La Rivista del Sindaco


La diversificazione delle aliquote IMU

Limiti e procedura nell’elaborazione del Prospetto da pubblicare sulla piattaforma dedicata
Approfondimenti
di Martini Lorella
25 Settembre 2023

La legge di Bilancio 2020
La diversificazione delle aliquote IMU ha trovato una sua prima disciplina già nella Legge n. 160/2019, legge di Bilancio 2020.
Il comma 756 dell’art. 1 prevedeva che: “A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali …”.
Il successivo comma 757 precisava che “In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”.
La legge di bilancio 2020 ha quindi ampliato, in via eccezionale (in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 446/1992) il potere discrezionale dei comuni, introducendo la possibilità per gli enti locali di variare le aliquote da quelle base previste; ciò, però, solo con riferimento alle fattispecie la cui individuazione - analitica ed esclusiva - veniva rimessa ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 
La legge di bilancio 2020 ha quindi previsto (art. 1, commi 756 e 767) l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione di un prospetto informatizzato da considerarsi parte integrante dell’atto. 
Il predetto obbligo però era destinato a entrare in vigore solo a seguito dell’adozione dell’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze individuante le fattispecie per le quali i comuni avrebbero potuto diversificare le aliquote dell’IMU. Come usualmente accade, tale procedura informatizzata ha però tardato ad essere attivata. 

La legge di Bilancio 2023
La legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), con l'articolo 1, comma 837, rubricato "Disposizioni in materia di prima applicazione e di semplificazione della procedura di inserimento delle fattispecie nel «Prospetto» di cui all’articolo 1, commi 756 e 767 della legge n. 160 del 2019", ha apportato un’importante modifica alla disciplina dei poteri dei comuni in materia di IMU, contenuta nella Legge di bilancio 2020 sopra richiamata.
Il nuovo comma 756 così recita: 
“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”.
A sua volta, il comma 767 prevede che:
“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”.
In sintesi, con le novità introdotte dalla legge di bilancio 2023:

  • si affida ad un Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la possibilità di modificare o integrare le fattispecie per cui i comuni possono diversificare le aliquote IMU;
  • si interviene sugli adempimenti relativi ad aliquote e regolamenti IMU da parte dei comuni;
  • a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge (prospetto da inserire nel Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre e da pubblicare, a cura del MEF entro il 28 ottobre), si applicano le aliquote di base IMU e non quelle vigenti nell’anno precedente.

Il decreto MEF del 7 luglio 2023
Il decreto 7 luglio 2023 individua le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’imposta municipale propria:
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (in quanto quelle non citate sono esenti, perché non di lusso);

  • fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
  • terreni agricoli;
  • aree fabbricabili;
  • fabbricati, diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D. 

L’allegato A al decreto del 7 luglio 2023
L’Allegato A del decreto specifica che i comuni, nell’ambito della propria autonomia regolamentare (di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997), hanno la facoltà di introdurre ulteriori diversificazioni all’interno di ciascuna delle categorie sopra individuate.
Di seguito ricordiamo alcune delle possibili ulteriori diversificazioni.

a)   Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, la diversificazione di aliquote IMU è consentita, ad esempio, con riferimento alle seguenti condizioni:

  • in base alla categoria catastale: ad esempio sono ammesse per gli opifici (D/1), per gli alberghi (D/2) …;
  • in base alla superficie: non superiore o non inferiore ad un certo criterio;
  • se l’immobile è oggetto di attività di recupero per miglioramento del decoro urbano o della classe energetica;
  • ubicazione dell’immobile: centro storico o fuori centro storico;
  • immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore;
  • immobili locati o concessi in comodato: in base ai requisiti soggettivi del locatario o comodatario;
  • se l’immobile è utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l’esercizio di arti e professioni: in base all’utilizzo limitato e discontinuo o stagionale, per un periodo complessivo inferiore a “x” mesi;
  • immobili utilizzati per scopi istituzionali o di pubblica utilità, senza fine di lucro;
  • immobili utilizzati da imprese green;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali o posseduti dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, non adibiti ad abitazione principale per il periodo di espletamento delle attività di assegnazione, fino a “x” mesi;
  • etc.

b)     Per i terreni e le aree fabbricabili:

  • in base alla superficie;
  • in base alla collazione o ubicazione;
  • in base alla tipologia;
  • se di proprietà di ONLUS;
  • etc.

c)     Per altri fabbricati, quali le abitazioni locate o date in comodato:

  • in base al tipo di contratto;
  • in base alla categoria catastale;
  • in base alle condizioni soggettive del locatario/comodatario;
  • etc.

I limiti alla diversificazione delle aliquote
I limiti alla diversificazione delle aliquote IMU sono espressi nell’articolo 2 comma 3 del Decreto 07/07/2023, il quale specifica come, nel caso in cui il comune eserciti la facoltà di diversificare le aliquote deve, necessariamente, operare nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.
Il decreto stabilisce poi le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l’apposita applicazione informatica “GESTIONE IMU” al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo Prospetto di cui all’art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019. 
Le indicazioni operative per l’utilizzo dell’applicazione informatica per l’approvazione del Prospetto delle aliquote IMU sono state rese note con il Comunicato del Dipartimento delle Finanze del 21 settembre 2023.

La procedura per la diversificazione delle aliquote
L’articolo 3 del Decreto chiarisce che i comuni dovranno elaborare e trasmettere al Dipartimento delle finanze del MEF il prospetto con le fattispecie di interesse selezionate, tramite l’applicazione informatica “GESTIONE IMU” disponibile nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale. 
Viene inoltre specificato che l’applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il comune non intende diversificare le aliquote, ma confermare quelle previste.
I termini di scadenza restano immutati. Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto per l’anno di riferimento, a condizione che il Prospetto stesso sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno. 
Come già previsto per la vecchia procedura, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale.
In ipotesi di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicheranno le aliquote vigenti nell’anno precedente.
Viene altresì esplicitato che, in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel Prospetto.

Istruzioni per l’uso del Prospetto delle aliquote IMU
Fino al mese di ottobre 2023, ai fini dello svolgimento della fase sperimentale, i comuni potranno testare la funzionalità̀ dell’applicazione. 
Dal mese di novembre 2023, gli enti potranno inoltre procedere con l’elaborazione del Prospetto per l’anno di imposta 2024.
Dal mese di gennaio 2024 sarà disponibile anche la funzionalità di trasmissione del Prospetto al MEF per l’anno di imposta 2024.

Articolo di Lorella Martini


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