La Rivista del Sindaco


Reclutamento del personale a tempo determinato: le novità-opportunità introdotte dal PNRR

Guida alle modalità previste dal DL 80/2021 per la realizzazione degli interventi
Approfondimenti
di La Posta del Sindaco
27 Settembre 2021

L’art. 1 del Decreto Legge n. 80/2021 (cd. Decreto Reclutamento), recentemente convertito con Legge 6 agosto 2021, n. 113, introduce una disciplina speciale in materia di assunzioni a tempo determinato di personale qualificato da parte delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito) che definisce le priorità e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie rese disponibili dall’Unione Europea al fine di favorire la ripresa economica a seguito della pandemia provocata dalla diffusione del COVID-19.

Cosa?

Il reclutamento a tempo determinato

La disciplina speciale per il reclutamento a tempo determinato riguarda, pertanto, il personale specificamente destinato alla realizzazione dei progetti, finanziati nell’ambito del PNRR, dei quali le amministrazioni hanno la diretta titolarità di attuazione e nei limiti di importi definiti dalle specifiche voci di costo previste dal quadro economico del progetto.

I contratti di lavoro stipulati devono indicare specificamente il progetto del PNRR nell’ambito del quale la prestazione lavorativa viene erogata che, quindi, deve essere specificamente e direttamente funzionale a tali tipologie di interventi.

Tali contratti di lavoro rappresentano un vero e proprio strumento a disposizione delle amministrazioni per affrontare l’attuazione dei progetti e sfruttarne adeguatamente le potenzialità. L’indicazione del progetto cui il contratto di lavoro si riferisce è necessaria pena la nullità del contratto di lavoro.

L’amministrazione può recedere dal contratto per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 del codice civile, nell’ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dal progetto.

Chi?

Quali amministrazioni sono interessate?

Le amministrazioni titolari sono quelle alle quali è affidata la realizzazione degli interventi e ai quali è anche ricondotta la responsabilità della rendicontazione delle relative spese, così come prevista dal PNRR. Si tratta di interventi per i quali è prevista una specifica governance con una forte regia centralizzata.

Non vi sono dubbi sul fatto che tra le amministrazioni potenzialmente titolari di interventi a valere sul PNRR, oltre alle Amministrazioni centrali, alle Regioni e alle Province autonome, rientrino anche gli enti locali.

Sul punto, oltre ai dubbi espressi dall’ANCI, va richiamato l’art. 9 del D.L. 77/2021 che, pur a fronte di una forte regia centrale sull’attuazione degli interventi previsti dal PNRR, stabilisce che alla realizzazione operativa di questi ultimi provvedono anche gli enti locali sulla base ovviamente delle loro specifiche competenze istituzionali e della titolarità, per come prevista dal PNRR, che dipenderà, quindi, dalla tipologia di interventi. In questo senso si deve ritenere che i progetti devono essere coerenti con le finalità istituzionali degli enti individuati per l’attuazione.

Le amministrazioni coinvolte nelle nuove e specifiche modalità di reclutamento introdotte dall’art. 1, comma 1, del D.L. 80/2021, sono:

  • le amministrazioni periferiche/territoriali beneficiarie dei progetti indicati nel PNRR e che ne sono quindi anche responsabili dell’attuazione;
  • le amministrazioni centrali che devono esprimersi sulla ammissibilità delle spese sostenute dalle amministrazioni territoriali per il reclutamento del personale destinato a realizzare i progetti previsti dal PNRR.

Come?

Le modalità di reclutamento

L’individuazione del personale con il quale stipulare contratti di lavoro a tempo determinato può avvenire attraverso diversi canali di accesso, fermo restando l’assoluta necessità che la relativa spesa venga dichiarata ammissibile dalle strutture centrali preposte a tale verifica, affinché possano rientrare nelle deroghe appositamente previste.

I criteri di ammissibilità delle spese dovranno essere coerenti con il quadro economico-finanziario dell’intervento e, trattandosi di spese di personale, effettivamente funzionali all’attuazione.

Modalità digitali

Un primo canale di reclutamento è previsto dal comma 4 dell’art. 1 del D.L. 80/2021 e concerne lo svolgimento, da parte dell’amministrazione interessata, di autonome procedure concorsuali con l’utilizzo delle modalità digitali, decentrate e semplificate previste dall’art. 10, comma 1, lettera c), del D.L. n. 44/2021 che prevedono, oltre alla valutazione dei titoli, lo svolgimento della sola prova scritta.

La norma specifica che a parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

Di particolare interesse la previsione che estende questa procedura di reclutamento a tutte le amministrazioni indipendentemente dalla connessione con l’attuazione di interventi inseriti nel PNRR.

Portale Reclutamento

Un secondo canale di reclutamento, previsto dai commi 5 e 9 dell’art. 1 del D.L. 80/2021, è rappresentato dal Portale del reclutamento, istituito dal Dipartimento della Funzione pubblica, già previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 56/2019.

Si tratta di una interessante novità che prevede la possibilità di accesso ad un apposito elenco da parte di personale con alta specializzazione, proprio in funzione di contratti a tempo determinato, tramite apposite procedure idoneative che prevedono una sola prova scritta.

Per alta specializzazione si intende il possesso della laurea magistrale o specialistica e di uno dei seguenti titoli in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all’attuazione dei progetti:

  1. dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello;
  2. documentata esperienza professionale, qualificata e continuativa, di durata almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell’Unione europea.

Qualora un Ente locale intenda attingere da tale elenco per perfezionare un contratto a tempo determinato, si dovrà tener conto della previsione di cui al comma 13, secondo cui tale personale è equiparato, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell’Area III, posizione economica F3, del CCNL Funzioni centrali, sezione Ministeri; conseguentemente, in applicazione delle tabelle di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento, tale personale andrà inquadrato in categoria D, posizione economica D2.

Graduatorie concorsuali

Un terzo canale di reclutamento, previsto dal comma 14 dell’art. 1 del D.L. 80/2021, è costituito dall’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti, anche di concorsi a tempo determinato.

Siamo in presenza di una possibilità parzialmente già presente nel nostro ordinamento e che viene, in questo caso, estesa anche alle graduatorie a tempo determinato.

Concorsi unici centralizzati

Un quarto canale di reclutamento, previsto dal comma 11 dell’art. 1 del D.L. 80/2021, è il ricorso ai concorsi unici centralizzati, organizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi del comma 3-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 101/2013.

Rimane comunque ferma, infine, la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di accesso al pubblico impiego considerato che le modalità di reclutamento previste dall’art. 1 del D.L. 80/2021 costituiscono una possibilità che lascia inalterate le ulteriori disposizioni vigenti in materia di concorsi pubblici.

Le deroghe

Le assunzioni a tempo determinato disciplinate dal D.L. 80/2021 avvengono in deroga alle limitazioni imposte dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, e alla dotazione organica.

Limiti di spesa

Tale deroga determina l’esclusione della relativa spesa dai limiti ordinamentali che àncorano la spesa al valore sostenuto nel 2009.

Dotazione organica

Stante la necessità di un chiarimento ufficiale rispetto alla deroga relativa alla dotazione organica, l’unica lettura che ad oggi se ne può dare è legata al fatto che si tratta di una spesa svincolata dal limite ordinamentale alla spesa complessiva di personale come previsto dalla Legge 296/2006 (media del triennio 2011-2013 o, per Comuni inferiori a 1.000 abitanti, la spesa sostenuta nel 2008) che, in generale, continua a rappresentare un limite invalicabile, salvo per la spesa rientrante nei budget assunzionali per i Comuni virtuosi sulla base del D.M. 17.3.2021.

Spese finanziate con risorse proprie

Le deroghe concernono esclusivamente le spese sostenute nell’ambito del quadro finanziario degli interventi per cui è da escludere che possano rientrare le assunzioni, pur funzionali all’attuazione degli interventi PNRR, finanziate con risorse proprie che, pertanto, devono rispettare tutti i limiti ordinamentali, sia riguardanti il lavoro flessibile che in generale la spesa di personale.

Mobilità obbligatoria

Una ulteriore deroga è prevista dal comma 14-bis dell’art. 1 del D.L. 80/2021, secondo il quale alle procedure di reclutamento a tempo determinato non si applica la procedura propedeutica della mobilità obbligatoria ex art. 34, comma 6, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001; si tratta di una evidente misura acceleratoria delle procedure assunzionali.

Durata

Il secondo comma dell’art. 1 del D.L. 80/2021 stabilisce che la durata dei contratti a tempo determinato può superare il limite dei 36 mesi (attualmente previsto dall’art. 50, comma 2, del CCNL 21.5.2018, prorogabile, secondo il successivo comma 11, di ulteriori 12 mesi nei casi tassativamente elencati). In ogni caso la durata dei contratti non può superare quella dei progetti per la cui attuazione vengono stipulati e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

I contratti possono essere rinnovati e prorogati per non più di una volta, fermo restando i limiti perentori di cui sopra.

Perchè?

La valorizzazione dell’esperienza maturata con i contratti a tempo determinato

Ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.L. 80/2021, l’esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato nell’ambito dei progetti del PNRR può essere valorizzata prevedendo, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40%, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi.

Questa previsione rende appetibile i contratti a tempo determinato che sono indirizzati a personale con alta specializzazione, proprio nella previsione di una corsia preferenziale nei successivi eventuali concorsi a tempo indeterminato.

Per gli enti locali l’utilizzo di questa specifica modalità di reclutamento consente inoltre di affrontare con procedure e modalità semplificate l’attuazione dei progetti nei quali sono coinvolti, senza i vincoli ordinamentali vigenti per le spese di personale flessibile e senza incrementare stabilmente il personale in servizio.

 


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