La Rivista del Sindaco


Green pass: dal 15 ottobre, chi non lo possiede non entra in Comune

Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde
Approfondimenti
di La Posta del Sindaco
12 Ottobre 2021

Si avvicina rapidamente il 15 ottobre, data a partire dalla quale il possesso del Green pass diventa condizione necessaria per l’accesso ai luoghi di lavoro, anche nella pubblica amministrazione.

Lo prevede l’art. 9-quinquies, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall’art. 1, D.L. 21 settembre 2021, n. 127.

Nel frattempo, è stato approvato in data 12 ottobre 2021 il D.P.C.M. che propone le linee guida alle quali le amministrazioni dovranno attenersi (nella loro autonomia organizzativa) per gestire la fase dei controlli e delle eventuali violazioni dell’obbligo.

Riportiamo di seguito lo schema delle modalità operative da adottare da parte del Comune per ottemperare all’obbligo di organizzazione delle verifiche del possesso della Certificazione verde Covid-19.

 

Organizzazione delle verifiche del possesso della Certificazione Verde Covid-19

In attuazione del D.L. 21 settembre 2021, n. 127

Premessa

VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 5, del predetto D.L. n. 127/2021, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l’omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;

VISTE le linee guida approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2021, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, in materia di condotta delle PP.AA. per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 1, del D.L. 127/2021, attraverso l’introduzione dell’articolo 9-quinquies nel Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni di cui all’articolo 3, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita - a prescindere da quale ne sia l’origine - non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Si ritiene di adottare le seguenti disposizioni organizzative recanti modalità operative di attuazione della suddetta disciplina normativa e in armonia con le linee guida ministeriali.

MODALITA’ OPERATIVE

Organizzazione delle verifiche del possesso della Certificazione Verde Covid-19

In attuazione del D.L. 21 settembre 2021, n. 127

  1. Soggetti tenuti al possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19

La certificazione verde Covid-19 deve essere posseduta ed esibita dai seguenti soggetti:

  • il personale dipendente;
  • i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il presente Ente, anche in forza di contratti esterni (rientrano in tale definizione, tra gli altri: lavoratori autonomi, lavoratori socialmente utili, personale dipendente di appaltatori, volontari, tirocinanti);
  • i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, Revisori dei conti, Componenti di commissioni comunali);
  • i visitatori che accedono per lo svolgimento di incontri o assemblee.

La certificazione verde Covid-19 deve essere esibita dai soggetti sopra indicati all’ingresso dei locali del Comune e/o su richiesta del personale addetto al controllo.

 

  1.  Esclusioni dall’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19

Dall’obbligo di cui al precedente punto 1 sono esclusi:

  • gli utenti che accedono agli uffici comunali per l’erogazione dei relativi servizi[1].
  • i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute[2];

 

  1. Avvertenze per i soggetti obbligati

Il possesso della certificazione verde non può essere oggetto di autocertificazione.

Non sono consentite deroghe all’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde.

I soggetti che dichiarando il possesso della certificazione non siano in grado di esibirla, non possono accedere ai locali del Comune.

I dipendenti e agli altri soggetti interessati che, in qualsiasi momento, dovessero contrarre il Covid-19, pur in possesso della certificazione verde, sono tenuti ad attivare gli obblighi informativi previsti per tale circostanza; in tali casi, l’accesso o la permanenza nei locali del Comune non è autorizzata.

 

  1. Soggetti autorizzati al controllo

Il soggetto preposto al controllo del possesso della certificazione verde Covid-19 è il datore di lavoro.

Per il presente Ente i soggetti preposti al controllo sono:

 

…………………..[3] …………………………………………………..

 

Il soggetto preposto può incaricare personale dipendente dell’Ente per lo svolgimento delle funzioni di controllo con atto scritto, recante le modalità della relativa effettuazione in conformità al successivo punto 5, da notificare al personale incaricato per l’esecuzione.

 

  1. Modalità di controllo ed effetti del mancato possesso della certificazione verde

Accesso al luogo di lavoro mediante sistemi automatici

Se il controllo all’atto dell’accesso al luogo di lavoro si effettua attraverso strumentazione esclusivamente automatizzata (esempio, mediante i dispositivi utilizzati per il badge o il termoscanner), l’ufficio del personale preposto al tale rilevamento, dopo aver verificato che l’assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all’interessato l’assenza ingiustificata rilevata.

Il responsabile dell’ufficio risorse umane si attiva per verificare con la massima urgenza l’integrazione software dell’apparecchiatura adibita a registrare le timbrature dei dipendenti con un applicativo che svolga le medesime funzioni dell’applicazione “VerificaC19”.

Una volta che tale integrazione sarà implementata, i controlli al momento dell’accesso ai locali del Comune saranno effettuati attraverso l’apparecchiatura suddetta.

Accesso al luogo di lavoro senza l’ausilio di strumenti automatici - Controlli a campione

In assenza della strumentazione automatizzata sopra descritta per il controllo dell’accesso al luogo di lavoro:

  • il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi;
  • ogni responsabile di servizio o incaricato preposto deve procedere, a campione, almeno con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del certificato verde del proprio personale attraverso l’app “VerificaC19” (attivata sul telefono cellulare messo a disposizione dal presente Ente oppure, sul cellulare di proprietà del personale preposto, ove presti il relativo consenso), in misura percentuale non inferiore al 20% di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Il soggetto preposto al controllo che ha svolto l’accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il locale di lavoro e comunicare ai competenti uffici del personale l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino all’esibizione della certificazione verde. Inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il medesimo soggetto competente al controllo è tenuto ad avviare la procedura sanzionatoria prevista all’art. 9-quinquies, del D.L. n. 52/2021 (irrogata dal Prefetto competente per territorio nella misura determinata dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020 in una somma da euro 400 a euro 1.000, con incremento fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Rispetto della privacy

Nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, non è mai consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.

 

  1. Modalità di controllo per i soggetti diversi dal personale dipendente

Il controllo del possesso della certificazione verde e la sua esibizione deve essere effettuato anche nei confronti di:

-           dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione.

I controlli sopra indicati devono essere effettuati

  • al momento dell’accesso ai locali dell’Ente;
  • in un momento successivo nei casi di controllo a campione.

 

Modalità di controllo

Per effettuare i controlli, il soggetto incaricato preposto utilizza l’applicazione denominata “VerificaC19”, (attivata sul telefono cellulare messo a disposizione dal presente Ente oppure, sul cellulare di proprietà del personale preposto, ove presti il relativo consenso).

 

  1. Disposizioni di rinvio e finali

Per quanto non disposto con le presenti modalità, si fa rinvio alle previsioni delle disposizioni e alle linee guida di cui in premessa e ss.mm.ii..

Il Segretario comunale/il Dirigente/il responsabile del servizio, di volta in volta, adotterà specifiche disposizioni per la soluzione di eventuali controversie o dubbi applicativi delle modalità in questione nonché per la loro eventuale integrazione, ove occorra.

 


[1] Le misure di contenimento, per evitare che agli uffici comunali acceda utenza non tenuta a possedere o ad esibire la certificazione verde Covid-19, sono stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d’intesa stipulati con le organizzazioni sindacali.

[2] Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo è effettuato mediante lettura del QRCODE riportato sul certificato di esenzione esibito dal soggetto. In attesa di acquisire l’applicativo necessario alla lettura del QRCODE, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza, non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Resta fermo che il Medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

[3] Segretario comunale o Dirigente o Responsabile del Servizio.

 

Determina del Segretario comunale/Responsabile del servizio di adozione delle Modalità Operative sopra riportate.

Informativa privacy green pass

Nomina dell'incaricato al controllo del Green Pass e autorizzazione al trattamento dei dati personali

Modalità di verifica del Green Pass 

Per ogni ulteriore chiarimento in tema di green pass e di rientro in ufficio si rinvia alle FAQ della Funzione Pubblica al seguente link:

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/13-10-2021/green-pass-e-ritorno-ufficio-le-faq-la-pubblica-amministrazione:

1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?

2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono inviati?

6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?

7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?

8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?

9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?

10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?

11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?

12. Il green pass rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?

13. L'obbligo di green pass sussiste anche in capo agli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui "sede lavorativa" è collocata all'aperto?

14. Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende?

15. I lavoratori di aziende straniere che, per motivi di servizio, devono accedere alla sede di aziende o pubbliche amministrazioni italiane, devono dimostrare il possesso del green pass? Nel caso degli autotrasportatori stranieri, se chi deve caricare/scaricare merce è sprovvisto di green pass, è possibile utilizzare il proprio personale per effettuare tali operazioni?

16. I contratti temporanei previsti per le aziende fino a 15 dipendenti, che devono assumere lavoratori per sostituire quelli sprovvisti di green pass, sono soggetti alle norme generali per i contratti a termine (quindi anche a quelle sulla contribuzione)?

17. Se per cinque giorni la badante non fornisce un green pass valido, il datore di lavoro può procedere alla sua sostituzione per 10 giorni, rinnovabili una volta? In caso affermativo, la badante da sostituire è convivente con il datore di lavoro (o con un suo familiare che beneficia della prestazione lavorativa), deve lasciare l’alloggio alla sostituta?

18. Il contratto collettivo nazionale prevede, per le badanti conviventi, che il datore di lavoro fornisca loro anche il vitto e l’alloggio o, in alternativa, una indennità sostitutiva. In caso di sospensione per mancanza di green pass, si sospendono anche le componenti vitto e alloggio? La badante dovrà quindi lasciare l’alloggio in cui vive abitualmente?

19. Se la badante convivente, pur in possesso di green pass, risulta positiva, dove deve trascorrere la quarantena?

(FAQ aggiornate alle ore 10.00 del 18 ottobre 2021)

8.  Verifica green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro: servizio online

L’Inps, con il messaggio 21 ottobre 2021, n. 3589,  ha informato che  è online il servizio Greenpass50+, che consente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Il servizio è rivolto a tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici, non aderenti a NoiPA.

Le attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile.

Il servizio Greeenpass50+ prevede tre distinte fasi:

  1. la prima, di accreditamento, in cui i datori di lavoro potranno accreditare l’azienda al servizio di verifica del green pass e indicare i verificatori, che verificheranno appunto il possesso del green pass;
  2. la seconda, elaborativa, in cui l’INPS accede alla Piattaforma Nazionale DGC per il recupero dell’informazione del possesso del green pass da parte dei dipendenti delle aziende che hanno aderito al servizio;
  3. la terza, di verifica, in cui i verificatori accederanno al servizio per la verifica del possesso del green pass dei dipendenti delle aziende accreditate, dopo aver selezionato i nominativi per i quali verificare il possesso del green pass.

L’INPS, individuerà i dipendenti di un datore di lavoro in base alle denunce individuali trasmesse dalle medesime aziende, tramite i flussi UNIEMENS, e presenti nei sistemi dell’Istituto al momento dell’elaborazione, prendendo il dato più recente.

Il servizio “Greenpass50+” è accessibile sul sito dell’Istituto:

- mediante la funzione di ricerca, digitando “Greenpass50+”,

- al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: > Prestazioni e Servizi > Servizi, nell’elenco alfabetico dei servizi alla lettera “G”,

- al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: > Prestazioni e Servizi > Prestazioni, all’interno della scheda prestazione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, nell’elenco alfabetico alla lettera “A”.

Per maggiori informazioni e dettagli si vedano:

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[1] Le misure di contenimento, per evitare che agli uffici comunali acceda utenza non tenuta a possedere o ad esibire la certificazione verde Covid-19, sono stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d’intesa stipulati con le organizzazioni sindacali.

[2] Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo è effettuato mediante lettura del QRCODE riportato sul certificato di esenzione esibito dal soggetto. In attesa di acquisire l’applicativo necessario alla lettura del QRCODE, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza, non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Resta fermo che il Medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

[3] Segretario comunale o Dirigente o Responsabile del Servizio.

 

Per qualsiasi ulteriore necessità di approfondimento, ponici il tuo quesito.

A cura della Redazione de La Posta del Sindaco

 

 


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