La Rivista del Sindaco


Prestazioni del personale maturate nell’anno precedente: quale trattamento fiscale applicare

Il ritardo dell’atto amministrativo legittima la tassazione separata degli importi percepiti
Approfondimenti
di La Posta del Sindaco
02 Agosto 2021

Il caso 

Un ente pubblico ha posto un quesito ai tecnici dell’Agenzia delle Entrate evidenziando che l'Amministrazione emana, annualmente, il decreto direttoriale con il quale sono stabilite, le misure per l'efficientamento della funzione ispettiva svolte da alcuni dipendenti pubblici, allo scopo di consentire il pagamento degli emolumenti al personale per le prestazioni eseguite nel secondo semestre dell'anno precedente.
L’ente pubblico fa presente che il provvedimento amministrativo adottato nel 2021 dispone il pagamento degli emolumenti al personale che ha maturato la prestazione nel secondo semestre del 2020.
Il ritardo nel pagamento dei suddetti emolumenti al personale ispettivo per le prestazioni maturate nel secondo semestre dell'anno precedente è da attribuire alle modalità con le quali si rendono quantificabili e disponibili le risorse nel proprio bilancio, conformemente alla disciplina recata dall'articolo 14, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, che ha introdotto misure volte a rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il quesito

Con l'istanza di interpello in esame, l’ente pubblico chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale applicabile alle somme che sono liquidate al personale per le prestazioni maturate nell'anno precedente.

La finalità della tassazione separata nel sistema tributario italiano

In base al principio di cassa, sancito dall'articolo 51, del D.P.R. 917/1986, cd. Tuir, disciplinante la determinazione del reddito di lavoro dipendente, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi.
Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi che sarebbero derivanti da una rigida applicazione del criterio di cassa, l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).
Pertanto, la tassazione separata ha la finalità di evitare al contribuente un’Irpef particolarmente elevata nell’anno in cui percepisce redditi “straordinari”, tra i quali figurano gli importi arretrati da lavoro dipendente o il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
Affinché quindi possa trovare applicazione la predetta modalità di tassazione è necessario, che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa e che, inoltre, detto ritardo:

  • derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti; 

 oppure,

  • sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l'erogazione degli emolumenti.

Esclusioni
Conseguentemente, la tassazione separata non può trovare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono, oppure qualora la corresponsione in un periodo d'imposta successivo possa considerarsi fisiologica; in altre parole la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro erogazione, in assenza di cause giuridiche, debba avvenire in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di maturazione.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate 

Con la risposta n. 408, del 16 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate osserva che gli emolumenti incentivanti per lo svolgimento di attività ispettive, svolte nel secondo semestre dell'anno, sono erogati nell'anno immediatamente successivo a quello di maturazione; la mancata erogazione nel medesimo periodo d'imposta, al quale i predetti emolumenti si riferiscono, è dovuta ad una "causa giuridica" sopravvenuta, ovvero all'emanazione di un atto amministrativo qual è il decreto direttoriale.
Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir elenca, senza altra indicazione, le cause giuridiche il cui sopraggiungere legittima l'applicazione della tassazione separata.
Pertanto, dal momento che nella fattispecie in esame, secondo quanto rappresentato, il ritardo nella corresponsione è dovuta ad una "causa giuridica", ovvero all'emanazione del decreto direttoriale dell'Amministrazione istante, che interviene l'anno successivo a quello cui i descritti emolumenti incentivanti si riferiscono, l’Agenzia delle Entrate è dell'avviso che la retribuzione incentivante per il dipendente pubblico sia da assoggettare a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.

I compensi incentivanti la produttività

Con la risposta a interpello n. 223, del 29 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di emolumenti legati a obiettivi. 
Qualora l'erogazione dei "compensi incentivanti la produttività" avvenga in periodi d'imposta successivi al periodo di riferimento, per effetto della contrattazione articolata di ente, si applica la tassazione separata. Il documento ha specificato che è possibile presentare all’ufficio delle Entrate territorialmente competente istanza di rimborso delle maggiori ritenute trattenute o subite sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, invece che a tassazione separata.
Pertanto, non si giustifica l’applicazione della tassazione separata qualora le retribuzioni di risultato siano corrisposte in periodi d’imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante (ad esempio, il secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione). In tali casi non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi. Al contrario, la predetta indagine va invece sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto.

Gli emolumenti spettanti a seguito di sentenza

L’Agenzia delle Entrate con la precedente risposta all’istanza di interpello n. 369, del 17 settembre 2020, ha chiarito che vanno assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir  gli emolumenti spettanti a seguito di una sentenza, all’ex dipendente maturati in annualità antecedenti quella di corresponsione, ed erogati dall’ex datore di lavoro che, nella fattispecie in esame, si tratta di una pubblica amministrazione.
Nel caso in esame un ente pubblico, a seguito di una sentenza sfavorevole, era stato condannato al pagamento nei confronti di un suo ex dipendente di emolumenti, a titolo di differenze retributive e indennità di fine rapporto per il periodo di lavoro dal 21 dicembre 1989 al 30 giugno 1998, per un importo complessivo pari a circa 188mila euro.
L’ente pubblico era stato, altresì, condannato al pagamento delle spese dei giudizi e di CTU, nonché alla regolarizzazione contributiva in relazione all'intero periodo di lavoro dedotto in giudizio.

Obblighi fiscali dell’Ente erogatore del compenso
Il dubbio avanzato ai tecnici delle Entrate, da parte dell’ente pubblico, in relazione anche all’orientamento della Cassazione, era quale fosse il corretto comportamento da tenere con riferimento agli obblighi fiscali gravanti in capo all'ente che eroga il compenso e, conseguentemente, quale fosse la corretta modalità di redazione della Certificazione Unica 2021, con particolare riferimento all'assenza, nel caso di specie, delle ritenute fiscali e previdenziali effettuate a carico del lavoratore.
L’Agenzia delle Entrate nel richiamare la normativa di riferimento in materia di ritenute IRPEF sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti ha evidenziato che, per quanto concerne la modalità di tassazione, l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, prevede che l'imposta si applichi separatamente, tra l'altro, sugli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti”.
Tale modalità di tassazione del reddito di lavoro dipendente è finalizzata ad evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio di capacità contributiva.
Le Amministrazioni dello Stato che corrispondono arretrati soggetti a tassazione devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'IRPEF; più precisamente, la ritenuta è determinata applicando, all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sono percepiti.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, nel rispondere al quesito aveva approfondito la questione evidenziando che dai dati presenti in Anagrafe tributaria era emerso che l’ente pubblico istante, nel 2019, aveva erogato all'ex-dipendente pubblico la somma di euro 70.000,00 a titolo di acconto delle somme a quest'ultimo spettanti in esecuzione della citata sentenza, rilasciando al medesimo apposita Certificazione Unica (CU/2020).

Violazioni all’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
Dall'esame di tale modello certificativo, si evinceva che sulle somme erogate non erano state effettuate le ritenute dirette alla fonte, così come disposto dall’articolo 29, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e dall’articolo 2 del D.P.R. n. 602/1973.
Tale violazione è disciplinata dall'articolo 14, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dal titolo «Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte» laddove è disposto che «Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto».
L’Agenzia delle entrate ha evidenziato, tuttavia, che l’ente pubblico poteva assolvere la citata sanzione avvalendosi, nel rispetto delle condizioni previste, dell'istituto del ravvedimento operoso.


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