Si avvicina rapidamente il 15 ottobre, data a partire dalla quale il possesso del Green pass diventa condizione necessaria per l’accesso ai luoghi di lavoro, anche nella pubblica amministrazione.
Lo prevede l’art. 9-quinquies, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall’art. 1, D.L. 21 settembre 2021, n. 127.
Nel frattempo, è stato approvato in data 12 ottobre 2021 il D.P.C.M. che propone le linee guida alle quali le amministrazioni dovranno attenersi (nella loro autonomia organizzativa) per gestire la fase dei controlli e delle eventuali violazioni dell’obbligo.
Riportiamo di seguito lo schema delle modalità operative da adottare da parte del Comune per ottemperare all’obbligo di organizzazione delle verifiche del possesso della Certificazione verde Covid-19.
Organizzazione delle verifiche del possesso della Certificazione Verde Covid-19
In attuazione del D.L. 21 settembre 2021, n. 127
Premessa
VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 5, del predetto D.L. n. 127/2021, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l’omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;
VISTE le linee guida approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2021, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, in materia di condotta delle PP.AA. per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale;
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 1, del D.L. 127/2021, attraverso l’introduzione dell’articolo 9-quinquies nel Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni di cui all’articolo 3, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita - a prescindere da quale ne sia l’origine - non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.
Si ritiene di adottare le seguenti disposizioni organizzative recanti modalità operative di attuazione della suddetta disciplina normativa e in armonia con le linee guida ministeriali.
MODALITA’ OPERATIVE Organizzazione delle verifiche del possesso della Certificazione Verde Covid-19 In attuazione del D.L. 21 settembre 2021, n. 127
La certificazione verde Covid-19 deve essere posseduta ed esibita dai seguenti soggetti:
La certificazione verde Covid-19 deve essere esibita dai soggetti sopra indicati all’ingresso dei locali del Comune e/o su richiesta del personale addetto al controllo.
Dall’obbligo di cui al precedente punto 1 sono esclusi:
Il possesso della certificazione verde non può essere oggetto di autocertificazione. Non sono consentite deroghe all’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde. I soggetti che dichiarando il possesso della certificazione non siano in grado di esibirla, non possono accedere ai locali del Comune. I dipendenti e agli altri soggetti interessati che, in qualsiasi momento, dovessero contrarre il Covid-19, pur in possesso della certificazione verde, sono tenuti ad attivare gli obblighi informativi previsti per tale circostanza; in tali casi, l’accesso o la permanenza nei locali del Comune non è autorizzata.
Il soggetto preposto al controllo del possesso della certificazione verde Covid-19 è il datore di lavoro. Per il presente Ente i soggetti preposti al controllo sono:
…………………..[3] …………………………………………………..
Il soggetto preposto può incaricare personale dipendente dell’Ente per lo svolgimento delle funzioni di controllo con atto scritto, recante le modalità della relativa effettuazione in conformità al successivo punto 5, da notificare al personale incaricato per l’esecuzione.
Accesso al luogo di lavoro mediante sistemi automatici Se il controllo all’atto dell’accesso al luogo di lavoro si effettua attraverso strumentazione esclusivamente automatizzata (esempio, mediante i dispositivi utilizzati per il badge o il termoscanner), l’ufficio del personale preposto al tale rilevamento, dopo aver verificato che l’assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all’interessato l’assenza ingiustificata rilevata. Il responsabile dell’ufficio risorse umane si attiva per verificare con la massima urgenza l’integrazione software dell’apparecchiatura adibita a registrare le timbrature dei dipendenti con un applicativo che svolga le medesime funzioni dell’applicazione “VerificaC19”. Una volta che tale integrazione sarà implementata, i controlli al momento dell’accesso ai locali del Comune saranno effettuati attraverso l’apparecchiatura suddetta. Accesso al luogo di lavoro senza l’ausilio di strumenti automatici - Controlli a campione In assenza della strumentazione automatizzata sopra descritta per il controllo dell’accesso al luogo di lavoro:
Il soggetto preposto al controllo che ha svolto l’accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il locale di lavoro e comunicare ai competenti uffici del personale l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino all’esibizione della certificazione verde. Inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il medesimo soggetto competente al controllo è tenuto ad avviare la procedura sanzionatoria prevista all’art. 9-quinquies, del D.L. n. 52/2021 (irrogata dal Prefetto competente per territorio nella misura determinata dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020 in una somma da euro 400 a euro 1.000, con incremento fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo). Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza. Rispetto della privacy Nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, non è mai consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.
Il controllo del possesso della certificazione verde e la sua esibizione deve essere effettuato anche nei confronti di: - dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione. I controlli sopra indicati devono essere effettuati
Modalità di controllo Per effettuare i controlli, il soggetto incaricato preposto utilizza l’applicazione denominata “VerificaC19”, (attivata sul telefono cellulare messo a disposizione dal presente Ente oppure, sul cellulare di proprietà del personale preposto, ove presti il relativo consenso).
Per quanto non disposto con le presenti modalità, si fa rinvio alle previsioni delle disposizioni e alle linee guida di cui in premessa e ss.mm.ii.. Il Segretario comunale/il Dirigente/il responsabile del servizio, di volta in volta, adotterà specifiche disposizioni per la soluzione di eventuali controversie o dubbi applicativi delle modalità in questione nonché per la loro eventuale integrazione, ove occorra.
[1] Le misure di contenimento, per evitare che agli uffici comunali acceda utenza non tenuta a possedere o ad esibire la certificazione verde Covid-19, sono stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d’intesa stipulati con le organizzazioni sindacali. [2] Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo è effettuato mediante lettura del QRCODE riportato sul certificato di esenzione esibito dal soggetto. In attesa di acquisire l’applicativo necessario alla lettura del QRCODE, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza, non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. [3] Segretario comunale o Dirigente o Responsabile del Servizio. |
Informativa privacy green pass
Modalità di verifica del Green Pass
Per ogni ulteriore chiarimento in tema di green pass e di rientro in ufficio si rinvia alle FAQ della Funzione Pubblica al seguente link:
11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
14. Quali sono i soggetti titolati a controllare le aziende?
(FAQ aggiornate alle ore 10.00 del 18 ottobre 2021)
8. Verifica green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro: servizio online
L’Inps, con il messaggio 21 ottobre 2021, n. 3589, ha informato che è online il servizio Greenpass50+, che consente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Il servizio è rivolto a tutti i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici, non aderenti a NoiPA.
Le attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile.
Il servizio Greeenpass50+ prevede tre distinte fasi:
L’INPS, individuerà i dipendenti di un datore di lavoro in base alle denunce individuali trasmesse dalle medesime aziende, tramite i flussi UNIEMENS, e presenti nei sistemi dell’Istituto al momento dell’elaborazione, prendendo il dato più recente.
Il servizio “Greenpass50+” è accessibile sul sito dell’Istituto:
- mediante la funzione di ricerca, digitando “Greenpass50+”,
- al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: > Prestazioni e Servizi > Servizi, nell’elenco alfabetico dei servizi alla lettera “G”,
- al percorso raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it: > Prestazioni e Servizi > Prestazioni, all’interno della scheda prestazione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, nell’elenco alfabetico alla lettera “A”.
Per maggiori informazioni e dettagli si vedano:
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[1] Le misure di contenimento, per evitare che agli uffici comunali acceda utenza non tenuta a possedere o ad esibire la certificazione verde Covid-19, sono stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d’intesa stipulati con le organizzazioni sindacali.
[2] Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo è effettuato mediante lettura del QRCODE riportato sul certificato di esenzione esibito dal soggetto. In attesa di acquisire l’applicativo necessario alla lettura del QRCODE, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza, non potrà essere soggetto ad alcun controllo.
Resta fermo che il Medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.
[3] Segretario comunale o Dirigente o Responsabile del Servizio.
Per qualsiasi ulteriore necessità di approfondimento, ponici il tuo quesito.
A cura della Redazione de La Posta del Sindaco
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