La Conferenza Stato città e autonomie locali del 23 gennaio ha approvato lo schema di decreto previsto dall’art. 1, comma 788, della L. 207/2024 per definire la misura del concorso alla finanza pubblica previsto a carico degli enti locali dalla manovra di bilancio 2025.
Il meccanismo
In base al comma 788 citato, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.
Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato.
Il successivo comma 789 prevede che gli enti debbano costituire, per ciascun anno, un fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica da iscrivere nella missione 20 della parte corrente del bilancio di previsione, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
Per gli enti in avanzo o con risultato di amministrazione pari a zero alla fine dell’esercizio precedente, il fondo confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.
Per gli enti in disavanzo alla fine dell’esercizio precedente, il fondo costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione.
I successivi commi disciplinano il monitoraggio dei risultati e l’eventuale applicazione di sanzioni agli enti inadempienti. La verifica è effettuata sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche e, nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di comparto, sono individuati gli enti inadempienti e l’importo dell’incremento del fondo che gli stessi enti sono tenuti ad iscrivere, nei successivi 30 giorni, nel bilancio di previsione con riferimento all’esercizio in corso di gestione.
Qualora, infine, risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso ovvero ulteriori importi da accantonare.
Il riparto
Lo schema di decreto su cui la Conferenza ha espresso l’intesa ripartisce gli importi assegnati ai singoli enti locali, secondo la metodologia indicata negli allegati A e B. La platea, come previsto dal comma 784, esclude gli enti in dissesto, quelli in pre-dissesto, nonché quelli che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'art. 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021 e di cui all'art. 43, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022. Gli importi sono definiti per ciascuna delle annualità considerate e sono aggiuntivi rispetto alle pre-vigenti misure di concorso alla finanza pubblica. Il decreto di riparto, non appena perfezionato, sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Da quel momento, scatterà il termine di 30 giorni previsto per la contabilizzazione a bilancio degli importi, come previsto dal comma 789.
Indicazioni operative
Gli enti soggetti al concorso di finanza pubblica che abbiano già approvato il bilancio devono iscrivere o adeguare il fondo all’importo definito dal decreto, procedendo con variazione di bilancio. La norma richiama la competenza del consiglio, ma si ritiene che, conformemente alle regole generali, il provvedimento possa essere approvato in via d’urgenza dall’organo esecutivo, con successiva ratifica consiliare.
Gli enti che, invece, non hanno ancora chiuso il preventivo potranno variare il bilancio in corso di approvazione. Come detto, il fondo, a fine esercizio, confluisce nel risultato di amministrazione. La formulazione legislativa, al riguardo, è infelice, perché sovrappone il concetto di quota accantonata con il diverso concetto di quota destinata agli investimenti. Si ritiene, però, che la soluzione corretta sia la prima, fermo restando che le somme liberate dovranno essere destinate a coprire spesa sul titolo II. Occorrerà però attendere la prevista revisione degli schemi di bilancio e di rendiconto per esserne certi. Per gli enti in disavanzo alla fine dell’esercizio precedente, il fondo costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Lo schema di decreto di riparto precisa anche la corretta codifica che è quella della voce U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”.
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