Italia del proprietario, ovvero, senza essere accompagnati da apposito documento giustificativo, ovvero, senza essere oggetto di iscrizione al REVE.
L’obbligo di registrazione nel REVE
Premesso che nessun controllo spetta agli Uffici P.R.A. sulla durata di utilizzo del veicolo ai fini dell'ammissibilità o meno della richiesta di registrazione, la circolare ACI precisa che la norma impone l'obbligo di registrazione in caso di utilizzo del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni calcolati nell'anno solare; tali periodi possono essere non continuativi.
Ad esempio, nel caso in cui un veicolo sia nella disponibilità di un soggetto, nel medesimo anno, una prima volta per 15 giorni e una seconda volta per 20 giorni, l'obbligo di registrazione scatterà quando il veicolo entra nella disponibilità dell'utilizzatore la seconda volta, in quanto la somma del primo periodo e del secondo supera i 30 giorni. Viceversa, se la prima volta il veicolo viene utilizzato per 10 giorni e successivamente, sempre nel medesimo anno solare, viene utilizzato una seconda volta per 15 giorni, l'obbligo di registrazione non scatterà, essendo i giorni complessivi di utilizzo nell'anno solare inferiori a 30 giorni.
Nonostante l'art. 93-bis, al comma 2, preveda l'obbligo di registrazione solo in caso di utilizzo del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni nell'anno solare, non è comunque inibita la possibilità di registrare, su istanza dell'utilizzatore, anche i veicoli utilizzati per periodi non superiori a 30 giorni, per i quali la norma prevede solo l'obbligo di portare a bordo del veicolo il titolo che ne legittima l'utilizzo.
Inoltre, la registrazione nel REVE è ammissibile anche ex post, vale a dire anche nel caso in cui il periodo di disponibilità sia ormai terminato ma l'utilizzatore ne voglia dare pubblicità nel suddetto Registro. In questo caso la registrazione è possibile solo se il veicolo non sia stato già registrato a nome di altro utilizzatore.
Documenti necessari per la registrazione
Come titolo per la registrazione è da considerare valido qualsiasi documento, prodotto anche in copia, redatto in lingua italiana (ad es. copia del contratto di leasing, di comodato, locazione a lungo termine, ecc.), sottoscritto dall'intestatario e recante data certa antecedente alla richiesta, dal quale risultino il titolo del possesso, i dati dell'utilizzatore e la relativa durata della disponibilità del veicolo.
Qualora il titolo fosse redatto in lingua straniera, dovrà essere allegata anche la traduzione asseverata.
Se la Carta di Circolazione estera del veicolo, comunque da allegare sempre in copia all'istanza di registrazione, contiene oltre ai dati dell'intestatario anche i dati dell'utilizzatore, il titolo del possesso e la relativa durata, essa costituisce a tutti gli effetti titolo di data certa; in tal caso non è necessario esibire altro titolo e la data certa coincide con quella riportata sulla Carta di Circolazione.
Nel caso in cui, invece, siano presenti i dati dell'utilizzatore ma non sia riportata la durata dell'utilizzo né il titolo del possesso è necessario allegare anche il contratto o il titolo dal quale risulti la durata; in tal caso, se il titolo allegato non riporta una data certa, varrà come data certa la data riportata sulla Carta di Circolazione.
Si evidenzia che, nelle Carte di Circolazione europee i dati dell'utilizzatore, diverso dal proprietario, ove presenti, sono identificati dai codici armonizzati C.3 (C.3.1 - C.3.2 - C.3.3) della Sez. I o, per i Paesi che l'hanno prevista, della Sez. II.
Per le Carte di Circolazione UE, rispondenti al suddetto modello non è necessario allegare la traduzione asseverata essendo i dati identificati secondo i suddetti codici armonizzati. La traduzione asseverata è, viceversa, necessaria per le Carte di Circolazione extra UE e per le Carte di Circolazione UE in cui i dati utili alla registrazione (ad es. durata del contratto, titolo ecc.) siano eventualmente riportati come annotazioni aggiuntive.
La dimostrazione della data certa
La norma prevede che il titolo presentato per la registrazione abbia data certa al fine di dimostrare che il documento in questione è stato formato in data antecedente o pari a quella della richiesta di registrazione.
A tale fine conferiscono data certa al titolo:
In assenza di una delle sopra indicate prove di data certa, il titolo si considera formato alla data di richiesta della registrazione nel REVE o dalla data di rilascio del permesso provvisorio di circolazione ove sia stato rilasciato dallo STA.
Uffici competenti a ricevere la registrazione
La richiesta di registrazione deve essere presentata ad uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) attivato presso gli Studi di Consulenza Automobilistica e le Delegazioni ACI o presso gli Sportelli degli Uffici PRA (previa prenotazione tramite l'attuale sistema PrenotACI) utilizzando apposita Istanza (all. 2, 3) e presentando, anche tramite delega (all. 4) la documentazione prevista (all. 5).
L'Istanza è resa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 e costituisce anche dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto; deve essere sottoscritta dal soggetto legittimato a richiedere la registrazione (a seconda dei casi utilizzatore, soggetto cedente la disponibilità del veicolo, lavoratore in un Paese confinante o limitrofo).
Qualora i suddetti soggetti non possano o non vogliano presentare e/o sottoscrivere personalmente l'Istanza possono delegare, ai sensi dell'articolo 38 comma 3-bis, un terzo soggetto a farsi rappresentare nella sottoscrizione e/o nella presentazione dell'Istanza (all. 4).
Al richiedente viene rilasciata una specifica attestazione comprovante l'avvenuta registrazione che l'utilizzatore del veicolo potrà esibire alle Forze di Polizia in caso di controlli su strada.
Permesso provvisorio di circolazione
Qualora per problemi tecnici causati da blocchi o rallentamenti del Sistema Informatico ACI o qualora si presentino problemi tecnici o operativi sulla singola pratica che impediscano il regolare espletamento della richiesta, potrà essere rilasciato dallo S.T.A. "un permesso provvisorio di circolazione", valido fino alla data di scadenza indicata nel permesso stesso.
La circolare ACI precisa che nella prima fase di avvio, tale permesso avrà una durata temporale più ampia che, una volta consolidate le procedure informatiche, verrà progressivamente ridotta. Tale permesso, che dovrà essere tenuto a bordo del veicolo ed esibito in caso di controlli su strada, consentirà all'utilizzatore, in attesa che vengano superate le problematiche tecniche e vada a buon fine la pratica di registrazione, di poter circolare con il veicolo senza incorrere in sanzioni.
Costo della registrazione al REVE
Sono dovuti i seguenti importi:
Il REVE è un registro pubblico accessibile con le medesime modalità e condizioni previste per l'Archivio P.R.A.
Articolo di Marco Massavelli
All.
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: