La Rivista del Sindaco


La formazione dell’atto di morte e il rilascio del permesso al seppellimento in caso di morte violenta

Indicazioni operative
Approfondimenti
di Capezzali Lorella
14 Novembre 2023

Si definisce morte violenta quando il decesso avviene per cause non naturali, ma è determinato da un fatto violento, anche di natura accidentale, come ad es. un incidente o un infortunio non necessariamente legato ad un’ipotesi di reato.
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 285/1990 “Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.”

Le modalità previste dal Regolamento di Stato Civile
Per il caso di decesso da morte violenta il Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) prevede una specifica modalità di formazione dell’atto di morte ed un’altrettanta specifica modalità di rilascio dell’autorizzazione ad inumazione, tumulazione e cremazione.
Quando il decesso è causato da morte violenta, anche accidentale, determinata da fatti che escludano la morte naturale oppure quando, pur non essendovi elementi certi, esiste anche solo il sospetto che il decesso non sia avvenuto per cause naturali, solitamente viene coinvolta l’Autorità Giudiziaria, che, ove ravvisi ipotesi di reato, provvede ad attivare le indagini e a formare un processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze della morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere in merito al defunto.
Dall’intervento di organi di polizia giudiziaria che circostanziano il decesso, il Magistrato disporrà l’apertura di un procedimento di propria competenza solo qualora la morte sia dovuta ad evento che palesi un’ipotesi di reato, al contrario si riterrà estraneo da qualsiasi attività.
Rispetto alla formazione dell’atto di morte la fattispecie è normata dall’art. 77, comma 2, del D.P.R. n. 396/2000 che recita “Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte.” 
Anche se la morte violenta non è causata da ipotesi di reato, l’atto di morte viene formato con iscrizione in Parte II, serie B, del registro degli atti di morte utilizzando la notizia di morte che il Magistrato o l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria intervenuto deve trasmettere all’Ufficiale di Stato Civile competente. Spesso la notizia di morte è contenuta nel nulla-osta al seppellimento rilasciato dalla Procura della Repubblica ex art. 77, comma 1, D.P.R. 396/2000.
Da ciò ne consegue che in caso di decesso violento sarà necessario acquisire apposita notizia di morte che sarà rilasciata dal Magistrato qualora ravvisi la propria competenza ad operare, mentre sarà formalizzata dall’ufficiale di Polizia Giudiziaria intervenuto (es. Carabinieri), in assenza di competenza degli Organi di Magistratura (es. morte accidentale senza sospetto di reato o suicidio).
La notizia di morte dovrà contenere gli elementi essenziali per consentire la formazione dell’atto di morte così come indicato dall’art. 73 del D.P.R. 396/2000. 
Qualora la notizia di morte circostanzi il luogo di ritrovamento del cadavere, invece che il luogo di morte, di ciò occorrerà far menzione nell’atto di morte con specifica annotazione stante la tipicità delle formule previste dal D.M. 05/04/2002.
Lo stesso dicasi per le informazioni relative al giorno e ora di morte che potrebbero essere circostanziate con termini specifici (ad esempio con un intervallo temporale o con il termine “circa”)
Come precedentemente indicato, accade che, pur in presenza di morte violenta, l’autorità di Polizia Giudiziaria che interviene nella gestione del caso, sostenga che non ci sia necessità di rilascio del nulla-osta da parte della competente Procura come nel caso in cui lo stesso Procuratore, anche verbalmente, abbia disposto la restituzione della salma ai familiari escludendo il sospetto di reato e quindi escludendo il proprio intervento procedurale.
Ciò non toglie che l’atto di morte sarà comunque formato in base alla notizia di morte ex art. 77, comma 2 del D.P.R. 396/2000 e che il verbale con cui l’organo di Polizia Giudiziaria dispone o la rimozione dalla pubblica via del deceduto con trasporto necroscopico o la restituzione della salma ai familiari non sono documenti acquisibili come notizia di morte.
Rispetto all’autorizzazione al seppellimento, in caso di morte violenta l’art. 77, comma 1 del D.P.R. 396/2000 recita “Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto.”
Ovviamente la morte violenta indicata dalla normativa sopra richiamata deve essere frutto di azione delittuosa che vede il coinvolgimento attivo della Magistratura, perché, in caso contrario, il seppellimento sarà autorizzato in base alla certificazione del medico necroscopo ai sensi dell’art., 74 del Regolamento di Stato Civile.

Morte violenta a seguito di reato
Nel dettato dell’art. 77 citato, la norma non rilascia disposizioni chiare rispetto all’operato dell’Ufficiale di Stato Civile, per il quale è indicata una negazione di rilascio autorizzazione al seppellimento, senza circostanziare nel dettaglio l’operatività della formalizzazione del permesso al seppellimento.
Per tali problemi interpretativi la questione è anche stata affrontata da tre circolari del Ministero dell’Interno: la n. 33 del 15/07/2004, la n. 42 del 19/10/2004 e la n. 30 del 07/06/2007 ai fini di dettare disposizioni operative sia ai Magistrati che agli Ufficiali di Stato Civile.
La circolare n. 42/2004 nello specifico recita: 
“Dall'art. 77 del D.P.R. 396/2000 emerge che, in tutti i casi di "morte violenta", è necessario che il Magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, rediga il processo verbale sullo stato del cadavere e sulle circostanze del decesso e dia all'ufficiale di stato civile le notizie necessarie per espletare gli adempimenti di competenza

  • rilascio autorizzazione al seppellimento, su nulla osta del Magistrato, in caso di sospetto di reato;
  • rilascio autorizzazione al seppellimento, in base alla dichiarata insussistenza di sospetto di reato contenuta nel processo verbale trasmesso dal Magistrato.

Alla luce di quanto sopra riferito, pertanto, si precisa che l'ufficiale dello stato civile potrà autorizzare il seppellimento dopo aver visionato copia del processo verbale redatto dal Magistrato o dall'ufficiale di polizia assistito da un medico e aver acquisito; ove sussistano sospetti di reato, il previsto nulla osta.”
A parziale rettifica di quanto sopra la circolare n. 30/2007 dispone:
Pertanto, l'ufficiale dello stato civile potrà procedere ad autorizzare l'inumazione a fronte della comunicazione da parte del magistrato o dell'autorità di polizia giudiziaria, che non sussistono elementi di reato ovvero, nel caso di loro sussistenza, a fronte di un provvedimento del magistrato che nulla osta alla inumazione. Della comunicazione ricevuta, che non deve necessariamente essere corredata dalla copia del processo verbale, si dovrà ovviamente fare menzione nella redazione dell'atto di morte.”
Ad oggi, quindi, il Magistrato, che avoca a sé un procedimento per morte violenta con sospetto di reato, rilascerà all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di rinvenimento del cadavere, apposito nulla-osta al seppellimento senza trasmettere il relativo processo verbale delle indagini condotte e circostanzierà nello stesso le notizie necessarie alla formazione del relativo atto di morte.

Morte senza sospetto di reato
Nel caso di morte violenza senza sospetto di reato, la notizia di morte sarà fornita dall’Ufficiale di Polizia Giudiziaria intervenuto, mentre l’autorizzazione al seppellimento sarà rilasciata mediante il certificato necroscopico come previsto dall’art. 74, comma 2 del D.P.R. 396/2000.

L’estradizione all’estero del cadavere
Una particolare attenzione andrà posta nel caso in cui, per il cadavere oggetto di nulla-osta, venisse richiesta, dagli aventi titolo, l’estradizione all’estero. Siccome il nulla-osta normalmente legittima l’autorizzazione al seppellimento del cadavere con espresso divieto di adibire lo stesso ad attività di studio o di ricerca scientifica in modo tale che rimanga a disposizione della giustizia per qualsiasi evenienza, qualora si renda necessaria l’estradizione all’estero del deceduto, sarà opportuno richiede preventivamente alla Procura della Repubblica specifica autorizzazione.  

Articolo di Lorella Capezzali
 


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