La Rivista del Sindaco


Il rito accelerato si applica sia ai procedimenti “finalistici” che a quelli “strumentali” al PNRR

Il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale e il rispetto dei tempi di attuazione delle misure comprende la realizzazione degli interventi e le procedure ad essi collegate
l'Editoriale
di Cipriani Simonetta
04 Ottobre 2024

 

È ormai noto che le controversie che riguardano procedure amministrative relative a un intervento finanziato con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono assoggettate a peculiari regole volte a un'accelerazione della tempistica processuale al fine di bilanciare le esigenze di tutela giurisdizionale con l'interesse alla realizzazione degli obiettivi e al rispetto dei tempi di attuazione del P.N.R.R.

Pochi giorni fa una pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. V, 12-30/09/2024 n. 7842) ha chiarito l’ambito di applicazione delle ipotesi comprese nel rito accelerato di cui all’art. 12 del D.L. 68/2022 (conv. con modificazioni con la L. 108/2022).

Infatti si legge in motivazione che il rito accelerato PNRR (art. 12-bis del DL n. 68 del 2022) si applica non solo alle procedure riguardanti, in senso stretto, la realizzazione di interventi finanziati con il PNRR (procedimenti finalistici) ma anche a quelle procedure che, in qualche misura, risultano rispetto ad esse collegate per presupposizione (procedimenti strumentali). Ipotesi quest’ultima che si riscontra nel caso di specie, trattandosi di scelta dei tecnici che saranno poi chiamati a redigere i progetti PNRR e a seguire la loro realizzazione. Si veda in proposito il tenore della richiamata disposizione processuale secondo cui il suddetto rito accelerato trova applicazione allorché il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR”.

La controversia riguardava una procedura selettiva per un posto rivolta a architetti e ingegneri da impiegare in lavori pubblici concernenti progetti PNRR di rigenerazione urbana di piccoli borghi storici di una regione del sud.

Il Tar aveva accolto il ricorso del secondo classificato ritenendo fosse carente un requisito di ammissione del candidato: “la richiesta esperienza lavorativa di almeno sette anni ossia 84 mesi nel campo dei lavori pubblici (progettazione, esecuzione e gestione di lavori pubblici) avrebbe dovuto essere svolta già nella qualità di iscritto al relativo albo professionale (ingegnere oppure architetto). Al contrario, una parte di tale periodo utile (in particolare: 6 mesi) era stata impiegata dal (primo classificato, nda) nella qualità di mero dipendente e non di professionista iscritto. Di qui il mancato raggiungimento della soglia minima utile (84 mesi) onde essere ammessi alla successiva fase di valutazione. Pertanto veniva dichiarata illegittima l’individuazione dello stesso primo classificato quale tecnico incaricato”.

In sede di appello il Consiglio di Stato, nel ribadire l’applicabilità del rito accelerato alla fattispecie, ha accolto un’accezione più lata della definizione di esperienza comprendendovi sia l’attività svolta quale professionista iscritto, che da semplice dipendente (non ancora iscritto). “E ciò sia per ragioni letterali (l’avviso non impone una restrizione applicativa quale quella ipotizzata dal giudice di primo grado, ossia esperienza maturata esclusivamente nella qualità di professionista iscritto: di qui la piena applicazione del principio del favor partecipationis); sia per la ratio che ispira gli interventi legati al PNRR che individua, tra le c.d. condizionalità, anche l’impiego delle più giovani generazioni. Si vedano al riguardo i considerando n. 10 e 16 nonché l’art. 3, lettera f), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza) a norma del quale tra i pilastri del suddetto intervento rientrano le “politiche per la prossima generazione … e i giovani”. Giovani i quali sarebbero piuttosto penalizzati da una interpretazione dell’avviso diretta ad includere soltanto esperienze professionali svolte nella qualità di iscritti al relativo albo professionale […]”

I giudici di Palazzo Spada, quindi, hanno accolto l’appello e confermato gli esiti della procedura valutativa del primo classificato.


Fonte: Giustizia Amministrativa


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