La L. 18 luglio 2025 n. 105, di conversione con modificazioni del D.L. 21 maggio 2025 n. 73, recante Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti, ha inserito il comma 3-bis all’art. 5, concernente Disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli.
Le amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del portale telematico istituzionale del medesimo Ministero, i dati relativi alle apparecchiature per l'accertamento della violazione dei limiti di velocità utilizzate ai fini di cui all'articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, indicando per ciascun dispositivo la conformità ad un tipo, marca e modello approvato od omologato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il modello informatico da utilizzare per la trasmissione dei dati di cui al primo periodo e sono indicate le relative modalità di comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fermi restando i requisiti di collocazione e uso nonché di approvazione e omologazione delle apparecchiature di cui al primo periodo previsti a legislazione vigente, la comunicazione di cui al primo periodo è condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature cui si riferisce la comunicazione medesima. La disposizione del terzo periodo acquista efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al secondo periodo.
Il nuovo comma 3-bis, aggiunto da un emendamento in sede di esame alla Camera, pone l’obbligo a carico delle amministrazioni e gli enti da cui dipendono gli organi che espletano servizi di polizia stradale - di cui all’art. 12 c. 1 C.d.S. - di comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la pubblicazione nell’apposita sezione del portale telematico istituzionale, i dati relativi alle apparecchiature per l’accertamento della violazione dei limiti di velocità previsti, ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, dall’art. 142 C.d.S., indicando per ciascun dispositivo la conformità al tipo, marca e modello approvato od omologato.
A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’interno, deve adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto che definisce il modello informatico da utilizzare per la trasmissione dei dati, indicando le relative modalità di comunicazione.
Conseguentemente, decorsi 60 giorni dalla data di adozione del decreto, fermo restando i requisiti previsti per la collocazione e l’uso, nonché di approvazione e omologazione delle apparecchiature, la comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti costituisce condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature.
Il censimento dei dispositivi persegue l’obiettivo di creare una mappatura - su scala nazionale, regionale e locale - al fine di garantire massima trasparenza nell’uso dei dispositivi di rilevazione della velocità, anche alla luce dell’approvazione del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 aprile 2024, recante Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992 - che in realtà è un decreto legislativo.
La previsione, senza preoccuparsi, ancora una volta, dello spinoso problema relativo all’impossibilità di procedere all’omologazione, introduce un’ulteriore condizione necessaria ai fini del legittimo utilizzo delle apparecchiature che tuttavia, secondo il monito ancora indiscusso della giurisprudenza di legittimità, non possono essere utilizzati.
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